Corte di giustizia, Sentenza C-18/24
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2026. — NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. contro Česká národní banka. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Mercato unico delle assicurazioni – Direttiva 2009/138/CE – Principio del controllo da parte dello Stato membro di origine – Articolo 155 – Competenze delle autorità di vigilanza dello stato membro ospitante – Cooperazione con le autorità dello Stato membro di origine. – Inosservanza, da parte di un’impresa di assicurazione, delle disposizioni di legge applicabili nello Stato membro ospitante – Disposizioni in questione – Regolamento (UE) n. 1286/2014 – Prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati – Direttiva (UE) 2016/97 – Distribuzione assicurativa – Poteri delle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante di sanzionare l’impresa di cui trattasi – Portata. — Causa C-18/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso ampio l’articolo 155 della direttiva Solvibilità II, estendendo la procedura di cooperazione tra Stato ospitante e Stato d’origine anche alle violazioni del regolamento PRIIP e della direttiva distribuzione assicurativa commesse da un’impresa di assicurazione. Al tempo stesso chiarisce che, per irrogare sanzioni per infrazioni commesse sul proprio territorio, lo Stato membro ospitante può agire direttamente senza passare dalla procedura ordinaria di notifica. Resta però ferma la competenza esclusiva dello Stato d’origine sulle condizioni di autorizzazione e sui provvedimenti che equivalgano, in sostanza, alla revoca dell’autorizzazione.
Portata dell’articolo 155 della direttiva Solvibilità II: cooperazione tra Stato membro ospitante e Stato membro d’origine per violazioni del regolamento PRIIP e della direttiva distribuzione assicurativa, e possibilità dello Stato ospitante di sanzionare direttamente l’impresa di assicurazione.
La questione giuridica
Se l’articolo 155 della direttiva 2009/138/CE si applichi anche quando l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante constata che un’impresa di assicurazione non rispetta obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 o dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/97; e, in caso affermativo, se lo Stato membro ospitante debba previamente attivare la procedura di notifica e cooperazione dei paragrafi 1-3 prima di irrogare sanzioni ai sensi dei paragrafi 5 e 6.
Principio di diritto
L’articolo 155 della direttiva Solvibilità II si applica, in linea di principio, a ogni ipotesi in cui l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante constati che un’impresa di assicurazione operante nel suo territorio, in succursale o in libera prestazione di servizi, non rispetta obblighi derivanti anche dal regolamento PRIIP o dalle norme nazionali di attuazione della direttiva distribuzione assicurativa, salvo che un’altra norma UE deroghi espressamente. Inoltre, quando lo Stato ospitante irroga sanzioni ai sensi dei paragrafi 5 e 6, non è tenuto a seguire previamente la procedura di cooperazione dei paragrafi 1-3, purché tali sanzioni non riguardino il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione e non privino l’impresa del diritto di esercitare l’attività nello Stato ospitante.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2009/138/CE
- Articolo 27 direttiva 2009/138/CE
- Articolo 28 direttiva 2009/138/CE
- Articolo 29 direttiva 2009/138/CE
- Articolo 30 direttiva 2009/138/CE
- Articolo 36 direttiva 2009/138/CE
- Articolo 144 direttiva 2009/138/CE
- Articolo 155 direttiva 2009/138/CE
- Regolamento (UE) n. 1286/2014
- Articolo 3, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1286/2014
- Articolo 6, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1286/2014
- Articolo 8, paragrafo 3, lettera c), regolamento (UE) n. 1286/2014
- Articolo 22 regolamento (UE) n. 1286/2014
- Articolo 23 regolamento (UE) n. 1286/2014
- Articolo 24 regolamento (UE) n. 1286/2014
- Direttiva (UE) 2016/97
- Articolo 2, paragrafo 1, direttiva (UE) 2016/97
- Articolo 5 direttiva (UE) 2016/97
- Articolo 7 direttiva (UE) 2016/97
- Articolo 8 direttiva (UE) 2016/97
Portata dell’articolo 155 della direttiva 2009/138/CE
La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší správní soud ceco, nell’ambito di una controversia tra una compagnia assicurativa slovacca e la Banca nazionale ceca, in relazione a sanzioni amministrative irrogate per violazioni del regolamento PRIIP e di obblighi nazionali di recepimento della direttiva sulla distribuzione assicurativa.
