Cassazione Penale, Ordinanza n. 33575/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 7 gennaio 2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la decisione impugnata aveva confermato la responsabilità per sottrazione di cosa sottoposta a sequestro amministrativo e per truffa, oltre ad applicare la recidiva reiterata e a negare la sospensione condizionale della pena. I quattro motivi di ricorso contestavano: 1) la sussistenza del reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro amministrativo e del reato di truffa; 2) la sussistenza del reato di truffa; 3) l'applicazione della recidiva reiterata; 4) il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici per indeterminatezza, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e riproponevano censure già dedotte in appello e disattese, senza indicare specificamente gli elementi posti a base delle doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano generici e indeducibili: non rispettavano l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., non si confrontavano con la motivazione della decisione di merito e si risolvevano nella mera reiterazione delle doglianze già proposte in appello. In particolare, la Corte ha richiamato la motivazione della sentenza impugnata sulla preesistenza del sequestro del veicolo e sulla sufficienza del dolo generico per la sottrazione di cosa sottoposta a sequestro amministrativo, sulla menzognera dichiarazione idonea a integrare la truffa, sulla recidiva reiterata quale indice di maggiore colpevolezza e pericolosità, e sul diniego della sospensione condizionale in ragione del previo duplice beneficio e della successiva ricaduta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve contenere specifici motivi; sono inammissibili censure generiche, indeterminate o che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 163 c.p.
La sospensione condizionale della pena può essere negata quando l'imputato abbia già usufruito dell'istituto e si sia verificata una nuova ricaduta, secondo la valutazione svolta dalla sentenza di merito richiamata.
art. 99 c.p.
La recidiva reiterata può essere valorizzata come indice di incremento della colpevolezza e della pericolosità dell'imputato.
art. 640 c.p.
La menzogna, se inserita nel contesto della fattispecie concreta, può integrare il segmento fraudolento della truffa anche senza ulteriori artifici, secondo il richiamo giurisprudenziale riportato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate in appello senza indicare specificamente gli errori della motivazione impugnata e senza confrontarsi con le ragioni decisorie della sentenza.
- Ai fini dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente nella critica: non basta affermare in modo apodittico l'assenza degli elementi costitutivi del reato o la erroneità delle circostanze aggravanti o del trattamento sanzionatorio.
- Nel reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro amministrativo, è sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza dell'esistenza del vincolo giuridico e della sottoposizione del bene a sequestro.
- In tema di truffa, la menzogna può costituire di per sé una tipica forma di raggiro idonea a integrare la fattispecie, quando si inserisca nel quadro complessivo dell'induzione in errore della persona offesa.
- La recidiva reiterata può essere motivatamente applicata quando la nuova commissione del reato evidenzi un aumento della colpevolezza e della pericolosità sociale dell'imputato.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata valorizzando il precedente duplice godimento del beneficio e la successiva reiterazione del comportamento illecito.
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