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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-453/24

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2026. — Procedimento penale a carico di BC. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Decisione quadro 2005/214/GAI – Reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie – Articolo 7, paragrafo 2, lettera g) – Motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione – Informazione dell’interessato del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso – Articolo 7, paragrafo 3 – Obbligo di consultazione dell’autorità competente dello Stato della decisione. — Causa C-453/24

Giurisprudenza europea62024CJ0453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la decisione quadro 2005/214 in senso rigoroso ma garantista: il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie impone la consultazione dell’autorità dello Stato di emissione quando vi siano dubbi sulla corretta informazione dell’interessato. Se emerge che il destinatario non ha ancora potuto opporsi validamente alla decisione, lo Stato di esecuzione non può sanare il vizio né attendere l’esito del ricorso, ma deve interrompere la procedura. La decisione conferma che il carattere "definitivo" della sanzione è condizione essenziale per l’esecuzione all’estero.

Riconoscimento ed esecuzione in uno Stato membro di una sanzione pecuniaria: obbligo di consultazione dell’autorità dello Stato della decisione e impossibilità per lo Stato di esecuzione di supplire alla mancata informazione dell’interessato sul diritto di ricorso

La questione giuridica

Se, nell’ambito della decisione quadro 2005/214/GAI sul reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, l’autorità dello Stato di esecuzione che nutre dubbi sull’effettiva informazione dell’interessato circa il diritto di opporsi alla decisione e i termini di ricorso debba consultare l’autorità dello Stato della decisione per verificare se il ricorso sia ancora proponibile; e, in caso affermativo, se possa essa stessa notificare le informazioni mancanti all’interessato e sospendere il procedimento di riconoscimento ed esecuzione in attesa dell’esito dell’eventuale ricorso.

Principio di diritto

Nell’esecuzione transfrontaliera di una sanzione pecuniaria ai sensi della decisione quadro 2005/214, se il certificato o gli elementi del fascicolo sollevano dubbi sull’effettiva informazione dell’interessato circa il diritto di opporsi e i termini di ricorso, l’autorità dello Stato di esecuzione deve consultare l’autorità dello Stato della decisione per verificare se un ricorso sia ancora proponibile; tuttavia, se risulta che l’interessato non è stato informato e il ricorso è ancora possibile, l’autorità dello Stato di esecuzione non può supplire essa stessa alla notifica, né sospendere il procedimento in attesa del ricorso, ma deve porre fine al procedimento di riconoscimento ed esecuzione, perché la decisione non è ancora definitiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2005/214/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 6 TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 12 della decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro 2005/214/GAI

Riconoscimento ed esecuzione di una sanzione pecuniaria e tutela del diritto di ricorso

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) in materia di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie ai sensi della decisione quadro 2005/214/GAI. Il caso nasce da una richiesta dell’autorità amministrativa austriaca di far eseguire in Bulgaria una sanzione inflitta a un cittadino bulgaro per mancato pagamento di un pedaggio autostradale.

Fatti e procedimento principale

La Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See ha inflitto a BC una sanzione pecuniaria di EUR 350. La decisione era stata adottata nell’ambito di un procedimento scritto e accompagnata dal certificato previsto dall’articolo 4 della decisione quadro 2005/214. Dal certificato risultava che BC era stato informato del diritto di opporsi e dei termini di ricorso, ma nel fascicolo compariva l’indicazione "senza ricevuta di ritorno". Il giudice bulgaro ha quindi dubitato che la decisione fosse stata effettivamente notificata all’interessato e che questi avesse realmente avuto modo di esercitare il ricorso.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se l’autorità dello Stato di esecuzione debba consultare l’autorità dello Stato della decisione quando abbia dubbi sull’effettiva informazione dell’interessato circa il diritto di opporsi e i termini di ricorso;
  • se, in caso di risposta positiva, possa essa stessa notificare all’interessato la decisione e informarlo del diritto di ricorso;
  • se possa sospendere il procedimento di riconoscimento ed esecuzione in attesa dell’esito del ricorso o della scadenza del termine per proporlo.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la decisione quadro 2005/214/GAI, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI;
  • l’articolo 6, che impone il riconoscimento della decisione trasmessa;
  • l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), che consente il diniego se l’interessato, in caso di procedura scritta, non è stato informato del diritto di opporsi e dei termini di ricorso;
  • l’articolo 7, paragrafo 3, che impone la consultazione dell’autorità dello Stato della decisione prima di negare il riconoscimento nei casi ivi indicati;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, che disciplina l’esecuzione secondo la legge dello Stato di esecuzione;
  • l’articolo 12, che regola la cessazione dell’esecuzione;
  • l’articolo 20, paragrafo 3, che consente di opporsi al riconoscimento in caso di violazione dei diritti fondamentali;
  • l’articolo 6 TUE e l’articolo 47 della Carta, richiamati per il rispetto della tutela giurisdizionale effettiva.

