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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-144/24

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 gennaio 2026. — Commissione europea contro Ungheria. — Inadempimento di uno Stato – Libertà di stabilimento – Normativa nazionale che stabilisce, per taluni materiali di base destinati alla costruzione, prezzi di riferimento inferiori ai prezzi di mercato – Obbligo di pagare una «tassa mineraria aggiuntiva» pari al 90% della differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita – Misura che incide maggiormente su imprese detenute da società stabilite in altri Stati membri – Assenza di giustificazione – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Direttiva (UE) 2015/1535 – Articolo 1, paragrafo 1, lettera d) – Nozione di “altro requisito”. — Causa C-144/24

Giurisprudenza europea62024CJ0144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie solo in parte il ricorso della Commissione contro l’Ungheria. Ritiene incompatibile con l’articolo 49 TFUE la tassa mineraria aggiuntiva prevista dal decreto n. 404/2021, perché incide in modo restrittivo e discriminatorio soprattutto su imprese controllate da soggetti stabiliti in altri Stati membri e non è giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Respinge invece le censure relative all’obbligo minimo di estrazione, agli articoli 27/A-27/C della legge sulle miniere e alla violazione dell’articolo 5 della direttiva 2015/1535 per insufficiente prova dell’inadempimento.

Libertà di stabilimento e obbligo di notifica di misure ungheresi nel settore minerario: illegittimità della tassa mineraria aggiuntiva del decreto n. 404/2021, ma rigetto delle censure su obbligo minimo di estrazione, legge sulle miniere e direttiva 2015/1535

La questione giuridica

Se le disposizioni ungheresi che istituiscono una tassa mineraria aggiuntiva su taluni materiali da costruzione, fissano prezzi di riferimento inferiori al mercato e impongono un obbligo minimo di estrazione, nonché gli articoli 27/A, 27/B e 27/C della legge sulle miniere, violino la libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 TFUE; inoltre, se il decreto n. 404/2021 e le dette disposizioni legislative costituiscano un "altro requisito" ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 tale da richiederne la previa notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1.

Principio di diritto

La Corte dichiara che una tassa mineraria aggiuntiva che, sulla base di prezzi di riferimento artificialmente inferiori al mercato e di un fatturato storico fisso, colpisce in modo sostanzialmente sistematico imprese in maggioranza detenute da società stabilite in altri Stati membri costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE e non è giustificata da obiettivi economici, né da asserite esigenze di sicurezza dell’approvvigionamento o tutela dei consumatori non supportate da prova di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave. Viceversa, la Commissione non ha dimostrato che l’obbligo minimo di estrazione e il quadro legislativo generale della legge sulle miniere fossero, di per sé, applicabili cumulativamente alle stesse imprese o integrassero una restrizione alla libertà di stabilimento, né che costituissero un "altro requisito" notificabile ex direttiva 2015/1535; il ricorso è quindi accolto solo per la tassa mineraria aggiuntiva del decreto n. 404/2021.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 54 TFUE
  • Articolo 52, paragrafo 1, TFUE
  • Direttiva (UE) 2015/1535
  • Articolo 1, paragrafo 1, lettera d), direttiva (UE) 2015/1535
  • Articolo 1, paragrafo 1, lettera g), direttiva (UE) 2015/1535
  • Articolo 5, paragrafo 1, direttiva (UE) 2015/1535
  • Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte

Tassa mineraria aggiuntiva e libertà di stabilimento: inadempimento dell’Ungheria

La pronuncia è resa in un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE promosso dalla Commissione contro l’Ungheria nel settore dei materiali di base destinati alla costruzione e dell’attività mineraria. La Corte esamina tre nuclei normativi: il decreto n. 404/2021 sulla tassa mineraria aggiuntiva, il decreto n. 405/2021 sull’obbligo minimo di estrazione e gli articoli 27/A, 27/B e 27/C della legge sulle miniere.

Contesto normativo nazionale

Il decreto n. 404/2021 fissa prezzi di riferimento per sabbia, ghiaia e cemento e impone una tassa mineraria aggiuntiva pari al 90% della differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di riferimento. Il decreto n. 405/2021 obbliga taluni operatori a iniziare e mantenere un livello minimo di estrazione, pena la revoca del titolo minerario. La legge sulle miniere, come modificata nel 2021, disciplina una situazione di vigilanza del mercato e autorizza il presidente dell’autorità mineraria ad adottare misure analoghe.

