Corte di giustizia, Sentenza C-423/23
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2026. — Secab Soc. coop. contro Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva (UE) 2019/944 – Articolo 5 – Prezzi di fornitura basati sul mercato – Direttiva (UE) 2018/2001 – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Regolamento (UE) 2022/1854 – Intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia – Articoli 6 e 7 – Tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica che utilizzano determinate fonti di energia – Articolo 8 – Misure nazionali che limitano ulteriormente i ricavi di mercato – Condizioni – Normativa nazionale che non garantisce ai produttori di conservare il 10% dei ricavi eccedenti il tetto – Preservazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili – Assenza di un tetto per i ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dal carbon fossile – Assenza di una normativa differenziata in base alle diverse fonti energetiche. — Causa C-423/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato ricevibile il rinvio del TAR Lombardia e ha interpretato in senso non ostativo al diritto UE il regime italiano temporaneo sul tetto ai ricavi degli impianti idroelettrici ad acqua fluente. Ha escluso che la direttiva 2019/944 o i considerando della direttiva 2018/2001 impongano limiti specifici ai ricavi o obblighi di differenziazione tecnologica. Ha inoltre chiarito che il regolamento 2022/1854, nei limiti della sua applicazione temporale, consente misure nazionali più restrittive purché rispettino le condizioni dell’articolo 8, tra cui la non compromissione dei segnali di investimento e la copertura dei costi.
Interpretazione del diritto UE sulla compatibilità di un tetto nazionale ai ricavi di mercato dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare idroelettrico fluente, con la direttiva 2019/944, la direttiva 2018/2001 e il regolamento (UE) 2022/1854.
La questione giuridica
Se il diritto dell’Unione osti a una disciplina nazionale che, per il periodo 1 febbraio 2022-30 giugno 2023, abbia imposto un tetto ai ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica da impianti idroelettrici ad acqua fluente: senza garantire la conservazione del 10% dei ricavi eccedenti; determinando il tetto sulla base di una media storica dei prezzi 2010-2020 rivalutata all’inflazione; senza prevedere un tetto per i ricavi da carbon fossile; e senza differenziazione del tetto tra le diverse fonti/tecnologie interessate.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale, adottata prima del regolamento (UE) 2022/1854 e applicata nel periodo 1 febbraio 2022-30 giugno 2023, che introduca un tetto ai ricavi di mercato dei produttori idroelettrici ad acqua fluente anche se non consente loro di conservare il 10% dei ricavi eccedenti; che fissi il tetto sulla base di una media storica dei prezzi rivalutata all’inflazione, purché ciò non pregiudichi gli investimenti nel settore delle rinnovabili; e che non preveda un tetto specifico per il carbon fossile né una differenziazione obbligatoria per tecnologia. Le disposizioni e i considerando richiamati non impongono tali specifiche metodologie o obblighi, ma lasciano agli Stati membri un margine di discrezionalità entro i limiti di proporzionalità, non discriminazione, tutela degli investimenti e copertura dei costi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2019/944
- Articolo 5, paragrafo 4, direttiva (UE) 2019/944
- Direttiva (UE) 2018/2001
- Regolamento (UE) 2022/1854
- Articolo 6, paragrafo 1, regolamento (UE) 2022/1854
- Articolo 7, paragrafi 1 e 5, regolamento (UE) 2022/1854
- Articolo 8, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) 2022/1854
- Articolo 10, paragrafo 1, regolamento (UE) 2022/1854
- Articolo 22, paragrafo 2, lettera c), regolamento (UE) 2022/1854
Tetto nazionale ai ricavi di mercato dell’energia idroelettrica e compatibilità con il diritto UE
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia e riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa italiana che ha introdotto un tetto ai ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica da impianti idroelettrici ad acqua fluente, in un contesto di crisi dei prezzi dell’energia.
Fatti e procedimento principale
La Secab Soc. coop., operatore del settore idroelettrico, ha impugnato davanti al TAR Lombardia la disciplina nazionale attuata da ARERA e dal GSE, nonché le fatture emesse dal GSE in applicazione del meccanismo di tetto ai ricavi. La società sosteneva che l’articolo 15-bis del decreto-legge n. 4/2022 fosse incompatibile con il diritto UE.
Il giudice del rinvio ha osservato che:
- il meccanismo italiano era stato introdotto dal 1o febbraio 2022 e prorogato fino al 30 giugno 2023;
- il regolamento (UE) 2022/1854 è entrato in vigore successivamente ed è stato applicabile agli articoli 6, 7 e 8 solo dal 1o dicembre 2022 al 30 giugno 2023;
- la normativa italiana, pur avendo una finalità simile a quella del regolamento europeo, fissava un tetto sensibilmente inferiore a quello europeo e non garantiva ai produttori la conservazione del 10% dei ricavi eccedenti.
