Sentenza n. 456/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l’annullamento: - del diniego di accesso agli atti comunicato dal Comune di Condofuri, in data 05.02.2026, a mezzo posta elettronica certificata e confermato con successiva nota del 24.02.2026, trasmessa a definizione della procedura d’accesso; per l'accertamento: - del diritto di accesso agli atti ed ai documenti elencati nell’istanza di accesso del 31.12.2025 e nelle successive richieste del 16.02.2026 e del 21.02.2026, con conseguente condanna del Comune di Condofuri all’ostensione dei documenti amministrativi, contabili e fiscali richiesti nonché ogni provvedimento e/o documento agli stessi preordinato, connesso e/o conseguente, ad oggi, dall’istante non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti comunicato il 5 febbraio 2026 e confermato il 24 febbraio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice e contribuente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di un credito ammesso al passivo della procedura di dissesto del Comune e oggetto di proposta transattiva, aveva ricevuto un pagamento inferiore rispetto all’importo concordato. Ritenendo che la differenza fosse dovuta alla compensazione con un controcredito comunale relativo al servizio idrico dell’anno 2019, presentava istanze di accesso per ottenere gli atti costitutivi del controcredito, la documentazione sui consumi, le fatture, gli avvisi e le intimazioni di pagamento, le relate di notificazione, le certificazioni contabili e la deliberazione comunale di compensazione con attestazione di pubblicazione. Il Comune negava l’accesso sostenendo che la causale del pagamento fosse sufficiente, che i titoli fossero già stati notificati, che la richiesta imponesse un’attività di elaborazione e ricostruzione contabile, che configurasse un controllo generalizzato e che la questione dovesse essere eventualmente contestata in sede tributaria. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., della legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 184/2006, nonché eccesso di potere per sviamento, travisamento, illogicità, irragionevolezza e insufficienza della motivazione, assumendo che l’accesso fosse strumentale alla tutela della propria posizione patrimoniale e alla verifica della legittimità della compensazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che le istanze individuassero documenti amministrativi specifici, relativi ai fatti costitutivi del controcredito, alla sua riscossione e alla procedura di compensazione, escludendo che la richiesta integrasse un controllo generalizzato sull’attività amministrativa o imponesse all’amministrazione un’attività di elaborazione di dati. L’accesso è stato qualificato come accesso difensivo, poiché funzionale alla tutela della posizione della ricorrente quale contribuente e creditrice dell’ente. Sussisteva un interesse diretto, concreto e attuale, non essendo necessario verificare preventivamente la fondatezza della pretesa sostanziale, l’ammissibilità di eventuali azioni giudiziarie o l’utilità concreta dei documenti nel successivo giudizio. Il Comune non poteva negare l’ostensione assumendo che gli atti fossero già stati notificati, poiché la richiesta era diretta anche a verificare l’esistenza degli atti e la regolarità delle notificazioni. Il giudice ha quindi accertato il diritto della ricorrente a visionare ed estrarre copia degli otto gruppi di documenti richiesti, ordinando al Comune di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, previo pagamento dei costi di riproduzione. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 22 comma 1 lett. b l. 241/1990
L’accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti; tale requisito ricorre quando la documentazione è funzionale alla tutela della posizione patrimoniale del richiedente.
art. 22 comma 1 lett. d l. 241/1990
ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale
La nozione di documento amministrativo comprende le rappresentazioni del contenuto di atti detenuti dall’amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, inclusi gli atti interni e quelli non riferiti a uno specifico procedimento.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso documentale può riguardare documenti specifici inerenti ai fatti costitutivi, alla riscossione e alla compensazione di un credito pubblico, quando il richiedente dimostri il collegamento con una posizione giuridica tutelata.
d.P.R. 184/2006
La disciplina regolamentare dell’accesso non consente di respingere una richiesta puntuale e strumentale alla difesa qualificandola come controllo generalizzato sull’amministrazione.
artt. 140-143 c.p.c.
La documentazione relativa alle notificazioni degli atti, comprese le relate e gli esiti delle procedure previste dagli artt. 140-143 c.p.c., rientra nell’oggetto dell’accesso quando serve a verificare l’esistenza e la regolarità della notificazione.
art. 73 comma 1 c.p.a.
Il TAR ha esaminato l’eccezione relativa alla tardività del deposito documentale, ritenendola irrilevante per la nota di diniego già prodotta dalla ricorrente e non applicabile alla deliberazione di compensazione, in quanto documento direttamente inerente alla materia del contendere.
Massime di principio
- Nel caso di accesso difensivo, è sufficiente che sussista un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la situazione giuridica che il richiedente intende tutelare; non occorre dimostrare preventivamente la fondatezza della pretesa sostanziale sottostante.
- La valutazione dell’esigenza difensiva deve essere compiuta in astratto, verificando l’inerenza dei documenti alla posizione soggettiva dell’istante e agli scopi dichiarati, senza subordinare l’accesso alla verifica della proponibilità, ammissibilità o probabile fondatezza del futuro giudizio principale.
- Il giudice dell’accesso non è il giudice della pretesa sostanziale: né l’amministrazione né il giudice possono negare l’ostensione sulla base di una valutazione anticipata dell’utilità concreta dei documenti nel successivo contenzioso.
- La notificazione pregressa di un atto non esclude il diritto di accesso alla relativa copia e alla documentazione di notificazione quando il richiedente debba verificare l’esistenza dell’atto, il suo contenuto o la regolarità della notifica.
- Non integra un controllo generalizzato sull’attività amministrativa la richiesta puntuale di documenti relativi ai fatti costitutivi di uno specifico credito, alla sua riscossione e all’operazione di compensazione con un credito vantato dal richiedente.
- L’amministrazione deve consentire l’accesso ai documenti esistenti e individuati, ma l’ostensione non comporta l’obbligo di elaborare dati o creare documenti nuovi non esistenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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