Sentenza del 10/06/2016 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Mantova
ICI - RICONOSCIMENTO DELLA DESTINAZIONE RURALE - INTERPRETAZIONE AUTENTICA - Restituzione somme pagate a titolo di ICI - Tempestività - Annotazione catastale - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa restitutoria è stata riconosciuta come tempestiva, poiché il diritto al rimborso è divenuto certo dal 28 ottobre 2013, data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. La retroattività quinquennale del riconoscimento della destinazione rurale opera dalla mera presentazione della domanda di riconoscimento, senza che sia indispensabile che a tale domanda sia già seguita l'annotazione catastale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento, ai fini ICI, della destinazione rurale dell'immobile e ha chiesto la restituzione delle somme pagate. La questione riguardava sia la retroattività quinquennale degli effetti del riconoscimento della ruralità, sia la tempestività della domanda di rimborso e la necessità o meno dell'annotazione catastale. È stato sostenuto che il diritto alla restituzione fosse divenuto certo con l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102/2013 e che gli effetti retroattivi derivassero dalla semplice presentazione della domanda di riconoscimento della ruralità, anche in assenza della successiva annotazione catastale.
Norme richiamate
Art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013
La norma riconosce la retroattività quinquennale degli effetti del riconoscimento della destinazione rurale dell'immobile.
La disposizione, qualificata come norma di interpretazione autentica, rende retroattivi gli effetti del riconoscimento della ruralità. Tali effetti discendono dalla presentazione della domanda di riconoscimento e non richiedono necessariamente la preventiva o contestuale annotazione catastale.
Disciplina dell'ICI
Gli immobili aventi natura rurale, una volta riconosciuta secondo la disciplina applicabile, non sono soggetti all'ICI per i periodi interessati dalla retroattività; le somme eventualmente versate possono quindi essere chieste a rimborso nel rispetto dei termini di decadenza.
Massime di principio
- Quando una norma di interpretazione autentica riconosce retroattivamente una determinata qualificazione fiscale dell'immobile, il contribuente può chiedere il rimborso delle imposte versate per i periodi coperti dalla retroattività.
- Ai fini degli effetti retroattivi della ruralità, la presentazione della domanda di riconoscimento può essere sufficiente: la successiva annotazione catastale non costituisce necessariamente il momento da cui decorrono gli effetti.
- Il termine per chiedere il rimborso deve essere valutato considerando il momento in cui il diritto è divenuto concretamente certo, che nella fattispecie coincide con l'entrata in vigore della norma interpretativa.
- In casi analoghi è essenziale conservare la domanda di riconoscimento della ruralità, la documentazione catastale e le ricevute dei versamenti, verificando i periodi d'imposta coperti dalla retroattività e i termini per la richiesta di rimborso.
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