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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01037/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Lecce che, sul reclamo del Pubblico Ministero ex art. 310 c.p.p., aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi anche in relazione al delitto associativo (art. 416 c.p.) e aveva confermato/applicato la custodia cautelare in carcere per pericolo di reiterazione. Il ricorrente deduceva: (i) inammissibilità dell'appello del P.M. per difetto di specificità; (ii) violazione del principio del giudicato cautelare e illogicità della motivazione per avere il Tribunale valorizzato vicende e posizioni che il G.I.P. aveva ritenuto non gravemente indiziate; (iii) errata qualificazione di rapporti professionali/familiari come indici di appartenenza al sodalizio; (iv) insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva e sulla proporzionalità della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (l'appello del P.M. era ammissibile e il Tribunale era chiamato a riesaminare la materia cautelare), ma ha accolto i motivi relativi alla insufficienza della gravà indiziaria in relazione al reato associativo e all'assenza di adeguata motivazione circa il pericolo concreto e attuale di reiterazione. La Corte ha censurato il fatto che il Tribunale di Lecce ha valorizzato fatti e comportamenti che il G.I.P. aveva espressamente ritenuto non gravemente indiziati senza un confronto critico con quelle argomentazioni, e che non sono stati indicati elementi attuali e concreti che giustificassero la custodia in carcere. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte ribadisce che per configurare l'associazione per delinquere servono gravi indizi circa l'esistenza di una struttura, anche minima, stabile e durevole, con consapevolezza da parte dei partecipanti di far parte di un sodalizio e finalità ad una serie indeterminata di reati; non è sufficiente la mera commissione di più reati o l'impiego di più società riconducibili a un unico dominus.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    L'appello del Pubblico Ministero avverso il diniego o la limitazione della misura cautelare devolve al giudice d'appello la verifica anche delle condizioni cautelari prospettate nella richiesta originaria; il P.M. può limitarsi a contestare la mancanza di gravà indiziaria senza dedurre nuovamente le esigenze cautelari se queste non sono state negate dal G.I.P.

  • art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Riferito nel contesto dei vizi di motivazione e delle norme processuali invocate: la Corte verifica la correttezza del procedimento e la sufficienza della motivazione richiesta per le decisioni cautelari.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione); la Corte ne ha fatto uso per censurare la lettura errata dei fatti e la motivazione assente o meramente apparente in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'associazione e per la misura cautelare.

  • art. 21 legge n. 646/1982

    Norma richiamata in prima battuta nell'atto d'accusa in ordine alle violazioni sul subappalto; citata come riferimento alle contestazioni di merito ma non oggetto principale della decisione sulla cautela.

Massime di principio

  • Per contestare l'esistenza di un'associazione per delinquere a livello cautelare servono gravi indizi che attestino una struttura minima, durevole e una consapevolezza condivisa del programma criminoso; la mera pluralità di reati o l'uso di più società riconducibili a un unico soggetto non basta.
  • Il giudice d'appello chiamato a riesaminare una decisione cautelare può valutare l'intero compendio probatorio anche se il P.M. ha impugnato solo la gravità indiziaria, ma deve motivare in modo puntuale il superamento delle argomentazioni già sviluppate dal G.I.P.; manca una motivazione adeguata quando il giudice valorizza fatti che il G.I.P. aveva espressamente ritenuto non gravemente indiziati senza un confronto critico.
  • Rapporti di parentela o rapporti di lavoro non sono di per sé indici sufficienti di appartenenza a un sodalizio criminoso; devono essere integrati da elementi probatori che mostrino la consapevolezza e la partecipazione al progetto criminoso.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione) richiede la dimostrazione della concretezza e attualità del rischio; non è sufficiente richiamare fatti storici o l'operatività passata di società senza indicare episodi recenti o elementi che rendano probabile la prosecuzione dell'attività illecita.
  • La decisione cautelare deve valutare la proporzionalità della misura e motivare perché misure meno afflittive (es. domiciliari, interdittive) sarebbero insufficienti; la Corte di legittimità annulla senza rinvio quando le carenze motivazionali sul punto e sulla gravà indiziaria non sono colmabili con un nuovo esame.
  • In presenza di una precedente ordinanza del G.I.P. che ha escluso gravi indizi per talune condotte, il giudice che le valorizza successivamente deve esplicitamente confrontarsi con le ragioni del G.I.P.; il mancato confronto costituisce vizio motivazionale.

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