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Sentenza

Sentenza del 10/06/2016 n. 350 - Comm. Trib. Prov. Savona

RISCOSSIONE - avviso di iscrizione ipotecaria - notifica effettuata direttamente dal concessionario a mezzo r/r - legittimità - omessa notifica dell'intimazione di pagamento - irrilevanza - omessa indicazione del responsabile del procedimento - indicazione nella cartella - sufficienza - iscrizione ipotecaria sulla prima casa - inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell’avviso di iscrizione ipotecaria notificato direttamente dal concessionario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, lamentando inoltre l’omessa notifica della preventiva intimazione di pagamento e l’omessa indicazione del responsabile del procedimento. Veniva altresì contestata l’iscrizione ipotecaria sulla prima casa.

La decisione

La notifica dell’avviso direttamente dal concessionario tramite raccomandata con ricevuta di ritorno è stata ritenuta legittima. L’omessa notifica dell’intimazione di pagamento è stata considerata irrilevante, poiché il contribuente aveva ricevuto l’avviso di iscrizione ipotecaria e lo aveva tempestivamente impugnato. L’indicazione del responsabile del procedimento nella cartella è stata ritenuta sufficiente. Tuttavia, l’iscrizione ipotecaria sulla prima casa è stata considerata non consentita alla luce del D.L. 69/2013, in quanto può condizionare la vendita dell’immobile e condurre al suo pignoramento.

Norme richiamate

  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69

    La norma è stata interpretata nel senso di vietare l’iscrizione ipotecaria sulla prima casa quando essa possa condizionarne la vendita o preludere al pignoramento.

Massime di principio

  • L’avviso di iscrizione ipotecaria può essere notificato direttamente dal concessionario della riscossione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di una diversa modalità di notifica, se sono rispettati i requisiti formali.
  • La mancata notifica dell’intimazione di pagamento non determina necessariamente l’illegittimità dell’iscrizione se il contribuente ha ricevuto l’avviso, ne ha avuto piena conoscenza e lo ha potuto impugnare.
  • L’indicazione del responsabile del procedimento nella cartella può essere sufficiente, anche se tale indicazione non viene ripetuta nell’avviso successivo, purché il contribuente sia posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali dell’azione amministrativa.
  • L’iscrizione ipotecaria sulla prima casa è soggetta a limiti particolarmente rigorosi: quando l’immobile rientra nella nozione di abitazione principale e sussistono i presupposti previsti dalla legge, l’ipoteca non può essere utilizzata se incide sulla commerciabilità dell’immobile o può condurre al suo pignoramento.
  • In situazioni analoghe è essenziale distinguere tra vizi di notifica o di procedimento, che possono essere sanati dalla piena conoscenza dell’atto e dalla sua tempestiva impugnazione, e divieti sostanziali, come quello relativo alla prima casa, che possono rendere illegittima l’iscrizione indipendentemente dalla regolarità della notifica.

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