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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1760

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 della Commissione del 25 novembre 2020 relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine, comprese le scrofe, ad eccezione delle scrofe in lattazione al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti (titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, a livello UE, un additivo per mangimi a base di Bacillus subtilis DSM 25841, dopo la valutazione positiva dell’EFSA sulle condizioni d’uso proposte. L’autorizzazione è limitata alle specie suine e prevede precise condizioni di impiego, tenori minimi, indicazioni in ეტichetta e misure di protezione per gli utilizzatori. Il testo conferma inoltre che non sono richiesti specifici programmi di monitoraggio post-immissione sul mercato. L’atto è direttamente applicabile negli Stati membri e valido sino al 16 dicembre 2030 secondo l’allegato.

Autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 come additivo per mangimi per tutte le specie suine, con specifiche condizioni d’uso e misure di sicurezza per gli utilizzatori.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che producono, immettono sul mercato o utilizzano il preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 come additivo per mangimi. L’autorizzazione riguarda tutte le specie suine, comprese le scrofe, ma esclude le scrofe in lattazione, per le quali l’additivo può essere utilizzato solo al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti. Il regolamento disciplina anche l’uso dell’additivo nelle premiscele e, se del caso, nell’acqua di abbeveraggio. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 come additivo per mangimi per suini

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 autorizza l’immissione sul mercato e l’uso del preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 come additivo per mangimi, dopo il procedimento avviato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il provvedimento si fonda sui pareri scientifici dell’EFSA, che hanno escluso effetti negativi su salute animale, consumatori e ambiente alle condizioni proposte, riconoscendo al contempo l’efficacia del preparato nel migliorare i parametri zootecnici.

Contesto normativo e presupposti dell’autorizzazione

Il regolamento richiama il sistema autorizzatorio del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina gli additivi per l’alimentazione animale, i relativi motivi e le procedure di autorizzazione. Nei considerando si dà atto che sono state presentate due domande conformi all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento base e che la Commissione, sulla base della valutazione scientifica, ritiene soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

L’autorizzazione riguarda un preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale". Le specie bersaglio sono tutte le specie suine, comprese le scrofe, con l’esclusione delle scrofe in lattazione, per le quali l’uso è ammesso solo al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti. L’atto è applicabile agli operatori del settore dei mangimi che producono, commercializzano o impiegano il prodotto nell’Unione.

Condizioni di impiego e livelli autorizzati

L’allegato fissa le condizioni tecniche di utilizzo. Il preparato deve contenere almeno 1,25 × 10^10 CFU/g di additivo e può essere impiegato in forma solida. Per il mangime completo con tasso di umidità del 12 % è previsto un tenore minimo di 5 × 10^8 CFU/kg; per l’acqua di abbeveraggio il tenore minimo indicato è 1,7 × 10^8 CFU/l. È inoltre espressamente ammessa la somministrazione tramite acqua di abbeveraggio, purché sia assicurata una dispersione omogenea.

Obblighi per istruzioni d’uso, conservazione e misure di sicurezza

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Sul piano della tutela degli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire l’esposizione ai rischi individuati: potenziale sensibilizzazione delle vie respiratorie, potenziale irritazione cutanea e potenziale sensibilizzazione oculare o cutanea. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale.

Valutazione EFSA e monitoraggio post-immissione

Nei considerando la Commissione richiama i pareri EFSA del 20 febbraio 2018 e del 4 ottobre 2019, dai quali emerge che il preparato, alle condizioni d’uso proposte, non presenta incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’EFSA ha tuttavia qualificato il prodotto come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie, senza poter concludere definitivamente sulla irritazione cutanea/oculare o sulla sensibilizzazione cutanea. È inoltre espressamente affermato che non sono necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Identificazione analitica e durata dell’autorizzazione

L’allegato indica il numero di identificazione dell’additivo, 4b1900, e identifica la sostanza attiva come spore vitali di Bacillus subtilis DSM 25841. Per l’identificazione è previsto l’uso della elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE); per il conteggio nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi si applica il metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar, norma EN 15784. La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 16 dicembre 2030.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato stesso.

Ambito soggettivo e specie bersaglio

L’autorizzazione riguarda il preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 per tutte le specie suine, comprese le scrofe, con esclusione delle scrofe in lattazione, per le quali l’impiego è ammesso solo al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti.

Tenori e modalità d’impiego

L’allegato prevede, per il mangime completo con umidità al 12 %, un tenore minimo di 5 × 10^8 CFU/kg per le specie suine interessate e di 1,7 × 10^8 CFU/l nell’acqua di abbeveraggio. È previsto che l’additivo possa essere somministrato anche nell’acqua di abbeveraggio, garantendo una dispersione omogenea.

Obblighi di etichettatura e uso

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’uso nell’acqua di abbeveraggio è ammesso solo a condizione di assicurare un’adeguata dispersione dell’additivo.

Tutela della salute degli utilizzatori

L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per prevenire i rischi per gli utilizzatori, in considerazione del possibile potere sensibilizzante delle vie respiratorie e del potenziale effetto irritante cutaneo e sensibilizzante oculare o cutaneo. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale.

Valutazione scientifica e assenza di monitoraggio specifico

Nei considerando si dà atto che l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’additivo non incide negativamente sulla salute animale, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente, e che può essere efficace nel migliorare i parametri zootecnici. L’Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Identificazione e metodi di analisi

L’allegato identifica l’additivo con il numero 4b1900 e indica come sostanza attiva le spore vitali di Bacillus subtilis DSM 25841. Per l’identificazione è previsto il metodo PFGE; per il conteggio nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi è previsto il metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar conforme alla norma EN 15784.

Durata dell’autorizzazione e applicazione

L’allegato indica la fine del periodo di autorizzazione al 16 dicembre 2030. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi zootecnicisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoromercato interno

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