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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25491/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il giudizio riguarda la domanda di riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, utile ai fini della determinazione della pensione. La Corte d'appello aveva riconosciuto il beneficio solo fino a dicembre 1992, ritenendo non provata l'esposizione successiva e osservando che le aziende presso cui il lavoratore era stato addetto non rientravano tra quelle ricomprese negli atti di indirizzo ministeriali. Con l'unico motivo di ricorso il lavoratore ha denunciato violazione dell'art. 13, comma 7, L. n. 257 del 1992, come modificato dall'art. 47, comma 3, L. n. 326 del 2003 e dall'art. 1, comma 20, L. n. 247 del 2007, sostenendo che la rivalutazione per il periodo successivo al 1992 non può essere limitata ai lavoratori di aziende destinatarie di atti di indirizzo ministeriali; ha inoltre dedotto vizio motivazionale e omessa considerazione delle prove circa la presenza di amianto nel petrolchimico anche dopo dicembre 1992, lamentando che la Corte territoriale non avesse correttamente apprezzato le risultanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito non si fondasse solo sul dato formale della mancata inclusione dello stabilimento negli atti di indirizzo ministeriali, ma anche e soprattutto sulle concrete condizioni ambientali accertate dalla consulenza tecnica d'ufficio, condivisa dalla Corte d'appello. Ha osservato che il ricorso non conteneva specifiche censure nei confronti di tale consulenza, né la trascrizione almeno per stralcio dei suoi passaggi essenziali, rendendo quindi insindacabile la ratio decidendi. Ha inoltre affermato che il regime di esenzione dalle spese di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. non si applica, perché la causa aveva ad oggetto l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto e non una prestazione previdenziale direttamente richiesta. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 7, L. n. 257 del 1992

    norma base sulla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, richiamata dal ricorrente per sostenere il diritto al beneficio anche per il periodo successivo al 1992

  • art. 47, comma 3, L. n. 326 del 2003

    norma modificativa del regime della rivalutazione contributiva, invocata nel motivo di ricorso

  • art. 1, comma 20, L. n. 247 del 2007

    ulteriore disposizione modificativa richiamata a sostegno della domanda di estensione del beneficio

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    non applicabile al giudizio perché la causa non aveva ad oggetto direttamente una prestazione previdenziale o assistenziale, ma l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente

  • Cass. n. 16676 del 2020

    richiamata come precedente sul perimetro applicativo dell'esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c., limitata ai giudizi in cui la prestazione previdenziale o assistenziale costituisce l'oggetto diretto della domanda

Massime di principio

  • In tema di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, il riconoscimento del beneficio non può essere fondato su una censura meramente astratta o sul solo dato formale degli atti di indirizzo ministeriali, se la decisione di merito si regge anche su un accertamento tecnico delle concrete condizioni ambientali.
  • Nel ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata fonda la decisione su una consulenza tecnica d'ufficio condivisa dal giudice di merito, è necessario censurare specificamente quella consulenza e riportarne i passaggi essenziali; in difetto, la ratio decidendi resta insuperata.
  • L'esenzione dalle spese processuali prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. opera solo nei giudizi promossi per conseguire direttamente una prestazione previdenziale o assistenziale, non quando la prestazione sia soltanto una conseguenza indiretta dell'accertamento richiesto.
  • La mancata specifica critica alla prova tecnica posta a base della sentenza di merito impedisce di ottenere una rivalutazione in sede di legittimità delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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