Regolamento (UE) 2020/1771
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1771 della Commissione del 26 novembre 2020 che approva la massa di reazione di acido peracetico (PAA) e acido perossiottanoico (POOA) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva, ai fini del regolamento biocidi, la massa di reazione di acido peracetico e acido perossiottanoico come principio attivo esistente per i tipi di prodotto 2, 3 e 4. L’approvazione è subordinata al rispetto di specifiche condizioni tecniche e di uso, con particolare attenzione alla valutazione dell’esposizione, dei rischi e dell’efficacia, nonché agli utilizzatori professionali. Per il tipo di prodotto 4 è inoltre previsto un vincolo specifico in materia di materiali a contatto con alimenti.
Approva la massa di reazione di acido peracetico (PAA) e acido perossiottanoico (POOA) come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, con specifiche condizioni e limitazioni.
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi contenenti la massa di reazione di acido peracetico e acido perossiottanoico, limitatamente ai tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali), 3 (igiene veterinaria) e 4 (settore dell’alimentazione umana e animale) di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. L’approvazione decorre dal 1° aprile 2022 ed è valida fino al 31 marzo 2032. Restano ferme le condizioni specifiche indicate per ciascun tipo di prodotto e, per il tipo 4, il divieto relativo ai materiali e oggetti a contatto con alimenti salvo futura disciplina della Commissione.
Approvazione della massa di reazione di acido peracetico (PAA) e acido perossiottanoico (POOA)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1771 approva la massa di reazione di acido peracetico e acido perossiottanoico come principio attivo esistente ai fini del suo impiego nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e recepisce i pareri dell’ECHA e del comitato sui biocidi, precisando che l’approvazione è subordinata a specifiche condizioni di uso e di valutazione del prodotto.
Contesto normativo e procedimento di valutazione
Il regolamento richiama il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che contiene l’elenco dei principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione ai fini dell’eventuale approvazione. L’acido perossiottanoico, a seguito della valutazione, viene ridenominato massa di reazione di acido peracetico e acido perossiottanoico. La relazione di valutazione è stata presentata dalla Francia, designata quale Stato membro relatore, il 2 gennaio 2019, e i pareri dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati adottati dal comitato sui biocidi il 4 marzo 2020.
Ambito dei tipi di prodotto interessati
L’approvazione riguarda i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 ai sensi dell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012:
- tipo di prodotto 2: disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali;
- tipo di prodotto 3: igiene veterinaria;
- tipo di prodotto 4: settore dell’alimentazione umana e animale.
Condizioni generali di approvazione e valutazione del prodotto
L’allegato prevede, per le autorizzazioni dei biocidi contenenti il principio attivo, che nella valutazione del prodotto sia prestata particolare attenzione:
- alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione che non sia stato considerato nella valutazione a livello di Unione del principio attivo;
- agli utilizzatori professionali, in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati.
Tali condizioni sono ripetute per i tipi di prodotto 2, 3 e 4, e costituiscono il nucleo prescrittivo dell’atto per la fase di autorizzazione dei singoli biocidi.
Divieto specifico per il tipo di prodotto 4 e rapporto con il diritto sui materiali a contatto con alimenti
Per i prodotti del tipo 4, il regolamento introduce una limitazione ulteriore: i biocidi contenenti la massa di reazione di acido peracetico e acido perossiottanoico non devono essere incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004. L’unica eccezione è subordinata a una futura decisione della Commissione che stabilisca specifici limiti di cessione della sostanza negli alimenti oppure che dichiari non necessari tali limiti.
Specifiche tecniche della sostanza
L’allegato chiarisce che la purezza minima del principio attivo non è rilevante, poiché si tratta di un doppio equilibrio a base di perossido di idrogeno, acido acetico e acido ottanoico come materie prime. Le specifiche corrispondono a intervalli di concentrazione e comprendono anche le impurezze rilevanti. Sono riportati, tra gli altri:
- acido peracetico: 1,8–13,9 % w/w;
- acido perossiottanoico: 0,15–2,42 % w/w;
- perossido di idrogeno: 1,1–25,45 % w/w;
- acido acetico: 5,74–51 % w/w;
- acido ottanoico: 1,63–9,03 % w/w.
Decorrenza, durata e applicabilità diretta
L’approvazione decorre dal 1° aprile 2022 e scade il 31 marzo 2032. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’articolo 1 approva la massa di reazione di acido peracetico e acido perossiottanoico come principio attivo per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, rinviando alle specifiche e condizioni dettagliate nell’allegato.
Decorrenza ed efficacia temporale
L’allegato stabilisce che la data di approvazione è il 1° aprile 2022 e la scadenza dell’approvazione il 31 marzo 2032.
Condizioni per il tipo di prodotto 2
Per i biocidi del tipo di prodotto 2, le autorizzazioni devono considerare in modo particolare esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi non valutati a livello UE nella valutazione del principio attivo, e prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali.
Condizioni per il tipo di prodotto 3
Per i biocidi del tipo di prodotto 3, valgono le medesime condizioni di valutazione del prodotto: attenzione specifica a esposizioni, rischi ed efficacia per gli usi non considerati nella valutazione UE del principio attivo e particolare attenzione agli utilizzatori professionali.
Condizioni per il tipo di prodotto 4 e materiali a contatto con alimenti
Per i biocidi del tipo di prodotto 4, oltre alle condizioni generali di valutazione e all’attenzione verso gli utilizzatori professionali, i prodotti contenenti la massa di reazione non devono essere incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004, salvo che la Commissione fissi specifici limiti di cessione negli alimenti o stabilisca che tali limiti non siano necessari.
Specifiche della sostanza e purezza
L’allegato indica che la purezza minima del principio attivo non è rilevante, poiché si tratta di un doppio equilibrio basato su perossido di idrogeno, acido acetico e acido ottanoico come materie prime; sono riportati intervalli di concentrazione per acido peracetico, acido perossiottanoico e per le impurezze rilevanti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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