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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24076/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente proponeva un solo motivo di cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per il delitto di estorsione, deducendo in modo generico presunte carenze motivazionali della decisione di secondo grado. La Corte osserva però che il motivo non indicava in concreto per quali ragioni il giudice d'appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non si confrontava con la motivazione effettiva della sentenza impugnata e non spiegava in che termini tale motivazione fosse mancante o illogica. Inoltre, la difesa aveva rinunciato ai motivi di appello di merito, mentre la Corte territoriale aveva comunque ribadito la responsabilità dell'imputato richiamando e condividendo integralmente le ragioni di fatto e di diritto del primo giudice.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    È il reato oggetto dell'affermazione di responsabilità confermata in appello; la Corte non esamina il merito della fattispecie, ma rileva l'inammissibilità del ricorso contro la relativa motivazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Il ricorso era formulato senza spiegare perché il giudice di appello avrebbe dovuto pronunciare immediata declaratoria di proscioglimento; la Corte ribadisce che la doglianza deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    È il riferimento implicito alla condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare genericamente carenze motivazionali senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'atto di impugnazione deve indicare la correlazione tra le ragioni poste a base della decisione e le censure formulate; non è sufficiente ignorare o eludere le affermazioni del provvedimento censurato.
  • La richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da una puntuale illustrazione delle ragioni che renderebbero obbligatoria una pronuncia immediata di proscioglimento; una mera evocazione della norma non è sufficiente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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