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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-554/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 gennaio 2026. — Repubblica di Polonia contro Commissione europea. — Impugnazione – Articoli 259, 260 e 279 TFUE – Esecuzione da parte di uno Stato membro di un’ordinanza della vicepresidente della Corte che impone provvedimenti provvisori – Condanna al pagamento di una penalità giornaliera fino all’esecuzione dell’ordinanza – Omessa adozione delle misure necessarie per conformarsi all’ordinanza e omesso pagamento della penalità – Cancellazione dal ruolo della causa di merito – Recupero mediante compensazione dei crediti derivanti dal mancato pagamento della penalità – Ricorso di annullamento. — Causa C-554/24 P

Giurisprudenza europea62024CJ0554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione della Repubblica di Polonia contro la sentenza che aveva confermato il recupero, per compensazione, di circa 68,5 milioni di euro dovuti a titolo di penalità giornaliera imposta in sede cautelare. La Corte afferma che la penalità ex articolo 279 TFUE conserva efficacia per il periodo in cui l’ordinanza era in vigore, anche se la causa principale è stata poi cancellata dal ruolo. È inoltre esclusa la violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Tribunale.

Impugnazione respinta sulla legittimità del recupero per compensazione di una penalità giornaliera inflitta in sede cautelare ex articolo 279 TFUE, anche dopo la cancellazione dal ruolo della causa principale.

La questione giuridica

Se la cancellazione dal ruolo della causa di merito e la successiva transazione tra gli Stati membri comportino la caducazione, con effetti retroattivi o comunque impeditivi del recupero, dell’obbligo di pagare la penalità giornaliera imposta con ordinanza cautelare ai sensi dell’articolo 279 TFUE; e se il Tribunale abbia violato l’obbligo di motivazione nel respingere l’argomento fondato su norme procedurali nazionali che attribuirebbero efficacia retroattiva alla cessazione dei provvedimenti provvisori.

Principio di diritto

La penalità giornaliera imposta dal giudice del procedimento sommario ex articolo 279 TFUE per garantire l’osservanza di provvedimenti provvisori ha natura accessoria e preventiva, non sanzionatoria: una volta maturata per il periodo in cui l’ordinanza era efficace, essa resta dovuta anche se la causa di merito viene successivamente cancellata dal ruolo o la controversia principale si estingue, poiché gli effetti dei provvedimenti provvisori possono essere modificati o revocati solo per il futuro e non retroattivamente. La Corte ha quindi confermato la validità delle decisioni della Commissione che hanno recuperato tali somme mediante compensazione e ha escluso un difetto di motivazione del Tribunale.

Norme richiamate

  • Articolo 259 TFUE
  • Articolo 260 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 39 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 147 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 160 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 162 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 163 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Impugnazione della Repubblica di Polonia contro il recupero di una penalità giornaliera cautelare

La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte proposta dalla Repubblica di Polonia contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto i ricorsi di annullamento diretti contro decisioni della Commissione di recupero, mediante compensazione, di somme dovute a titolo di penalità giornaliera inflitta in sede cautelare. La controversia si colloca nel contesto del procedimento relativo alla miniera di Turów e dell’inosservanza di un’ordinanza provvisoria della vicepresidente della Corte adottata ai sensi dell’articolo 279 TFUE.

Fatti e svolgimento del procedimento principale

La causa principale C‑121/21 era stata avviata dalla Repubblica ceca ai sensi dell’articolo 259 TFUE per contestare l’estensione e la protrazione delle attività estrattive nella miniera di Turów. Su domanda cautelare, la vicepresidente della Corte aveva prima ordinato con ordinanza del 21 maggio 2021 la cessazione immediata delle attività di estrazione e, con ordinanza del 20 settembre 2021, aveva respinto la richiesta polacca di revoca della misura e condannato la Repubblica di Polonia al pagamento di una penalità giornaliera di EUR 500000 fino all’esecuzione dell’ordinanza del 21 maggio 2021.

La Commissione, constatato il mancato rispetto dell’ordinanza, ha chiesto prove della cessazione delle attività e, in mancanza, ha avviato il recupero delle somme dovute mediante compensazione ai sensi del regolamento finanziario 2018/1046. Le decisioni impugnate dinanzi al Tribunale hanno compensato i crediti relativi alla penalità maturata tra il 20 settembre 2021 e il 3 febbraio 2022, per un importo complessivo di circa EUR 68,5 milioni.

