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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13596/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medico)

La controversia

Il medico aveva agito per ottenere l'accertamento dell'inadempimento dello Stato all'obbligo di corrispondere una remunerazione per la frequenza di un corso quadriennale di specializzazione in odontostomatologia svolto tra il 1981 e il 1984, deducendo il mancato recepimento della disciplina comunitaria sulla remunerazione adeguata dei medici specializzandi. In primo grado la domanda era stata respinta per prescrizione; in appello, dopo un precedente intervento di cassazione che aveva riconosciuto la legittimazione passiva dei Ministeri, la domanda era stata nuovamente rigettata perché il corso era iniziato prima del 1° gennaio 1983. Con il ricorso per cassazione il medico ha dedotto: 1) violazione delle norme civilistiche sull'obbligazione e delle direttive comunitarie, sostenendo che anche gli specializzandi che avevano iniziato prima del 1° gennaio 1983, ma con corso ancora in corso a tale data, avevano diritto alla remunerazione; 2) e 3) violazione delle norme processuali e sostanziali sul giudicato interno, affermando che l'esistenza del diritto risarcitorio-indennitario e il parametro di quantificazione erano coperti da giudicato; 4) erroneità della negazione della natura di credito di valore con conseguente mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria; 5) violazione delle norme sulle spese processuali per la compensazione integrale disposta in appello.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo nei termini indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa sezione. Ha rigettato il secondo e il terzo motivo perché infondati, ha dichiarato inammissibile il quarto per difetto di interesse e ha dichiarato assorbito il quinto motivo relativo alle spese. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito applichi il principio, ormai consolidato dopo l'intervento della Corte di giustizia e delle Sezioni Unite, secondo cui anche gli specializzandi iscritti prima del 1982 hanno diritto alla remunerazione dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione della formazione, se la specializzazione rientra tra quelle previste dalla direttiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1173 c.c.

    richiamato come norma sull'obbligazione, in combinazione con gli articoli sull'adempimento, per sostenere il diritto alla prestazione risarcitoria-indennitaria

  • art. 1183 c.c.

    richiamato in relazione al momento di esigibilità dell'obbligazione dedotta

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come fondamento della responsabilità da inadempimento dello Stato per mancato recepimento della direttiva

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere l'esistenza di un giudicato interno

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nei motivi processuali relativi all'impugnazione

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nei motivi processuali relativi alle questioni non riproposte

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato con riferimento al giudizio di rinvio

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato sostanziale

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in tema di risarcimento del danno e criterio di liquidazione

  • art. 2 Cost.

    richiamato a sostegno della pretesa rivalutazione monetaria del credito

  • art. 14 preleggi

    richiamato dal ricorrente in relazione all'interpretazione delle norme sopravvenute

  • art. 11, comma 1, L. n. 370/1999

    lire 13 milioni all'anno per il periodo che va dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991

    indicato come parametro legale di quantificazione della remunerazione dovuta ai medici specializzandi

  • art. 16 direttiva 82/76/CEE

    considerato il termine ultimo per il recepimento e quindi per il momento da cui decorre l'inadempimento dello Stato italiano

  • art. 13 direttiva 82/76/CEE

    richiamato come norma comunitaria che impone la remunerazione adeguata degli specializzandi

  • artt. 362/75/CEE e 363/75/CEE

    richiamate come direttive di base coordinate dalla direttiva 82/76/CEE

  • art. 75/363/CEE

    considerata, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, nella lettura data dalla Corte di giustizia

  • art. 75/362/CEE

    richiamata come direttiva coordinata dalla 82/76/CEE

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese di lite

Massime di principio

  • Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della sentenza, non sulle singole argomentazioni o su affermazioni incidentali che non costituiscono statuizioni autonome e non determinano soccombenza separata.
  • Nel giudizio sul diritto alla remunerazione dei medici specializzandi in base alla direttiva 82/76/CEE, il diritto spetta anche a chi abbia iniziato il corso prima del 1982, purché la formazione fosse ancora in corso al 1° gennaio 1983 e la specializzazione rientri tra quelle previste dalla direttiva; la decorrenza utile è dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione del corso.
  • La questione della spettanza della remunerazione va distinta da quella della sua quantificazione e dagli accessori, ma le questioni su rivalutazione e spese possono essere assorbite o diventare prive di interesse se il capo principale viene accolto e la causa rinviata al giudice di merito.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve conformarsi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione, tenendo conto della sopravvenuta interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle Sezioni Unite.
  • L'inammissibilità per difetto di interesse ricorre quando il motivo investe un'affermazione che non incide sulla posizione processuale del ricorrente, essendo la sua domanda già stata respinta su altra autonoma ratio decisoria.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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