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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2004

Regolamento (UE) 2020/2004 della Banca centrale europea del 26 novembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1333/2014 relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2020/58)

Normativa europea32020R2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento BCE n. 1333/2014 in materia di statistiche sui mercati monetari. La modifica nasce dall’esigenza di preservare la qualità e la continuità delle statistiche in euro, includendo espressamente le succursali degli operatori segnalanti situate nel Regno Unito nella segnalazione consolidata. La BCE richiama la rilevanza dei dati relativi a tali succursali e la necessità di continuare a ricevere informazioni giornaliere dopo la fine del periodo transitorio della Brexit.

Modifica il regolamento BCE n. 1333/2014 sulle statistiche dei mercati monetari, estendendo la segnalazione consolidata alle succursali situate nel Regno Unito.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori segnalanti tenuti a trasmettere alla banca centrale nazionale (BCN) dello Stato membro di residenza, su base consolidata, informazioni statistiche giornaliere sugli strumenti di mercato monetario. L’ambito è esteso a tutte le succursali nell’Unione e nell’EFTA e, per effetto della modifica, anche alle succursali situate nel Regno Unito. La trasmissione delle informazioni dalla BCN alla BCE resta regolata dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento modificato. Il regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica del regolamento BCE sulle statistiche dei mercati monetari

Il regolamento (UE) 2020/2004 della Banca centrale europea modifica il regolamento (UE) n. 1333/2014 relativo alle statistiche sui mercati monetari. L’intervento è motivato dall’esigenza di garantire la continuità e l’elevata qualità delle statistiche sul mercato monetario in euro, tenendo conto della rilevanza delle succursali situate nel Regno Unito e della fine del periodo transitorio previsto per il recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

Contesto e finalità

Nei considerando la BCE richiama il potere di raccolta di informazioni statistiche su base consolidata previsto dal regolamento (CE) n. 2533/98. Sottolinea inoltre che i dati relativi alle succursali nel Regno Unito sono significativi in termini di volume complessivo e che, anche alla luce dell’importanza dell’euro short-term rate (€STR), occorre continuare a ricevere tali informazioni per assicurare statistiche affidabili e comparabili.

Ambito della segnalazione consolidata

La modifica interviene sull’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1333/2014. Gli operatori segnalanti devono trasmettere le informazioni statistiche giornaliere alla banca centrale nazionale dello Stato membro in cui risiedono su base consolidata, includendo:

  • tutte le succursali situate nell’Unione;
  • tutte le succursali situate nell’EFTA;
  • tutte le succursali situate nel Regno Unito.

In questo modo, il perimetro della segnalazione viene ampliato espressamente per comprendere le succursali britanniche, così da evitare discontinuità informative dopo il 31 dicembre 2020.

Contenuto delle informazioni e standard di qualità

Le informazioni da segnalare restano quelle previste dagli allegati I, II e III del regolamento n. 1333/2014. Gli operatori devono inoltre rispettare i requisiti minimi di:

  • trasmissione;
  • accuratezza;
  • conformità concettuale;
  • revisione;
  • integrità dei dati.

Tali requisiti sono richiamati dall’allegato IV del regolamento modificato e costituiscono il parametro di qualità della reporting obligation.

Ruolo della banca centrale nazionale e della BCE

La BCN dello Stato membro di residenza continua a fungere da destinatario immediato delle segnalazioni degli operatori. Le informazioni ricevute devono poi essere trasmesse alla BCE secondo quanto stabilito dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1333/2014. La struttura del flusso informativo resta quindi invariata, ma è ampliato il perimetro oggettivo e territoriale dei dati raccolti.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento della BCE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Estensione della segnalazione consolidata

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1333/2014 è sostituito per prevedere che gli operatori segnalanti forniscano, su base consolidata, informazioni statistiche giornaliere relative agli strumenti di mercato monetario non solo per tutte le loro succursali dell’Unione o dell’EFTA, ma anche per le succursali situate nel Regno Unito.

Contenuto delle informazioni e requisiti di qualità

Le informazioni statistiche richieste restano quelle specificate negli allegati I, II e III del regolamento modificato. La segnalazione deve rispettare i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale, revisione e integrità dei dati di cui all’allegato IV.

Flusso informativo verso la BCE

La banca centrale nazionale dello Stato membro di residenza riceve le segnalazioni degli operatori e trasmette le informazioni statistiche alla BCE in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1333/2014.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistichemercati monetaripolitica monetariabanca centrale europea

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