Regolamento (UE) 2020/1770
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 della Commissione del 26 novembre 2020 relativo ai tipi e alle specie di piante da impianto non esentati dall’obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 92/105/CEE della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce quali piante da impianto non beneficiano dell’esenzione dall’obbligo di indicare il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante. La misura è adottata nell’ambito del sistema di protezione fitosanitaria dell’Unione per migliorare la tracciabilità e contrastare la diffusione di organismi nocivi. Contestualmente, il regolamento abroga la direttiva 92/105/CEE e si applica dal 31 dicembre 2021.
Regolamento di esecuzione che individua alcune tipologie e specie di piante da impianto per le quali il passaporto delle piante deve sempre riportare il codice di tracciabilità, e abroga la direttiva 92/105/CEE.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori professionali e alle autorità competenti nell’ambito dello spostamento nel territorio dell’Unione di piante da impianto, con riferimento al regime del passaporto delle piante previsto dal regolamento (UE) 2016/2031. Riguarda esclusivamente i tipi e le specie di piante da impianto elencati nell’allegato, per i quali non opera l’esenzione dall’obbligo di inserire il codice di tracciabilità nel passaporto; l’allegato esclude le sementi. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 dicembre 2021.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770: tipi e specie di piante da impianto non esentati dal codice di tracciabilità nei passaporti delle piante
Il regolamento si inserisce nel sistema del regolamento (UE) 2016/2031 sulla protezione contro gli organismi nocivi per le piante e completa la disciplina del passaporto delle piante. La Commissione interviene per rafforzare la tracciabilità di alcune piante da impianto ritenute più esposte al rischio di diffusione di organismi nocivi, anche alla luce di intercettazioni nel mercato interno e di specifiche misure fitosanitarie già applicabili a tali piante.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce il contenuto e il formato del passaporto delle piante richiesto per lo spostamento nel territorio dell’Unione, nonché per l’introduzione e lo spostamento in zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Nell’ambito di tale sistema, il passaporto per lo spostamento nel territorio dell’Unione contiene, in linea generale, un codice di tracciabilità; tuttavia, per alcune piante da impianto pronte per la vendita all’utilizzatore finale, tale indicazione può essere esclusa.
La Commissione, considerato che alcune piante da impianto sono soggette a misure specifiche contro organismi nocivi adottate ai sensi degli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) 2016/2031, e che altre sono soggette a prescrizioni particolari per organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, ritiene opportuno imporre sempre il codice di tracciabilità per i casi rientranti nell’allegato. L’obiettivo è migliorare la tempestiva tracciabilità e ridurre il rischio di diffusione di organismi nocivi con effetti gravi e di lungo periodo.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai passaporti delle piante rilasciati per lo spostamento nel territorio dell’Unione di determinate piante da impianto. L’ambito è circoscritto ai tipi e alle specie elencati nell’allegato, per i quali non opera l’esenzione dal codice di tracciabilità prevista dall’articolo 83, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031.
Sono interessati gli operatori professionali che emettono o utilizzano passaporti delle piante e le autorità competenti chiamate a vigilare sull’applicazione del regime fitosanitario. L’allegato precisa inoltre che si tratta di piante da impianto, escluse le sementi.
Obbligo di codice di tracciabilità
La disposizione centrale del regolamento è l’articolo 1, che rende inapplicabile l’esenzione al codice di tracciabilità per le seguenti piante da impianto:
- Citrus
- Coffea
- Lavandula dentata L.
- Nerium oleander L.
- Olea europea L.
- Polygala myrtifolia L.
- Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb
- Solanum tuberosum L.
Per tali specie, il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione deve dunque riportare il codice di tracciabilità in ogni caso coperto dal regime disciplinato dal regolamento.
Razionale fitosanitario della misura
La Commissione motiva la scelta osservando che alcune piante da impianto sono già soggette a misure dell’Unione contro specifici organismi nocivi e che, in alcuni casi, sono state intercettate nel mercato interno o durante spostamenti intra-UE perché infestate o infettate. Altre piante sono soggette a prescrizioni particolari con riferimento a organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. In questo contesto, l’indicazione del codice di tracciabilità è considerata uno strumento essenziale per ricostruire rapidamente l’origine e i movimenti delle partite.
Abrogazione della direttiva 92/105/CEE
L’articolo 2 abroga la direttiva 92/105/CEE della Commissione, relativa a una limitata uniformazione dei passaporti delle piante e alle procedure di rilascio e sostituzione. L’abrogazione si giustifica perché il quadro normativo ora è definito dal regolamento (UE) 2016/2031, dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 sulle specifiche di formato del passaporto e dal presente regolamento, che insieme rendono obsoleta la disciplina previgente.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre però dal 31 dicembre 2021, così da consentire agli operatori professionali e alle autorità competenti di adeguare procedure, modelli di passaporto e sistemi di tracciabilità.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore vivaistico e della circolazione di materiale vegetale, la conseguenza principale è l’obbligo di verificare se le piante da impianto rientrino tra quelle elencate nell’allegato. In caso positivo, il passaporto delle piante non può beneficiare dell’esenzione dal codice di tracciabilità e deve includerlo nei casi previsti dal regolamento (UE) 2016/2031.
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede recepimento nazionale, fermo restando l’adeguamento operativo delle imprese e delle autorità di controllo.
Disposizioni principali
Esclusione dall’esenzione del codice di tracciabilità
Ai sensi dell’articolo 1, l’esenzione prevista dall’articolo 83, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 non si applica ai tipi e alle specie di piante da impianto elencati nell’allegato. Per tali piante, il passaporto delle piante rilasciato per lo spostamento nel territorio dell’Unione deve quindi includere sempre il codice di tracciabilità.
Specie interessate
L’allegato comprende piante da impianto, escluse le sementi, di: Citrus, Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb e Solanum tuberosum L.
Abrogazione della disciplina previgente
L’articolo 2 abroga la direttiva 92/105/CEE della Commissione, considerata superata dal nuovo assetto normativo sul passaporto delle piante definito dal regolamento (UE) 2016/2031, dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 e dal presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 31 dicembre 2021, per consentire agli operatori professionali e alle autorità competenti di adeguarsi.
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