Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/06/2016 n. 828 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Sanzioni - condotta illecita del professionista - sospensione - L. n. 423/1995, art. 1, c. 1

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la comunicazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva revocato la sospensione della riscossione di soprattasse e sanzioni. La sospensione era stata inizialmente concessa ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 423/1995, poiché l'omesso pagamento era stato ricollegato alla condotta illecita e penalmente rilevante del professionista incaricato. Il professionista aveva falsificato provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, facendoli apparire come attestazioni di uno sgravio inesistente e inducendo il contribuente a ritenere non dovuto il pagamento. L'Agenzia sosteneva che la comunicazione di revoca non fosse impugnabile e che le irregolarità fossero anteriori o estranee ai fatti criminosi del professionista.

La decisione

La Commissione ha ritenuto ammissibile il ricorso, affermando che anche un atto non formalmente compreso nell'elenco dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 è impugnabile quando porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria concreta e attuale. Nel merito, ha ritenuto integrata la fattispecie prevista dalla Legge n. 423/1995: la falsificazione dei provvedimenti di sgravio aveva indotto il contribuente a omettere il pagamento, causando l'applicazione delle ulteriori soprattasse e sanzioni. Tali somme non erano quindi dovute e la revoca della sospensione è stata ritenuta illegittima. L'appello dell'Agenzia è stato respinto su questi punti. È stato invece accolto limitatamente alle spese, che sono state integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio, anche considerando l'esistenza di un debito d'imposta non adeguatamente approfondito.

Norme richiamate

  • Legge 11 ottobre 1995, n. 423, art. 1, comma 1

    Prevede la sospensione delle soprattasse e delle pene pecuniarie in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento quando la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, del professionista.

    La norma si applica quando il comportamento doloso o illecito del professionista abbia concretamente causato l'omesso, ritardato o insufficiente pagamento del contribuente. Nel caso esaminato, la falsificazione di provvedimenti di sgravio ha indotto il contribuente a non pagare e ha giustificato la sospensione delle sanzioni.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    L'elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma deve essere interpretato estensivamente.

    È impugnabile anche una comunicazione priva della forma tipica di uno degli atti elencati, se contiene una pretesa tributaria concreta e attuale e consente al contribuente di conoscere la posizione dell'Ufficio e di contestarla giudizialmente.

  • Codice di procedura civile, art. 100

    Riferimento all'interesse ad agire.

    La comunicazione dell'Ufficio è impugnabile quando suscita un interesse attuale del contribuente alla tutela giurisdizionale, perché incide concretamente sulla debenza delle somme richieste.

  • Cassazione, sentenza n. 285 del 12 gennaio 2010

    L'elenco degli atti impugnabili deve essere interpretato estensivamente fino a comprendere le "notizie" o "note" comunicate dall'Ufficio che portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria.

    La forma dell'atto non è decisiva: conta il suo contenuto sostanziale e l'effetto di rendere attuale e contestabile una pretesa fiscale.

  • Cassazione, sentenza n. 17010 del 5 ottobre 2012

    È richiamata a sostegno dell'impugnabilità di comunicazioni dell'Amministrazione che, pur non rientrando formalmente nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, esprimano una pretesa tributaria concreta.

Massime di principio

  • La sospensione delle sanzioni prevista dalla Legge n. 423/1995 può operare quando il mancato pagamento è conseguenza diretta di una condotta illecita e penalmente rilevante del professionista incaricato, purché il nesso causale sia dimostrabile.
  • La falsificazione di atti dell'Amministrazione o la comunicazione di sgravi inesistenti può integrare una condotta idonea a escludere o sospendere le sanzioni nei confronti del contribuente ingannato.
  • Il contribuente deve dimostrare, o fornire elementi seri per dimostrare, l'affidamento al professionista, l'illecito, l'assenza di partecipazione o colpa nella violazione e il collegamento tra l'inganno e l'omesso pagamento.
  • La sospensione riguarda le soprattasse e le sanzioni conseguenti alla violazione; non comporta automaticamente l'estinzione del tributo principale eventualmente dovuto.
  • Una comunicazione di revoca della sospensione può essere impugnata se rende attuale una pretesa tributaria concreta, anche quando non presenta formalmente la struttura di uno degli atti elencati nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
  • La responsabilità del professionista non elimina necessariamente ogni obbligazione fiscale del contribuente: occorre distinguere tra imposta principale, sanzioni e ulteriori somme derivanti dall'omesso o ritardato pagamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.