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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37584/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Una proprietaria di un immobile lamentava infiltrazioni di acqua piovana provenienti dall’appartamento posto al piano superiore, di proprietà di un altro soggetto, e chiedeva un accertamento tecnico preventivo per fotografare lo stato dei luoghi, accertare le cause dei fenomeni e individuare gli interventi necessari con i relativi costi. Il resistente si costituiva eccependo la litispendenza rispetto a un diverso giudizio pendente in appello tra le stesse parti e altri soggetti, nel quale si discuteva dell’impugnazione di un testamento e dell’apertura della successione ex lege. Il Tribunale rigettava l’eccezione, ritenendo insussistenti identità di soggetti, petitum e causa petendi, e dichiarava ammissibile il ricorso per ATP. Avverso tale ordinanza il resistente proponeva ricorso per regolamento di competenza, sostenendo in sostanza la sussistenza della litispendenza e dunque l’erroneità della declaratoria di ammissibilità del procedimento cautelare/probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato, in primo luogo, che il regolamento di competenza non era il mezzo corretto per impugnare un provvedimento di istruzione preventiva, che ha natura provvisoria e strumentale e non è suscettibile di impugnazione ex art. 111 Cost. In secondo luogo, ha rilevato che, nel caso concreto, difettava comunque il presupposto della litispendenza, perché il procedimento di accertamento tecnico preventivo riguardava esclusivamente le infiltrazioni e le opere di ripristino tra due soggetti, mentre l’altro giudizio aveva oggetto diverso ed era pendente tra più parti, con petitum e causa petendi non sovrapponibili. Le spese sono state rimesse al giudice del merito, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Il provvedimento con cui il giudice dispone un mezzo di istruzione preventiva non è, di regola, impugnabile con ricorso straordinario, perché ha carattere provvisorio e strumentale.

  • art. 698 c.p.c.

    l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito

    L’istruzione preventiva non preclude la successiva valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove nel giudizio di merito, confermando la natura non decisoria del provvedimento.

  • art. 700 c.p.c.

    I procedimenti d’urgenza non sono idonei a formare giudicato e non possono fondare litispendenza o continenza con il giudizio ordinario di merito; il principio è stato esteso anche ai procedimenti di istruzione preventiva.

  • art. 47 c.p.c.

    È richiamata la scrittura difensiva depositata dalla resistente nel procedimento di regolamento di competenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza non è mezzo ammissibile per censurare un provvedimento che dispone un mezzo di istruzione preventiva, poiché tale provvedimento ha natura provvisoria, strumentale e non decisoria.
  • Nei procedimenti cautelari e di istruzione preventiva non può configurarsi litispendenza o continenza con un giudizio di merito, mancando l’idoneità del provvedimento a produrre giudicato e a definire stabilmente la controversia.
  • La litispendenza richiede identità di soggetti, petitum e causa petendi: se il procedimento probatorio ha oggetto diverso e coinvolge un numero diverso di parti rispetto al giudizio ordinario, il presupposto manca.
  • L’assunzione preventiva della prova non pregiudica le questioni di ammissibilità e rilevanza, che restano rimesse al successivo giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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