Fatti e procedimento principale
La Novis operava in Repubblica ceca tramite succursale. La Banca nazionale ceca le ha inflitto un’ammenda per tre infrazioni: una relativa agli obblighi informativi sui documenti contenenti le informazioni chiave per i PRIIP e due relative a obblighi previsti dalla normativa ceca di recepimento della direttiva 2016/97. La società ha contestato la sanzione sostenendo che la Banca avrebbe dovuto prima attivare la procedura di cui all’articolo 110 della legge ceca n. 277/2009, corrispondente all’articolo 155 della direttiva Solvibilità II.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare, gli articoli 27, 28, 29, 30, 36, 144 e 155 della direttiva 2009/138/CE. Vengono inoltre considerati il regolamento (UE) n. 1286/2014, in particolare gli articoli 3, paragrafo 2, 6, 8, 22, 23 e 24, e la direttiva (UE) 2016/97, in particolare gli articoli 2, 5, 7 e 8.
Prima questione: ambito dell’articolo 155 della direttiva Solvibilità II
La Corte afferma che la formula "norme di diritto [...] applicabili" dell’articolo 155 non si limita alle sole disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva Solvibilità II, ma comprende, in linea di principio, tutte le disposizioni nazionali applicabili all’impresa nello Stato ospitante. Il contesto sistematico e gli obiettivi della direttiva confermano questa lettura: da un lato, il principio del controllo dello Stato d’origine resta riferito alla vigilanza finanziaria; dall’altro, l’articolo 155 disciplina una diversa dimensione della vigilanza, legata al rispetto delle regole applicabili nello Stato ospitante.
La Corte precisa inoltre che né il regolamento n. 1286/2014 né la direttiva 2016/97 derogano espressamente a tale meccanismo. Il regolamento PRIIP prevede anzi l’applicazione cumulativa con la direttiva Solvibilità II quando l’ideatore del prodotto è anche soggetto a quest’ultima; la direttiva 2016/97 contiene invece regole specifiche di cooperazione per intermediari, ma non per le imprese di assicurazione, che restano quindi soggette alla disciplina della direttiva 2009/138/CE.
Seconda questione: potere sanzionatorio dello Stato ospitante
La Corte stabilisce che i paragrafi 5 e 6 dell’articolo 155 consentono allo Stato membro ospitante di sanzionare direttamente le infrazioni commesse sul proprio territorio, senza dover prima esaurire la procedura di notifica e cooperazione dei paragrafi 1-3. Questa interpretazione deriva dal tenore letterale delle disposizioni e dalla loro funzione derogatoria rispetto alla procedura ordinaria.
Tuttavia, tale potere sanzionatorio non può riguardare il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione, materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato membro d’origine. Inoltre, le sanzioni dello Stato ospitante non possono avere per oggetto o per effetto la privazione del diritto dell’impresa di esercitare la sua attività nel territorio dello Stato stesso, poiché ciò sconfinerebbe nella sfera propria della revoca dell’autorizzazione.
Dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 155 della direttiva 2009/138/CE si applica anche alle violazioni di obblighi derivanti dal regolamento n. 1286/2014 e dalle norme nazionali di recepimento della direttiva 2016/97. Risponde inoltre che lo Stato membro ospitante può imporre sanzioni senza previa attivazione della procedura dei paragrafi 1-3, purché tali sanzioni non riguardino condizioni di autorizzazione e non equivalgano, in sostanza, a un divieto totale di esercizio dell’attività nello Stato ospitante.
Principio affermato
La decisione rafforza il coordinamento tra vigilanza prudenziale e vigilanza sul rispetto della normativa applicabile nello Stato ospitante: il principio del controllo dello Stato d’origine non impedisce allo Stato ospitante di intervenire e sanzionare direttamente le infrazioni territoriali, ma senza incidere sul nucleo duro della competenza esclusiva dello Stato d’origine in materia di autorizzazione e solvibilità.
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