Sentenza del 10/06/2016 n. 117 - Comm. Trib. Prov. Mantova
CESSIONE D'AZIENDA - CALCOLO PLUSVALENZA - Avviamento - Non rileva - Differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il criterio di calcolo della plusvalenza realizzata con la cessione d’azienda. L’Ufficio aveva valorizzato l’azienda secondo criteri propri dell’imposta di registro, considerando il valore di mercato e l’avviamento, mentre la ricorrente sosteneva che, ai fini dell’imposta sui redditi, la plusvalenza dovesse essere determinata sulla base della differenza tra il prezzo effettivo di cessione e il prezzo di acquisto, secondo i dati risultanti dalla contabilità regolarmente tenuta.
La decisione
La pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta non corretta. Per il calcolo della plusvalenza rileva la differenza tra il prezzo di cessione e quello di acquisto, non il valore di mercato dell’azienda determinato ai fini dell’imposta di registro. Poiché la contabilità della ricorrente era stata regolarmente tenuta e l’Ufficio non aveva contestato specifiche irregolarità, non vi era motivo per negare il criterio basato sui prezzi effettivi. La decisione è quindi favorevole alla ricorrente.
Norme richiamate
Norme fiscali sulla determinazione della plusvalenza da cessione d’azienda
Ai fini dell’imposizione sul reddito, la plusvalenza è determinata in base alla differenza tra il corrispettivo effettivo della cessione e il costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda o dei beni ceduti, secondo i dati contabili rilevanti.
Norme sull’imposta di registro
I criteri di determinazione del valore del bene trasferito ai fini dell’imposta di registro, fondati anche sul valore di mercato e sull’avviamento, non possono essere automaticamente utilizzati per calcolare la plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi.
Massime di principio
- Nella cessione d’azienda occorre distinguere tra il valore utilizzato per l’imposta di registro e il criterio applicabile per il calcolo della plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi.
- In assenza di contestazioni specifiche sulla contabilità, la plusvalenza deve essere calcolata, in linea generale, sulla differenza tra il prezzo effettivo di vendita e il prezzo o costo fiscalmente riconosciuto di acquisto.
- Il valore di mercato e l’avviamento non possono sostituire automaticamente il corrispettivo effettivamente pattuito per determinare la plusvalenza.
- L’Amministrazione finanziaria che intenda disconoscere i valori risultanti dalla contabilità deve fornire elementi concreti che dimostrino l’inattendibilità del prezzo dichiarato o l’irregolarità delle scritture contabili.
- I presupposti e le finalità delle diverse imposte sono distinti: una valutazione valida ai fini dell’imposta di registro non è necessariamente applicabile anche ai fini delle imposte sui redditi.
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