Corte di giustizia, Sentenza C-379/24
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2026. — Agrupació de Neteja Sanitària, AIE e Educat Serveis Auxiliars SCCL contro Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC). — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente – Servizi direttamente necessari all’esercizio dell’attività esente – Rischio di distorsione della concorrenza – Servizi di pulizia nei settori dell’assistenza sanitaria e dell’istruzione – Normativa nazionale che richiede che i servizi siano direttamente ed esclusivamente connessi all’attività esente e necessari per il suo esercizio. — Cause riunite C-379/24 e C-380/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riunite le cause relative a due associazioni che prestavano servizi di pulizia a favore di operatori sanitari e scolastici, ha chiarito la portata dell’esenzione IVA prevista per le associazioni autonome di persone. Ha escluso che uno Stato membro possa richiedere, come condizione ulteriore, che i servizi siano esclusivamente e in modo specifico connessi all’attività esente, quando essi sono comunque direttamente necessari per tale attività. Ha inoltre precisato che la clausola sulla non distorsione della concorrenza non può essere applicata mediante una presunzione generale basata sulla sola natura generale del servizio.
IVA: l’esenzione per i servizi resi da un’associazione autonoma di persone ai propri membri non può essere negata perché i servizi di pulizia, pur generali, sono necessari all’attività esente e non sono esclusivamente connessi a essa; la sola utilizzabilità anche per attività imponibili non basta a fondare una distorsione della concorrenza.
La questione giuridica
1) Se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA osti a una normativa nazionale che esclude l’esenzione quando i servizi resi da un’associazione autonoma di persone sono necessari per l’attività esente dei membri, ma non sono considerati "esclusivamente" connessi a tale attività perché di natura generale. 2) Se la condizione dell’assenza di distorsione della concorrenza consenta di negare in via generale l’esenzione per il solo fatto che tali servizi, per la loro natura generale, potrebbero essere utilizzati anche per attività imponibili diverse da quella esente.
Principio di diritto
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che osta a una norma o a un’interpretazione nazionale che subordini l’esenzione a un requisito di connessione esclusiva dei servizi con l’attività esente: è sufficiente che i servizi resi dall’associazione autonoma siano direttamente necessari all’esercizio dell’attività esente dei membri, anche se di natura generale. Inoltre, la condizione relativa all’assenza di distorsione della concorrenza non consente una presunzione generale e assoluta di rischio di distorsione basata sul solo fatto che tali servizi siano astrattamente utilizzabili anche per altre attività imponibili.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 131 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 134, lettera a), della direttiva 2006/112/CE
- Legge spagnola 37/1992, articolo 20, paragrafo 1, punto 6
IVA e associazioni autonome di persone: servizi di pulizia nei settori sanitario e scolastico
La pronuncia è resa in due cause riunite in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, nell’ambito di controversie tra due soggetti che organizzavano servizi di pulizia per i propri membri e l’amministrazione fiscale spagnola. Il tema centrale è l’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE, relativa all’esenzione IVA per le prestazioni rese da associazioni autonome di persone.
Fatti e procedimento principale
La ANS, nel settore sanitario, e la Educat, nel settore dell’istruzione, erano state costituite per creare una struttura comune di servizi di pulizia a favore dei rispettivi membri. Per la gestione del personale si erano avvalse di imprese terze che curavano assunzione, assegnazione, buste paga, formazione e gestione dei rischi. A seguito di controlli fiscali, l’amministrazione spagnola ha assoggettato tali operazioni a IVA, ritenendo inapplicabile l’esenzione nazionale perché i servizi non erano prestati direttamente e non erano considerati direttamente ed esclusivamente connessi all’attività esente.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato:
- la direttiva 2006/112/CE e, in particolare, l’articolo 132, paragrafo 1, lettera f);
- l’articolo 131 della stessa direttiva, sulle condizioni fissate dagli Stati membri per l’applicazione delle esenzioni;
- l’articolo 134, lettera a), utile per il raffronto sistematico;
- l’articolo 20, paragrafo 1, punto 6, della legge spagnola 37/1992, che subordinava l’esenzione a una connessione diretta ed esclusiva dei servizi con l’attività esente.
Prima questione pregiudiziale: nozione di servizi "direttamente necessari"
La Corte ha osservato che l’esenzione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), richiede un nesso tra i servizi resi dall’associazione e l’attività esente dei membri, ma non pretende che tali servizi siano specifici al punto da costituire un apporto indispensabile a una singola operazione. È sufficiente che siano direttamente necessari per l’esercizio dell’attività esente.
Ha quindi ritenuto incompatibile con la direttiva una normativa nazionale che escluda l’esenzione solo perché i servizi di pulizia, pur necessari per l’attività sanitaria o educativa, hanno natura generale e non sono "esclusivamente" connessi a tali attività. La Corte ha valorizzato anche la finalità dell’esenzione: evitare costi IVA supplementari per attività di interesse pubblico e favorire l’accesso ai relativi servizi.
Seconda questione pregiudiziale: distorsione della concorrenza
Quanto alla clausola sull’assenza di distorsioni della concorrenza, la Corte ha precisato che gli Stati membri possono fissare regole pratiche di controllo, ma non possono incidere sul contenuto dell’esenzione introducendo presunzioni generali e assolute di distorsione. La mera circostanza che i servizi di un’associazione autonoma siano di natura generale e possano essere utili anche per attività imponibili non basta, di per sé, a fondare il diniego dell’esenzione.
La Corte ha ribadito che una distorsione può emergere in casi concreti di abuso, ma non può essere presunta automaticamente sulla base della sola astratta fungibilità del servizio. In questo senso, la normativa nazionale, interpretata nel senso di escludere in principio l’esenzione, va oltre quanto consentito dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), letto in combinato con l’articolo 131.
Dispositivo
La Corte ha risposto che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE:
- osta a una normativa nazionale che neghi la qualifica di servizi "direttamente necessari" quando essi sono necessari all’attività esente ma non esclusivamente connessi a essa per la loro natura generale;
- osta anche a un’interpretazione nazionale secondo cui sussiste, per principio, una distorsione della concorrenza o un rischio di distorsione solo perché i servizi possono essere utilizzati anche per altre attività imponibili.
Principio affermato
L’esenzione IVA per le prestazioni di servizi rese da associazioni autonome di persone opera quando i servizi sono direttamente necessari per l’attività esente dei membri; gli Stati membri non possono restringerla mediante requisiti nazionali di connessione esclusiva o mediante presunzioni generali di distorsione della concorrenza fondate sulla natura generale del servizio.
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