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Sentenza

Sentenza del 10/06/2016 n. 1568 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Ires - società di capitali - legale rappresentante - violazioni tributarie - comportamento doloso - art. 5, comma 4, d.lgs n. 472/97 - concorso - art. 9, stesso decreto - non sussiste. Ires - art. 7, l. n. 269/03 - violazioni tributarie - responsabilità incombe unicamente sulle persone giuridiche - è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del soggetto responsabile per violazioni tributarie commesse nell'ambito del rapporto fiscale proprio di una società di capitali con personalità giuridica. È stato esaminato se il legale rappresentante potesse essere chiamato a rispondere personalmente, in concorso e per comportamento doloso, ai sensi degli articoli 5, comma 4, e 9 del d.lgs. n. 472/1997, nonostante la disciplina speciale introdotta dall'articolo 7 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.

La decisione

La responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale proprio della società con personalità giuridica ricade esclusivamente sulla persona giuridica. Non è quindi applicabile la precedente responsabilità solidale dell'amministratore o di altri soggetti prevista dal d.lgs. n. 472/1997. Il concorso del legale rappresentante non sussiste, sicché la pretesa sanzionatoria personale nei suoi confronti deve essere esclusa.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003

    Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

    La norma attribuisce in via esclusiva alla società o all'ente dotato di personalità giuridica la responsabilità per le sanzioni tributarie riferite al proprio rapporto fiscale, escludendo la responsabilità personale e solidale dell'amministratore o del rappresentante.

  • Art. 5, comma 4, d.lgs. n. 472/1997

    La disciplina sul comportamento doloso non consente, nel caso esaminato, di superare la regola speciale che attribuisce la responsabilità sanzionatoria esclusivamente alla persona giuridica.

  • Art. 9, d.lgs. n. 472/1997

    La disciplina del concorso nelle violazioni tributarie non comporta la responsabilità personale del legale rappresentante quando trova applicazione l'articolo 7 del d.l. n. 269/2003.

Massime di principio

  • Per le violazioni tributarie riferite al rapporto fiscale proprio di una società o di un ente dotato di personalità giuridica, la sanzione amministrativa deve essere normalmente imputata alla persona giuridica.
  • La responsabilità personale dell'amministratore o del legale rappresentante non deriva automaticamente dal ruolo ricoperto e non può essere affermata richiamando soltanto il concorso o il dolo previsti dal d.lgs. n. 472/1997.
  • La disciplina speciale dell'articolo 7 del d.l. n. 269/2003 prevale sulla precedente regola della responsabilità solidale degli amministratori e dei terzi.
  • Occorre distinguere le sanzioni riferite al rapporto fiscale della società da quelle eventualmente collegate a condotte autonome e personali dell'amministratore o a fattispecie diverse, per le quali potrebbero applicarsi regole differenti.

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