Ordinanza n. 347/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di diffida e inibizione, con dichiarazione di inefficacia e archiviazione definitiva di due SCIA relative a interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo
Esito
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il Responsabile del settore Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Praiano ha dichiarato l'inefficacia e archiviato definitivamente una SCIA e una successiva SCIA in variante, riguardanti lavori su un edificio preesistente di proprietà della ricorrente. La controversia concerne principalmente lo stato legittimo dell'immobile e la legittimità dei titoli edilizi posti a fondamento delle SCIA, la cui asserita carenza ha costituito la motivazione principale dell'atto comunale. Dopo il deposito da parte del Comune di sentenze della Corte d'Appello penale di Salerno e della Corte di cassazione penale n. 15764/2015, è inoltre controverso se il fabbricato oggetto delle SCIA coincida con quello interessato dal procedimento penale definito da tali pronunce e, in caso affermativo, quale sia stato l'esito del coinvolgimento della società.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento e ha disposto una verificazione, ritenendo necessario acquisire certezza su questioni di natura tecnica rilevanti per la decisione. Il verificatore, individuato nel Dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia di Salerno, con facoltà di delega, dovrà accertare: se il fabbricato oggetto del giudizio sia stato interessato dal procedimento penale concluso con la sentenza della Corte di cassazione n. 15764/2015 e, in caso positivo, quale esito abbia avuto il coinvolgimento della società; nonché la legittimità dei titoli posti alla base delle SCIA e, quindi, lo stato legittimo dell'immobile ai fini della valutazione delle segnalazioni. Le operazioni dovranno svolgersi previo avviso e convocazione, nel contraddittorio delle parti, con facoltà per queste di avvalersi di tecnici di fiducia e produrre documentazione. Il termine per le operazioni è fissato in ottanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, seguito da dieci giorni per il deposito della relazione conclusiva. La liquidazione delle spese della verificazione è rinviata alla definizione del giudizio. Quanto al periculum in mora, il TAR ha ritenuto sufficienti la celere fissazione dell'udienza di merito e ha fissato la discussione per il 17 dicembre 2026, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del giudizio sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata soddisfatta mediante la fissazione celere dell'udienza di merito, contestualmente alla disposizione degli incombenti istruttori.
SCIA edilizia
La legittimità delle SCIA è stata subordinata all'accertamento dello stato legittimo dell'immobile e della legittimità dei titoli edilizi posti a loro fondamento.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare la parte ricorrente e i luoghi della controversia.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla legittimità di una SCIA edilizia dipende dall'accertamento tecnico dello stato legittimo dell'immobile e della validità dei titoli edilizi pregressi, il giudice amministrativo può disporre una verificazione affidata a un organismo pubblico dotato di specifica competenza tecnica.
- La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, previamente avvisate e convocate, alle quali deve essere consentito di nominare tecnici di fiducia e produrre la documentazione utile all'accertamento.
- In sede cautelare, quando il periculum in mora può essere adeguatamente fronteggiato dalla rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice può omettere una misura sospensiva immediata e disporre la trattazione celere della causa ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La liquidazione delle spese della verificazione può essere rinviata alla decisione definitiva quando l'ausilio tecnico è disposto nel corso di un giudizio ancora non definito.
Come è indicizzato
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