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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33575/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 7 gennaio 2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la decisione impugnata aveva confermato la responsabilità per sottrazione di cosa sottoposta a sequestro amministrativo e per truffa, oltre ad applicare la recidiva reiterata e a negare la sospensione condizionale della pena. I quattro motivi di ricorso contestavano: 1) la sussistenza del reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro amministrativo e del reato di truffa; 2) la sussistenza del reato di truffa; 3) l'applicazione della recidiva reiterata; 4) il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici per indeterminatezza, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e riproponevano censure già dedotte in appello e disattese, senza indicare specificamente gli elementi posti a base delle doglianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano generici e indeducibili: non rispettavano l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., non si confrontavano con la motivazione della decisione di merito e si risolvevano nella mera reiterazione delle doglianze già proposte in appello. In particolare, la Corte ha richiamato la motivazione della sentenza impugnata sulla preesistenza del sequestro del veicolo e sulla sufficienza del dolo generico per la sottrazione di cosa sottoposta a sequestro amministrativo, sulla menzognera dichiarazione idonea a integrare la truffa, sulla recidiva reiterata quale indice di maggiore colpevolezza e pericolosità, e sul diniego della sospensione condizionale in ragione del previo duplice beneficio e della successiva ricaduta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso deve contenere specifici motivi; sono inammissibili censure generiche, indeterminate o che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena può essere negata quando l'imputato abbia già usufruito dell'istituto e si sia verificata una nuova ricaduta, secondo la valutazione svolta dalla sentenza di merito richiamata.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva reiterata può essere valorizzata come indice di incremento della colpevolezza e della pericolosità dell'imputato.

  • art. 640 c.p.

    La menzogna, se inserita nel contesto della fattispecie concreta, può integrare il segmento fraudolento della truffa anche senza ulteriori artifici, secondo il richiamo giurisprudenziale riportato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate in appello senza indicare specificamente gli errori della motivazione impugnata e senza confrontarsi con le ragioni decisorie della sentenza.
  • Ai fini dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente nella critica: non basta affermare in modo apodittico l'assenza degli elementi costitutivi del reato o la erroneità delle circostanze aggravanti o del trattamento sanzionatorio.
  • Nel reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro amministrativo, è sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza dell'esistenza del vincolo giuridico e della sottoposizione del bene a sequestro.
  • In tema di truffa, la menzogna può costituire di per sé una tipica forma di raggiro idonea a integrare la fattispecie, quando si inserisca nel quadro complessivo dell'induzione in errore della persona offesa.
  • La recidiva reiterata può essere motivatamente applicata quando la nuova commissione del reato evidenzi un aumento della colpevolezza e della pericolosità sociale dell'imputato.
  • La sospensione condizionale della pena può essere negata valorizzando il precedente duplice godimento del beneficio e la successiva reiterazione del comportamento illecito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiRecidiva

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