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Sentenza

Sentenza del 10/06/2016 n. 1083 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore - Effettivo preventivo contradditorio - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un accertamento fiscale fondato sugli studi di settore. Il contribuente contesta la validità dell'accertamento quando l'Amministrazione finanziaria non abbia instaurato un contraddittorio preventivo effettivo, ossia un confronto concreto che gli consenta di fornire dati, documenti e giustificazioni riguardo allo scostamento tra la propria situazione reale e i risultati teorici dello studio di settore.

La decisione

La sentenza afferma che il contraddittorio preventivo è necessario. L'Agenzia delle Entrate, prima di emettere e motivare l'avviso di accertamento basato sugli studi di settore, deve consentire al contribuente una partecipazione reale ed effettiva. Non è sufficiente un adempimento meramente formale: il contribuente deve avere una concreta possibilità di spiegare le ragioni dello scostamento e l'Amministrazione deve valutare gli elementi forniti. In assenza di tale contraddittorio effettivo, l'accertamento può risultare illegittimo.

Massime di principio

  • Quando un accertamento si fonda sugli studi di settore, il contribuente deve essere coinvolto prima dell'emissione dell'atto mediante un contraddittorio preventivo.
  • Il contraddittorio deve essere sostanziale e non solo formale: occorre concedere al contribuente un'opportunità concreta di presentare documenti, dati e spiegazioni.
  • L'Amministrazione finanziaria deve esaminare e considerare le giustificazioni offerte; non può limitarsi a richiamare automaticamente il risultato dello studio di settore.
  • Lo scostamento dagli studi di settore costituisce un elemento presuntivo che deve essere valutato alla luce della situazione concreta del contribuente e delle sue eventuali ragioni specifiche.
  • Se il contraddittorio preventivo è omesso o non effettivo, l'avviso di accertamento può essere contestato per violazione delle garanzie procedimentali e per insufficiente motivazione.

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