Regolamento (UE) 2020/1773
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1773 della Commissione del 26 novembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro procedurale per la presentazione delle domande di autorizzazione degli additivi per mangimi, adeguandolo alle novità introdotte dal regolamento (UE) 2019/1381 in materia di trasparenza e sostenibilità dell’analisi del rischio nella filiera alimentare. Le modifiche incidono soprattutto sul formato elettronico della domanda, sulla struttura del fascicolo, sulla sintesi del dossier, sulle richieste di riservatezza e sull’obbligo di includere le informazioni relative alla notifica degli studi. L’applicazione decorre dal 27 marzo 2021 per le domande e i fascicoli presentati da tale data.
Modifica le modalità di presentazione e contenuto delle domande di autorizzazione degli additivi per mangimi, adeguando il regolamento (CE) n. 429/2008 alla disciplina sulla trasparenza introdotta dal regolamento (UE) 2019/1381.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande e ai fascicoli relativi all’autorizzazione di additivi per mangimi presentati dal 27 marzo 2021, nell’ambito della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e dal relativo regolamento di applicazione n. 429/2008. Riguarda i richiedenti, i fascicoli tecnici e la loro presentazione tramite il sistema elettronico della Commissione, nonché gli allegati informativi da trasmettere, inclusi i profili di riservatezza e la notifica degli studi. Non disciplina direttamente la sostanza dell’autorizzazione, ma le modalità procedurali e documentali; si coordina con il regolamento (CE) n. 178/2002, con il regolamento (UE) 2019/1381 e con il regolamento (CE) n. 378/2005.
Modifica del regolamento (CE) n. 429/2008 sulle domande di autorizzazione degli additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1773 interviene sul regolamento (CE) n. 429/2008 per allinearne la disciplina procedurale alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/1381 in materia di trasparenza e sostenibilità dell’analisi del rischio nella filiera alimentare. L’obiettivo è adeguare la preparazione e la presentazione dei fascicoli di domanda di autorizzazione degli additivi per mangimi, assicurando coerenza normativa e certezza del diritto.
Contesto e finalità
La Commissione evidenzia che le modifiche al regolamento (CE) n. 178/2002 e al regolamento (CE) n. 1831/2003, apportate dal regolamento (UE) 2019/1381, incidono direttamente sulle prescrizioni procedurali del regolamento (CE) n. 429/2008. In particolare, devono essere aggiornate le regole su riservatezza, formato delle informazioni e dei dati a sostegno delle domande, sintesi del fascicolo e riferimento agli studi notificati.
Ambito applicativo temporale e soggettivo
Il regolamento riguarda le domande e i fascicoli relativi all’autorizzazione degli additivi per mangimi presentati a decorrere dal 27 marzo 2021, data che coincide con l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1381. Le nuove regole si applicano ai richiedenti nell’ambito della procedura di autorizzazione disciplinata dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e dal regolamento (CE) n. 429/2008.
Presentazione elettronica della domanda e del fascicolo
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 429/2008 è sostituito per stabilire che la domanda e il fascicolo siano presentati tramite il sistema elettronico di presentazione fornito dalla Commissione.
- Prima dell’adozione dei formati standard di dati ex articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002, la presentazione avviene in formato elettronico che consenta di scaricare, stampare e ricercare i documenti.
- Dopo l’adozione di tali formati standard, la presentazione deve rispettare i formati standard di dati.
Contenuto del fascicolo e allegati obbligatori
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 429/2008 sono modificati per rafforzare la struttura documentale del dossier. In allegato I, il punto 1.5 viene sostituito e richiede l’inclusione di:
- fascicolo completo;
- sintesi del fascicolo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 1831/2003;
- sintesi scientifica del fascicolo;
- tutte le informazioni sulla notifica degli studi ai sensi dell’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002;
- richiesta di riservatezza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1831/2003;
- copia dei dati amministrativi del richiedente o dei richiedenti;
- tre campioni dell’additivo per mangimi al LCR ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 1831/2003;
- scheda dei dati di sicurezza dei materiali al LCR;
- certificato di identificazione e analisi al LCR;
- conferma del pagamento dei diritti al LCR ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 378/2005.
Sintesi del fascicolo e trasparenza
Nell’allegato II, nella parte sulle considerazioni generali, si precisa che ogni fascicolo deve contenere una sintesi e una sintesi scientifica che consentano l’identificazione e la caratterizzazione dell’additivo. Il titolo della sezione 1.1 è aggiornato per richiamare espressamente la sintesi conforme all’articolo 7, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Studi di sicurezza ed efficacia e notifica degli studi
Nel punto 1.1.1, lettera d), dell’allegato II viene chiarito che gli studi di sicurezza ed efficacia dell’additivo devono essere accompagnati da tutte le informazioni relative alla notifica degli studi, conformemente all’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002. Ciò rafforza il coordinamento tra disciplina degli additivi per mangimi e sistema generale di trasparenza degli studi nella filiera alimentare.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 27 marzo 2021 per le domande e i fascicoli presentati da tale data. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Adeguamento del formato di presentazione delle domande
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 429/2008 è sostituito per stabilire che, prima dell’adozione dei formati standard di dati ai sensi dell’articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002, la domanda e il fascicolo siano presentati tramite il sistema elettronico di presentazione fornito dalla Commissione in formato elettronico che consenta di scaricare, stampare e ricercare i documenti. Dopo l’adozione di tali formati standard, la presentazione deve avvenire tramite il medesimo sistema, conformemente ai formati standard di dati.
Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 429/2008
Gli allegati I e II sono modificati per integrare nuove prescrizioni documentali e chiarire il contenuto minimo del fascicolo. Le modifiche riguardano in particolare la sintesi del fascicolo, la sintesi scientifica, le informazioni sulla notifica degli studi, la richiesta di riservatezza e i documenti da trasmettere al laboratorio comunitario di riferimento (LCR).
Documenti da allegare alla domanda
Nel punto 1.5 dell’allegato I è aggiornato l’elenco degli allegati: fascicolo completo, sintesi del fascicolo ex articolo 7, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 1831/2003, sintesi scientifica del fascicolo, tutte le informazioni relative alla notifica degli studi ex articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002, richiesta di riservatezza ex articolo 18 del regolamento (CE) n. 1831/2003, copia dei dati amministrativi del richiedente o dei richiedenti, tre campioni dell’additivo per mangimi al LCR ex articolo 7, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 1831/2003, scheda dei dati di sicurezza dei materiali al LCR, certificato di identificazione e analisi al LCR e conferma del pagamento dei diritti al LCR ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 378/2005.
Sintesi e sintesi scientifica del fascicolo
Nell’allegato II si precisa che ogni fascicolo deve contenere una sintesi e una sintesi scientifica idonee a consentire l’identificazione e la caratterizzazione dell’additivo. Il titolo della sezione 1.1 è adattato per richiamare espressamente la sintesi conforme all’articolo 7, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Informazioni sugli studi di sicurezza ed efficacia
Nel punto 1.1.1, lettera d), dell’allegato II si specifica che gli studi di sicurezza ed efficacia dell’additivo devono essere accompagnati da tutte le informazioni relative alla notifica degli studi conformemente all’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 27 marzo 2021 alle domande e ai fascicoli presentati da tale data. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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