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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35793/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma in appello delle condanne all'ergastolo per l'omicidio pluriaggravato di Sorianello Fortunato (13/02/2014), contestando in particolare: 1) la presunta inconciliabilità tra le dichiarazioni dei testi oculari presenti in barberia (Braconcini, Irollo) e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, con riferimento all'altezza del killer; 2) l'insufficienza dei riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti, dato che molte informative erano di relato e derivate da confidenze degli imputati; 3) il diniego di produzione di intercettazioni da altro procedimento ritenute rilevanti. In cassazione si è discusso in prevalenza della valutazione della prova dichiarativa (chiamate in correità) e del corretto esercizio del potere motivazionale da parte delle Corti di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha rigettati. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'Assise d'Appello che aveva confermato la sentenza di primo grado: le dichiarazioni dei collaboratori sono state valutate attendibili intrinsecamente, la loro convergenza sul nucleo essenziale del fatto ha formato un riscontro reciproco valido ai sensi dell'art. 192 c.3 cod.proc.pen., e le discrepanze formali (es. indicazione dell'altezza del killer da parte dei testi oculari) sono state giudicate non decisive alla luce della concitazione dell'evento. Il diniego della rinnovazione istruttoria relativo alle intercettazioni è stato ritenuto motivato e non suscettibile di annullamento. Conseguentemente sono state confermate le condanne (ergastolo) e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 192 cod.proc.pen.

    La Corte ricorda che le dichiarazioni di correità richiedono altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità; questi "altri elementi" non devono essere autosufficienti ma devono avere capacità logico-indiziaria collegata all'imputazione. Si distingue tra riscontri di mera possibilità e riscontri che aumentano la verosimiglianza o che sono direttamente collegabili al fatto.

  • art. 533 cod.proc.pen.

    Richiama l'obbligo di completezza e persuasività della motivazione in tema di accertamento della responsabilità penale e pone il parametro con cui valutare se la motivazione del giudice di merito sia adeguata.

  • art. 141-bis cod.proc.pen.

    Richiamato come norma descrittiva del contesto processuale e della cautela sui rapporti con i collaboratori; sottolinea la necessità di evitare circolarità dichiarative.

  • art. 106 cod.proc.pen.

    Citato nel contesto della tutela del diritto di difesa e dei limiti nella valutazione delle richieste istruttorie difensive.

  • art. 619 cod.proc.pen.

    Evocato nei limiti del sindacato di legittimità per evidenziare che la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rilettura autonoma dei fatti, salvo vizi motivazionali gravi.

Massime di principio

  • La valutazione delle chiamate in correità richiede non tanto riscontri "autosufficienti" quanto una coesione logica e una convergenza sul nucleo essenziale delle dichiarazioni; più fonti autonome che riferiscono lo stesso nucleo rafforzano la credibilità complessiva.
  • Le discrepanze formali tra testimonianze oculari concitate e dichiarazioni di collaboratori non impediscono automaticamente di ritenere quest'ultime attendibili: occorre valutare la precisione del particolare contestato (es. stima dell'altezza) nel contesto fattuale e emotivo in cui è stata resa.
  • Il giudice del merito ha ampio margine nel decidere sulla rinnovazione istruttoria e sul valore probatorio delle intercettazioni; in Cassazione il sindacato è limitato al controllo della motivazione del diniego e della sua logicità, non alla riapertura piena della prova.
  • Per evitare il rischio di circolarità probatoria quando le fonti provengono dall'ambiente criminale interno, è necessario che le chiamate siano indipendenti (autonomia genetica), convergenti sul nucleo essenziale e corredate, se possibile, da riscontri di natura diversa (elementi oggettivi o indiziari che colleghino la narrazione ai fatti).
  • In sede di legittimità la Corte verifica la completezza, coerenza e persuasività della motivazione del giudice di merito rispetto alle regole di cui agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen.; l'assenza di un diverso convincimento preferibile non è di per sé sufficiente per cassare.

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