Cassazione Civile, Ordinanza n. 13596/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
Il medico aveva agito per ottenere l'accertamento dell'inadempimento dello Stato all'obbligo di corrispondere una remunerazione per la frequenza di un corso quadriennale di specializzazione in odontostomatologia svolto tra il 1981 e il 1984, deducendo il mancato recepimento della disciplina comunitaria sulla remunerazione adeguata dei medici specializzandi. In primo grado la domanda era stata respinta per prescrizione; in appello, dopo un precedente intervento di cassazione che aveva riconosciuto la legittimazione passiva dei Ministeri, la domanda era stata nuovamente rigettata perché il corso era iniziato prima del 1° gennaio 1983. Con il ricorso per cassazione il medico ha dedotto: 1) violazione delle norme civilistiche sull'obbligazione e delle direttive comunitarie, sostenendo che anche gli specializzandi che avevano iniziato prima del 1° gennaio 1983, ma con corso ancora in corso a tale data, avevano diritto alla remunerazione; 2) e 3) violazione delle norme processuali e sostanziali sul giudicato interno, affermando che l'esistenza del diritto risarcitorio-indennitario e il parametro di quantificazione erano coperti da giudicato; 4) erroneità della negazione della natura di credito di valore con conseguente mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria; 5) violazione delle norme sulle spese processuali per la compensazione integrale disposta in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei termini indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa sezione. Ha rigettato il secondo e il terzo motivo perché infondati, ha dichiarato inammissibile il quarto per difetto di interesse e ha dichiarato assorbito il quinto motivo relativo alle spese. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito applichi il principio, ormai consolidato dopo l'intervento della Corte di giustizia e delle Sezioni Unite, secondo cui anche gli specializzandi iscritti prima del 1982 hanno diritto alla remunerazione dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione della formazione, se la specializzazione rientra tra quelle previste dalla direttiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 1173 c.c.
richiamato come norma sull'obbligazione, in combinazione con gli articoli sull'adempimento, per sostenere il diritto alla prestazione risarcitoria-indennitaria
art. 1183 c.c.
richiamato in relazione al momento di esigibilità dell'obbligazione dedotta
art. 1218 c.c.
richiamato come fondamento della responsabilità da inadempimento dello Stato per mancato recepimento della direttiva
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 324 c.p.c.
richiamato per sostenere l'esistenza di un giudicato interno
art. 329 c.p.c.
richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno
art. 342 c.p.c.
richiamato nei motivi processuali relativi all'impugnazione
art. 346 c.p.c.
richiamato nei motivi processuali relativi alle questioni non riproposte
art. 394 c.p.c.
richiamato con riferimento al giudizio di rinvio
art. 2909 c.c.
richiamato per sostenere la formazione del giudicato sostanziale
art. 1223 c.c.
richiamato in tema di risarcimento del danno e criterio di liquidazione
art. 2 Cost.
richiamato a sostegno della pretesa rivalutazione monetaria del credito
art. 14 preleggi
richiamato dal ricorrente in relazione all'interpretazione delle norme sopravvenute
art. 11, comma 1, L. n. 370/1999
lire 13 milioni all'anno per il periodo che va dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991
indicato come parametro legale di quantificazione della remunerazione dovuta ai medici specializzandi
art. 16 direttiva 82/76/CEE
considerato il termine ultimo per il recepimento e quindi per il momento da cui decorre l'inadempimento dello Stato italiano
art. 13 direttiva 82/76/CEE
richiamato come norma comunitaria che impone la remunerazione adeguata degli specializzandi
artt. 362/75/CEE e 363/75/CEE
richiamate come direttive di base coordinate dalla direttiva 82/76/CEE
art. 75/363/CEE
considerata, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, nella lettura data dalla Corte di giustizia
art. 75/362/CEE
richiamata come direttiva coordinata dalla 82/76/CEE
art. 91 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese di lite
art. 92 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese di lite
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della sentenza, non sulle singole argomentazioni o su affermazioni incidentali che non costituiscono statuizioni autonome e non determinano soccombenza separata.
- Nel giudizio sul diritto alla remunerazione dei medici specializzandi in base alla direttiva 82/76/CEE, il diritto spetta anche a chi abbia iniziato il corso prima del 1982, purché la formazione fosse ancora in corso al 1° gennaio 1983 e la specializzazione rientri tra quelle previste dalla direttiva; la decorrenza utile è dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione del corso.
- La questione della spettanza della remunerazione va distinta da quella della sua quantificazione e dagli accessori, ma le questioni su rivalutazione e spese possono essere assorbite o diventare prive di interesse se il capo principale viene accolto e la causa rinviata al giudice di merito.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve conformarsi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione, tenendo conto della sopravvenuta interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle Sezioni Unite.
- L'inammissibilità per difetto di interesse ricorre quando il motivo investe un'affermazione che non incide sulla posizione processuale del ricorrente, essendo la sua domanda già stata respinta su altra autonoma ratio decisoria.
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