Cassazione Penale, Sentenza n. 27428/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione dell'imputato contro la sentenza di condanna per diffamazione aggravata (art. 595, co. 3, c.p.) per un video e commenti pubblicati su Facebook. I motivi: 1) mancata certezza sulla riconducibilità del post all'Urga per assenza di accertamenti sull'indirizzo IP e possibile uso del nickname da parte di terzi; 2) illegittima acquisizione probatoria perché è stata prodotta solo la trascrizione cartacea dei commenti (violazione art. 260, co. 2, c.p.p.); 3) mancata applicazione dell'esimente del diritto di critica politica; 4) errata valutazione delle circostanze attenuanti e applicazione di pena detentiva invece di pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato in gran parte il ricorso ma lo ha accolto limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Nel merito: 1) il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di legittimità non può rivalutare le prove di merito; la riconducibilità del post all'imputato è stata ritenuta provata da elementi convergenti (post pubblicato sul profilo collegato all'account dell'Urga, dichiarazioni del teste Dimichino, ammissione dell'Urga e assenza di denuncia di furto d'identità); 2) il secondo motivo è infondato: l'art. 260 c.p.p. non impone procedure tipizzate e la mera trascrizione non è automaticamente inutilizzabile in assenza di concreto dubbio sulla conformità rispetto agli originali; inoltre la credibilità della parte offesa e dei testi rende superfluo l'accertamento tecnico in concreto; 3) il terzo motivo è infondato: le espressioni usate sono state ritenute gratuitemente offensive e travalicano i limiti della critica politica; 4) il quarto motivo è invece fondato: la Corte ha constatato carenza motivazionale circa la necessità di applicare pena detentiva (anche se sospesa) e, richiamando i criteri costituzionali e convenzionali, ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato alla Corte d'Appello di Salerno per nuovo esame sulla pena. Quanto al resto, è stato dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità; l'imputato non è stato condannato alle spese processuali in cassazione, ma è stato condannato a rimborsare alla parte civile le spese di rappresentanza e difesa (euro 3.500,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 595, co. 3, c.p.
Norma che tutela la reputazione punendo la diffamazione commessa con mezzi di pubblicità; è il titolo di reato contestato all'imputato.
art. 260, co. 2, c.p.p.
Richiede misure tecniche e procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici e la conformità delle copie; la Corte interpreta che non imponga modalità tipizzate e che la violazione non determina automaticamente inutilizzabilità: è necessario dimostrare un concreto dubbio sulla conformità o l'alterabilità.
art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p. (modificato dalla legge n. 46/2006)
Limita la cognizione della Cassazione evitando la rinnovazione del giudizio di fatto (no revisione del travisamento del fatto): la Corte non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito.
art. 10 CEDU
Diritto alla libertà di espressione; secondo la Corte, l'applicazione della pena detentiva per diffamazione è compatibile con l'art. 10 solo ove sussista 'eccezionale gravità' della condotta (es. discorsi di odio, istigazione alla violenza, campagne di disinformazione consapevolmente false).
Sentenza Corte Costituzionale n. 150/2021
Richiama il principio secondo cui la pena detentiva per diffamazione a mezzo stampa o internet è ammissibile solo in presenza di eccezionale gravità e necessita di adeguata motivazione da parte del giudice.
art. 624 c.p.p.
Norma procedurale richiamata per dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza quanto all'affermazione di responsabilità; la Corte ha applicato la norma per gli effetti di stabilità della decisione su quel punto.
Massime di principio
- La responsabilità per diffamazione online può essere accertata anche su base indiziaria quando vi siano elementi convergenti: provenienza del post dal profilo collegato all'imputato, ammissioni, testimonianze, e assenza di denuncia per uso improprio del nickname; l'assenza di accertamenti sull'IP non determina di per sé l'innocenza.
- L'art. 260 c.p.p. impone misure idonee per l'acquisizione forense dei dati informatici, ma non richiede procedure rigorosamente tipizzate; la trascrizione cartacea di contenuti digitali non è automaticamente inutilizzabile se non è dimostrabile un concreto rischio di alterazione e se la credibilità delle dichiarazioni rende superfluo l'accertamento tecnico.
- Il diritto di critica politica può giustificare espressioni forti, ma non copre affermazioni gratuite e attacchi alla dignità personale non collegati a critiche argomentate: insulti gratuiti e frasi non riferite a fatti specifici non sono scriminati.
- L'applicazione di pena detentiva per diffamazione via internet richiede motivazione specifica e l'esistenza di circostanze eccezionali (discorso d'odio, istigazione alla violenza, campagne di disinformazione consapevolmente false); in assenza di tali elementi il giudice dovrebbe preferire sanzioni non detentive.
- In cassazione non è ammessa una rivalutazione globale delle prove di merito (no 'travisamento del fatto'); i rilievi sulle prove devono assumere carattere di vizio di diritto o di motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o apparente.
- Se la Cassazione accoglie il ricorso solo sul trattamento sanzionatorio la competenza a rideterminare la pena spetta al giudice di rinvio, che dovrà dare adeguata e specifica motivazione sulla scelta del tipo e dell'entità della sanzione.
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