Questione della sovrapposizione tra i decreti 404/2021 e 405/2021

La Commissione sosteneva che i due decreti potessero applicarsi cumulativamente alle stesse imprese, aggravando l’effetto restrittivo. La Corte ricorda che, in un ricorso per inadempimento, incombe alla Commissione provare l’asserito inadempimento, senza presumere i fatti. Dopo aver esaminato il tenore delle disposizioni, conclude che l’obbligo minimo di estrazione riguarda solo gli operatori che non avevano ancora avviato l’attività estrattiva al 9 luglio 2021, mentre la tassa aggiuntiva colpisce imprese che nel 2019 svolgevano già come attività principale l’estrazione o la produzione dei materiali interessati. Ne deriva che la Commissione non ha dimostrato la sovrapposizione applicativa dei due regimi.

Restrizione alla libertà di stabilimento derivante dal decreto n. 404/2021

La Corte afferma che la tassa mineraria aggiuntiva rende meno attrattivo, se non impossibile, l’esercizio della libertà di stabilimento, poiché il prezzo di riferimento è sempre risultato inferiore al mercato e la tassa assorbe il 90% della differenza di prezzo. Inoltre, il meccanismo si applica sempre alle stesse quattro imprese, tre delle quali controllate da società stabilite in altri Stati membri, mentre imprese con fatturato successivo al 2019, anche se superiore alla soglia, restano escluse. Il fatturato del 2019 serve solo a individuare i soggetti passivi e non configura un criterio neutro come nelle cause Vodafone Magyarország e Tesco-Global Áruházak. La misura realizza dunque una discriminazione indiretta basata sul luogo di stabilimento.

Mancata giustificazione della restrizione

L’Ungheria invocava il rilancio economico, la tutela dell’economia nazionale, la sicurezza dell’approvvigionamento, la lotta alle disfunzioni di mercato, la tutela dei consumatori e la repressione di pratiche tariffarie sleali. La Corte osserva che gli obiettivi di promozione dell’economia nazionale sono puramente economici e non possono giustificare una restrizione della libertà fondamentale. Quanto alla sicurezza dell’approvvigionamento, la Corte richiama la sentenza Xella Magyarország e ribadisce che serve una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave a un interesse fondamentale della collettività; la sicurezza dell’approvvigionamento del settore edile per sabbia, ghiaia e cemento non rientra in tale categoria. Mancano inoltre prova e analisi sull’idoneità e necessità della misura. La restrizione non è quindi giustificata.

Obbligo minimo di estrazione previsto dal decreto n. 405/2021

La Commissione sosteneva che l’obbligo minimo di estrazione ostacolasse l’accesso al mercato e impedisse alle imprese di ridurre la propria attività. La Corte respinge la censura: in assenza di sovrapposizione con la tassa mineraria aggiuntiva, la Commissione non ha fornito elementi precisi sull’incidenza concreta della misura sulla libertà di stabilimento. Inoltre l’obbligo si applica a tutti gli operatori che avviano un’attività estrattiva in Ungheria, senza prova che esso colpisca principalmente imprese stabilite in altri Stati membri.

Articoli 27/A, 27/B e 27/C della legge sulle miniere

La Corte rileva che tali disposizioni costituiscono solo un quadro generale, da attuarsi con successivi decreti del presidente dell’autorità mineraria, che al momento del ricorso non erano stati adottati. Le misure previste sono solo paragonabili, ma non identiche, a quelle dei decreti impugnati: in particolare, l’articolo 27/C non fissa i prezzi di riferimento e utilizza un fatturato non fisso nel tempo per identificare i soggetti passivi. La Commissione non ha quindi dimostrato che tali articoli costituissero, di per sé, una restrizione alla libertà di stabilimento.

Direttiva 2015/1535 e nozione di "altro requisito"

Quanto alla seconda censura, la Commissione sosteneva che il decreto n. 404/2021 e gli articoli 27/A-27/C avrebbero dovuto essere notificati come progetto di regola tecnica. La Corte ricorda che la nozione di "altro requisito" dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2015/1535 richiede condizioni cumulative e una specifica analisi. Nel caso concreto, la Commissione si è limitata ad affermazioni generiche sulla forma vincolante e sull’incidenza sulla commercializzazione, senza dimostrare in modo giuridicamente sufficiente perché gli atti controversi rientrassero nella nozione. La censura è quindi respinta.

Dispositivo e spese

La Corte dichiara che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 49 TFUE solo per le disposizioni del decreto n. 404/2021 relative alla tassa mineraria aggiuntiva. Il ricorso è respinto per il resto. Le spese sono compensate, con ciascuna parte che sopporta le proprie.

Come è indicizzato

Materielibertà di stabilimentodiritto tributario nazionale e aiuti/ostacoli fiscalimercato internoregolamentazione tecnica e notifiche alla Commissionesettore estrattivo e materiali da costruzione

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