Ragionamento della Corte: consultazione preliminare

La Corte ricorda che la decisione quadro 2005/214 si fonda sul principio del reciproco riconoscimento e mira a rendere effettiva l’esecuzione transfrontaliera di decisioni definitive di irrogazione di sanzioni pecuniarie. I motivi di diniego devono quindi essere interpretati restrittivamente.

La Corte afferma che il diritto dell’Unione esige una reale ed effettiva ricezione della decisione da parte dell’interessato, tale da consentirgli di conoscere con precisione la motivazione, i mezzi di ricorso e i termini. Quando il certificato presenti elementi contraddittori o incerti, l’autorità dello Stato di esecuzione deve, prima di applicare il motivo di diniego, consultare l’autorità dello Stato della decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, per chiarire se l’interessato sia stato effettivamente informato.

Inoltre, la Corte osserva che, se secondo il diritto dello Stato della decisione il termine di ricorso decorre solo dalla notifica effettiva, la mancata informazione può incidere sul carattere definitivo della decisione. Poiché solo le decisioni definitive possono essere riconosciute ed eseguite ai sensi dell’articolo 1, lettera a), della decisione quadro, la verifica della proponibilità attuale del ricorso è necessaria.

Ragionamento della Corte: impossibilità di supplenza da parte dello Stato di esecuzione

Quanto alla seconda e terza questione, la Corte distingue nettamente tra la fase di imposizione della sanzione, che spetta allo Stato della decisione, e la fase di riconoscimento ed esecuzione, che spetta allo Stato di esecuzione. La notifica della decisione e l’informazione sul diritto di ricorso appartengono alla prima fase; quindi l’autorità dello Stato di esecuzione non è competente a rimediare alla mancata informazione.

La Corte aggiunge che la decisione quadro non attribuisce allo Stato di esecuzione il potere di sospendere il procedimento di riconoscimento e di esecuzione in attesa dell’eventuale ricorso. Se dalla consultazione emerge che il ricorso è ancora proponibile, manca il requisito della definitività e il procedimento di esecuzione non può proseguire. Spetterà allora all’autorità dello Stato della decisione, una volta definito il ricorso o spirato il termine per proporlo, trasmettere un nuovo certificato ai fini di un eventuale nuovo procedimento di riconoscimento ed esecuzione.

Decisione/dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’autorità competente dello Stato di esecuzione, in caso di dubbio sull’effettività dell’informazione dell’interessato, deve consultare l’autorità competente dello Stato della decisione per verificare se un ricorso sia ancora proponibile;
  • se risulta che l’interessato non è stato informato e il ricorso è ancora possibile, l’autorità dello Stato di esecuzione non può notificare essa stessa la decisione né sospendere il procedimento, ma deve porvi fine.

Principio affermato

La decisione conferma che, nel sistema della decisione quadro 2005/214, il reciproco riconoscimento opera solo rispetto a sanzioni pecuniarie già definitive e accompagnate da garanzie effettive di informazione e difesa. Lo Stato di esecuzione non può sostituirsi allo Stato della decisione per sanare una notifica mancante o incerta, ma deve attivare la consultazione prevista dall’articolo 7, paragrafo 3, e, se necessario, arrestare il procedimento di esecuzione.

Come è indicizzato

Materiereciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniariecooperazione giudiziaria penalediritto di difesatutela giurisdizionale effettivaesecuzione transfrontaliera

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