Questioni giuridiche sottoposte alla Corte

La Repubblica di Polonia sosteneva, in sostanza, che:

  • la penalità giornaliera, essendo accessoria ai provvedimenti provvisori principali, avrebbe dovuto cadere con la cancellazione dal ruolo della causa principale;
  • il proseguimento del recupero avrebbe trasformato la penalità in una sanzione, eccedendo i poteri del giudice del procedimento sommario;
  • il Tribunale avrebbe dovuto considerare il possibile effetto retroattivo della cessazione dei provvedimenti provvisori alla luce di regole procedurali nazionali o di tradizioni costituzionali comuni;
  • la motivazione del Tribunale sarebbe stata insufficiente sul punto.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama in particolare gli articoli 259, 260 e 279 TFUE, nonché l’articolo 36 e l’articolo 39 dello Statuto della Corte. Sul piano processuale e finanziario, risultano rilevanti gli articoli 160, 162 e 163 del regolamento di procedura del Tribunale e gli articoli 101, 102 e 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La Corte richiama inoltre l’articolo 2 TUE, per collegare l’efficacia del diritto dell’Unione al valore dello Stato di diritto.

Ragionamento della Corte sul primo motivo

La Corte ribadisce la propria giurisprudenza secondo cui il potere del giudice del procedimento sommario di imporre una penalità giornaliera serve a garantire l’effettiva applicazione del diritto dell’Unione e la piena efficacia della decisione definitiva. La penalità non ha funzione repressiva, ma preventiva e dissuasiva: rafforza l’osservanza dei provvedimenti provvisori principali e rientra pienamente nell’ambito dell’articolo 279 TFUE.

La Corte sottolinea che i provvedimenti cautelari possono produrre effetti irreversibili nel periodo in cui sono efficaci, pur restando provvisori. L’ordinanza che li dispone può essere modificata o revocata ex articolo 163 del regolamento di procedura solo per il futuro, e l’articolo 162 non contempla una loro caducazione retroattiva. Ne consegue che nemmeno una transazione tra le parti o la cancellazione dal ruolo della causa principale può eliminare retroattivamente gli effetti già prodotti dalla penalità maturata durante il periodo di efficacia dell’ordinanza.

La Corte esclude anche che la penalità abbia natura sanzionatoria: il fatto che le somme siano versate al bilancio dell’Unione conferma la finalità generale di tutela dell’efficacia del diritto dell’Unione, non la repressione di un comportamento illecito in senso punitivo. Il ricorso al procedimento per inadempimento ex articoli 258 e 260 TFUE non esclude né sostituisce la funzione specifica del procedimento cautelare ex articolo 279 TFUE.

Valutazione della quarta parte del primo motivo

Quanto all’interpretazione dell’ordinanza del 19 maggio 2022, la Corte osserva che il Tribunale non ha fondato la propria decisione solo su tale ordinanza, ma su un insieme di elementi: l’ordinanza del 4 febbraio 2022 che ha cancellato la causa principale dal ruolo senza menzionare la penalità, il rigetto della domanda di revoca e il passaggio dell’ordinanza del 19 maggio 2022 in cui si afferma che la penalità deve considerarsi caducata dal 4 febbraio 2022. Tuttavia tale caducazione riguarda la prosecuzione futura dell’obbligo e non cancella l’importo già maturato prima di quella data. La censura della Repubblica di Polonia viene quindi respinta.

Secondo motivo: obbligo di motivazione

La Corte respinge anche il motivo fondato sull’articolo 36 dello Statuto della Corte. La motivazione del Tribunale, in particolare al punto 46 della sentenza impugnata, è ritenuta chiara e sufficiente: il Tribunale ha spiegato che l’esistenza, in alcuni ordinamenti nazionali, di regole sull’effetto retroattivo della cessazione dei provvedimenti cautelari non basta a dimostrare che tali regole facciano parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e possano divenire fonte del diritto dell’Unione. La Corte rileva che il ragionamento del Tribunale è comprensibile e consente il controllo giurisdizionale.

Dispositivo

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna la Repubblica di Polonia alle spese, incluse quelle sostenute dalla Commissione europea.

Principio affermato

Una penalità giornaliera imposta ai sensi dell’articolo 279 TFUE per garantire l’osservanza di provvedimenti provvisori resta esigibile per il periodo in cui è maturata, anche se la causa principale viene successivamente cancellata dal ruolo; la sua revoca o modifica può operare solo per il futuro, non retroattivamente. Il recupero di tale importo mediante compensazione è quindi legittimo se la penalità era dovuta al momento in cui si è maturata.

Come è indicizzato

Materieprocedimento cautelareimpugnazioneesecuzione delle decisioni della Corterecupero crediti dell’unionediritto processuale dell’unione

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