Regolamento (UE) 2020/1761
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1761 della Commissione del 25 novembre 2020 relativo all’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80109 e KCCM 80197 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, alle condizioni dell’allegato, la L-cisteina cloridrato monoidrato ottenuta per fermentazione con due ceppi di Escherichia coli come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali. La Commissione fonda la decisione sulla valutazione favorevole dell’EFSA, che esclude rischi per animali, consumatori e ambiente, pur richiedendo indicazioni di sicurezza per gli utilizzatori. Sono inoltre previste prescrizioni di etichettatura, di impiego tramite premiscela e un tenore massimo raccomandato pari a 25 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità.
Autorizzazione dell’uso della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80109 e KCCM 80197 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato/uso della L-cisteina cloridrato monoidrato, classificata tra gli additivi organolettici nel gruppo funzionale degli aromatizzanti, per l’alimentazione di tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda l’impiego nei mangimi composti e nelle premiscele alle condizioni stabilite nell’allegato; è escluso l’uso nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE, con validità dell’autorizzazione fino al 16 dicembre 2030.
Autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1761 autorizza la L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80109 e KCCM 80197 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La Commissione interviene ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e stabilisce condizioni, motivi e procedure per il rilascio dell’autorizzazione.
Presupposti della decisione
La richiesta di autorizzazione è stata presentata conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed è stata corredata della documentazione richiesta. L’EFSA, nel parere del 19 marzo 2020, ha ritenuto che, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza non comporti effetti negativi per la salute animale, per la salute umana o per l’ambiente. L’Autorità ha tuttavia evidenziato profili di rischio per gli utilizzatori, qualificando il prodotto come irritante per le vie respiratorie, per la pelle e per gli occhi, pur escludendo la sensibilizzazione cutanea.
Ambito materiale dell’autorizzazione
L’additivo è inserito nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale degli "aromatizzanti". Il regolamento chiarisce che non è autorizzato l’uso nell’acqua di abbeveraggio, in quanto il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’impiego di sostanze aromatizzanti in tale modalità. Resta invece possibile l’uso in mangimi composti somministrati nell’acqua, nei limiti della disciplina generale sugli additivi per mangimi.
Condizioni di utilizzo e requisiti tecnici
L’allegato dispone che l’additivo debba essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È inoltre stabilito un tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Etichettatura e informazioni agli operatori
L’etichetta dell’additivo deve riportare espressamente il tenore massimo raccomandato. Qualora il livello della sostanza attiva nel mangime completo superi 25 mg/kg, l’etichetta delle premiscele deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome della sostanza e la quantità aggiunta. Tali prescrizioni sono finalizzate a garantire un controllo più efficace del corretto impiego dell’additivo lungo la filiera dei mangimi.
Tutela della salute degli utilizzatori
Poiché l’EFSA ha segnalato possibili effetti irritanti, il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire o minimizzare i rischi da inalazione, contatto cutaneo e oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’impiego dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.
Dati identificativi e durata dell’autorizzazione
L’allegato riporta i principali dati tecnici dell’additivo: numero di identificazione 2b920i, purezza pari ad almeno il 98,5%, formula chimica C3H7NO2S•HClH2O, numero CAS 7048-04-6 e numero FLAVIS 17.032. La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 16 dicembre 2030.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
La sostanza indicata nell’allegato è autorizzata come additivo per mangimi nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", per tutte le specie animali, alle condizioni fissate nell’allegato del regolamento.
Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio
Il considerando rileva che, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza l’uso di sostanze aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio, l’additivo non è autorizzato per tale impiego; ciò non esclude il suo utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua.
Base scientifica e valutazione di sicurezza
L’EFSA, nel parere del 19 marzo 2020, ha concluso che l’additivo non ha effetti negativi sulla salute degli animali, dei consumatori o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. Ha inoltre rilevato rischi di irritazione per le vie respiratorie, la pelle e gli occhi per gli utilizzatori, mentre non lo considera sensibilizzante cutaneo.
Condizioni di impiego e controllo
Per un migliore controllo, l’allegato impone che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela e che nelle istruzioni d’uso siano indicate condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico.
Etichettatura dell’additivo e delle premiscele
L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con umidità al 12%, fissato a 25 mg/kg. Se tale soglia è superata, l’etichetta delle premiscele deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare rischi da inalazione, contatto cutaneo od oculare; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati DPI, inclusi protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.
Durata dell’autorizzazione e dati identificativi
L’allegato identifica l’additivo con numero 2b920i, denominazione L-cisteina cloridrato monoidrato, purezza pari ad almeno il 98,5%, formula chimica C3H7NO2S•HClH2O, numero CAS 7048-04-6 e numero FLAVIS 17.032. La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 16 dicembre 2030.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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