Normativa UE richiamata
La Corte ha preso in considerazione in particolare:
- l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2019/944, sui prezzi di fornitura basati sul mercato;
- i considerando 2, 3 e 12 della direttiva 2018/2001;
- gli articoli 6, 7, 8 e 10 del regolamento 2022/1854;
- l’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, che ne limita l’applicazione temporale.
Ricevibilità
La Corte ha respinto le eccezioni di irricevibilità sollevate dal GSE e dal governo italiano. Ha ribadito che il giudice nazionale dispone di un ampio potere discrezionale nel formulare i quesiti e che la domanda di rinvio conteneva elementi sufficienti di fatto e di diritto per consentire una risposta utile. Ha inoltre ricordato che il riferimento a considerando privi di valore giuridico vincolante non rende di per sé irricevibile la domanda.
Prima questione: assenza della ritenzione del 10% dei ricavi eccedenti
La Corte ha chiarito che l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2019/944 disciplina gli interventi pubblici sui prezzi di fornitura ai clienti civili vulnerabili o in povertà energetica, non la fissazione di tetti sui ricavi dei produttori. Di conseguenza, tale disposizione non ostacola una normativa come quella italiana.
Quanto alla direttiva 2018/2001, i considerando 3 e 12 sono stati ritenuti non vincolanti e, in ogni caso, troppo generali per imporre un obbligo specifico agli Stati membri in materia di tetti ai ricavi.
Per il regolamento 2022/1854, la Corte ha rilevato che:
- gli articoli 6 e 7 fissano un tetto uniforme UE di EUR 180/MWh per alcune fonti, compresa l’idroelettrica senza serbatoio;
- l’articolo 7, paragrafo 5, consente agli Stati membri, ma non li obbliga, a far operare il tetto solo sul 90% dei ricavi eccedenti;
- l’articolo 8 consente misure nazionali di crisi ulteriormente restrittive, purché proporzionate, non discriminatorie, compatibili con il diritto UE e non lesive dei segnali di investimento.
Ne consegue che il diritto UE non impone agli Stati membri di garantire ai produttori il mantenimento del 10% dei ricavi sopra il tetto. I considerando invocati confermano al più una facoltà, non un obbligo.
Seconda questione: metodo di determinazione del tetto e tutela degli investimenti
La Corte ha affermato che il diritto UE non prescrive una metodologia vincolata per la determinazione del tetto nazionale adottato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento 2022/1854. Il fatto che il tetto italiano sia stato calcolato sulla media dei prezzi della zona di mercato tra il 2010 e il 2020, rivalutata con l’inflazione, non è di per sé incompatibile con il regolamento.
La valutazione di compatibilità deve però essere concreta e spetta al giudice nazionale, che dovrà verificare se il tetto:
- non comprometta i segnali di investimento;
- assicuri la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio;
- sia proporzionato rispetto alle caratteristiche del mercato nazionale.
La Corte ha indicato come elementi rilevanti, tra gli altri:
- l’uso di un criterio oggettivo riferito a un periodo lungo e pre-crisi;
- il carattere temporaneo ed eccezionale del tetto;
- la durata media di esercizio degli impianti rinnovabili;
- la struttura dei costi dei produttori e il costo attualizzato della tecnologia;
- l’eventuale presenza di un meccanismo che, in caso di prezzi troppo bassi, comporti un indennizzo o un prezzo minimo garantito.
In sintesi, la normativa italiana è compatibile con il diritto UE solo se, in concreto, non pregiudica gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili.
Terza questione: carbon fossile e differenziazione per tecnologie
La Corte ha escluso che il diritto UE imponga agli Stati membri di introdurre un tetto specifico per i ricavi derivanti dal carbon fossile. L’articolo 8, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento 2022/1854 attribuisce agli Stati membri una mera facoltà di adottare misure su tali fonti.
Analogamente, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), autorizza gli Stati membri a differenziare tra tecnologie, ma non li obbliga a farlo. Ne deriva che un tetto unico per più fonti rinnovabili non è, di per sé, contrario al regolamento.
I considerando 27 e 41, invocati dal giudice nazionale, non possono imporre obblighi non previsti dal testo normativo vincolante.
Decisione e principio affermato
La Corte ha concluso che la normativa italiana contestata non è, in linea di principio, incompatibile con il diritto UE, purché il tetto nazionale non comprometta gli investimenti rinnovabili secondo la verifica concreta demandata al giudice del rinvio.
La pronuncia è rilevante perché conferma un ampio margine di intervento degli Stati membri nella gestione dei cosiddetti extraprofitti energetici in fase emergenziale, purché siano rispettati i vincoli di proporzionalità, non discriminazione e tutela degli investimenti previsti dal regolamento 2022/1854.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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