Sentenza n. 344/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento del Questore di Venezia n. -OMISSIS-del 10 luglio 2024, con il quale è stata archiviata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; - del decreto del Prefetto di Venezia n. -OMISSIS- del 18 ottobre 2024, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il suddetto provvedimento del Questore di Venezia; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia come minore straniero non accompagnato e titolare di un permesso di soggiorno per affidamento, aveva presentato istanza di rinnovo per motivi di lavoro subordinato o attesa occupazione. La Questura aveva archiviato l’istanza ritenendo non prodotto il parere positivo del Comitato per i minori stranieri e una dichiarazione di ospitalità, nonché desumendo dal decorso di quattro anni un disinteresse alla definizione della pratica. Il ricorrente ha dedotto: 1) l’illegittimità dell’archiviazione, poiché l’Amministrazione avrebbe dovuto acquisire d’ufficio il parere del Comitato e non imputare al richiedente la mancata produzione, anche considerando i suoi ripetuti accessi presso gli uffici e la circolare ministeriale che sollecita l’attivazione dell’Amministrazione; 2) l’obbligo del pubblico ufficiale procedente di richiedere e acquisire il parere, invocando l’art. 13 l. 47/2017; 3) l’illegittimità per mancata traduzione dei provvedimenti nella lingua d’origine; 4) il difetto di motivazione e l’illegittimità del diniego fondato su ragioni meramente formali, senza verifica dei requisiti sostanziali per il rilascio del titolo di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il provvedimento della Questura sia il decreto prefettizio. Ha ritenuto fondati i primi due motivi, affermando che, ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, il parere positivo del Comitato per i minori stranieri è necessario ai fini del rilascio del permesso, ma la sua acquisizione costituisce una fase endoprocedimentale a carico dell’Amministrazione procedente. In applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990 e del principio inquisitorio, la Questura deve accertare d’ufficio i fatti e compiere gli atti necessari all’istruttoria; non può quindi archiviare la domanda per la sola mancata produzione del parere da parte dell’interessato. È stato invece respinto il motivo fondato sull’art. 13 l. 47/2017, poiché i periodi invocati dal ricorrente sono stati soppressi dall’art. 1, comma 1, lett. n-bis), d.l. 113/2018, convertito nella l. 132/2018. È stato respinto anche il motivo relativo alla mancata traduzione: tale omissione non determina l’illegittimità dell’atto, ma può consentire la rimessione in termini per l’impugnazione. Il quarto motivo è stato assorbito perché riproduttivo di censure già esaminate o comunque inidoneo ad attribuire un’utilità ulteriore. L’annullamento è stato disposto con salvezza del riesercizio del potere: l’Amministrazione dovrà acquisire d’ufficio il parere e verificare la sussistenza dei presupposti e requisiti per il rilascio del permesso. Spese compensate, con obbligo dell’Amministrazione di rifondere il contributo unificato, se corrisposto.
Norme richiamate
art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998
può essere rilasciato … previo accertamento dell’effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico…
Il permesso per accesso al lavoro o lavoro subordinato del minore straniero non accompagnato divenuto maggiorenne richiede sia la verifica dei presupposti e requisiti sia il parere positivo del Comitato; tuttavia, la richiesta e acquisizione del parere costituiscono attività istruttoria dell’Amministrazione procedente.
art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
il responsabile del procedimento […] accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria
In applicazione del principio inquisitorio, il responsabile del procedimento deve acquisire d’ufficio gli elementi necessari alla decisione e non può addossare al richiedente la mancata produzione di un parere endoprocedimentale.
art. 16 l. n. 241/1990
gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti
La disciplina dell’attività consultiva presuppone che la richiesta del parere obbligatorio provenga dagli uffici pubblici procedenti.
art. 13, comma 1, l. n. 47/2017
Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
La previsione invocata dal ricorrente non è applicabile perché i periodi aggiunti all’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 sono stati soppressi dall’art. 1, comma 1, lett. n-bis), d.l. 113/2018, convertito nella l. 132/2018.
art. 1, comma 1, lett. n-bis), d.l. n. 113/2018, convertito nella l. n. 132/2018
Ha soppresso i periodi dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 relativi all’impossibilità di rifiutare il rinnovo per mancato rilascio del parere e all’applicazione dell’art. 20 l. 241/1990.
art. 13, comma 6-bis.1, secondo periodo, d.P.R. n. 115/2002
Il contributo unificato, se corrisposto, deve essere rifuso dall’Amministrazione resistente, pur in presenza di compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a favore di uno straniero entrato in Italia come minore straniero non accompagnato, il parere positivo del Comitato per i minori stranieri è un elemento necessario della fattispecie, ma la relativa richiesta e acquisizione costituiscono una fase endoprocedimentale di competenza dell’Amministrazione procedente e non un onere esclusivo dell’interessato.
- Il principio inquisitorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990 impone all’Amministrazione di acquisire d’ufficio i fatti, i documenti e i pareri necessari alla definizione dell’istanza; è illegittima l’archiviazione fondata unicamente sulla mancata produzione, da parte del richiedente, di un parere obbligatorio che deve essere richiesto agli organi consultivi pubblici.
- L’Amministrazione non può definire negativamente una domanda di permesso di soggiorno per il solo mancato completamento formale della documentazione quando gli elementi mancanti devono essere acquisiti nell’ambito dell’istruttoria pubblica; deve invece verificare nel merito la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge.
- La mancata traduzione di un provvedimento amministrativo destinato a uno straniero non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto, ma può rilevare ai fini della rimessione in termini per l’impugnazione.
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