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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-413/24

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2026. — Vlaams Gewest contro P&O North Sea Ferries Limited e P&O Ferries Limited. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 4055/86 – Applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi – Articolo 56 TFUE – Articolo 191 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra – Libera prestazione di servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che prevede il pagamento di un canone per l’uso obbligatorio dei servizi di un sistema di assistenza al traffico marittimo, in funzione della lunghezza della nave in questione [“Verkeersbegeleidingssysteem (VBS)”] – Normativa applicabile al traffico marittimo a destinazione dei porti del Vlaams Gewest [Regione fiamminga (Belgio)] integrati in tale sistema di assistenza e in provenienza da un porto di uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio, ma non applicabile al traffico tra tali porti fiamminghi – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (Brexit). — Causa C-413/24

Giurisprudenza europea62024CJ0413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto incompatibile con la libera prestazione dei servizi una tariffa VBS fiamminga applicata ai traffici marittimi da altri Stati membri verso porti designati, quando il canone è calcolato solo sulla lunghezza della nave ed è escluso per i collegamenti interni tra gli stessi porti. Ha però precisato che la misura può essere giustificata dalla sicurezza portuale solo se il canone mantiene un nesso effettivo con il costo del servizio. Sul versante Brexit, la Corte ha escluso che, dopo il 31 dicembre 2020, operatori britannici possano invocare direttamente il diritto dell’Unione dinanzi ai giudici nazionali degli Stati membri.

Libera prestazione dei servizi marittimi e canone VBS fiammingo: compatibilità di una tariffa forfettaria differenziata con il diritto UE e irricevibilità dell’invocazione del diritto dell’Unione da parte di operatori britannici per fatti successivi alla Brexit.

La questione giuridica

1) Se l’articolo 1 del regolamento n. 4055/86, in combinato disposto con l’articolo 56 TFUE, osti a una normativa nazionale che impone, per l’uso obbligatorio di un sistema di assistenza al traffico marittimo, un canone calcolato solo sulla lunghezza della nave per i collegamenti da altri Stati membri verso porti designati, esentando invece il traffico tra tali porti designati. 2) Se, ai fini della proporzionalità, sia illecito un canone uniforme che non tenga conto di elementi quali distanza, complessità del porto e utilizzo effettivo del servizio. 3) Se, dopo il recesso del Regno Unito, l’articolo 191 ASCC consenta a un operatore britannico di invocare direttamente il diritto dell’Unione, in particolare il regolamento n. 4055/86 e l’articolo 56 TFUE, per fatti successivi al 31 dicembre 2020.

Principio di diritto

L’articolo 1 del regolamento n. 4055/86, letto con l’articolo 56 TFUE, osta a una disciplina nazionale che, per l’uso obbligatorio di un sistema di assistenza al traffico marittimo, imponga ai collegamenti marittimi internazionali un canone forfettario determinato soltanto dalla lunghezza della nave, esentando invece il traffico interno tra i medesimi porti, salvo che il canone presenti un’effettiva correlazione con il costo dei servizi forniti. Inoltre, dopo la fine del periodo di transizione, gli operatori stabiliti nel Regno Unito non possono invocare dinanzi ai giudici nazionali degli Stati membri l’applicazione del diritto dell’Unione, incluso il regolamento n. 4055/86, per fatti o situazioni giuridiche sorti dopo il 31 dicembre 2020.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 4055/86
  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dalla CEEA, articoli 126 e 127
  • Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito, articoli 4, 5 e 191

Canone VBS fiammingo e libera prestazione dei servizi marittimi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende, in una controversia tra la Regione fiamminga e due società del gruppo P&O sul pagamento di fatture relative a un canone per l’uso obbligatorio del sistema di assistenza al traffico marittimo (VBS) nei porti fiamminghi. La Corte esamina sia la compatibilità della tariffa con la libera prestazione dei servizi nel trasporto marittimo, sia gli effetti della Brexit sull’invocabilità del diritto dell’Unione da parte di operatori stabiliti nel Regno Unito.

Fatti e procedimento principale

La normativa fiamminga impone un canone VBS alle navi di lunghezza pari o superiore a 41 metri che, provenendo dal mare, abbiano come destinazione un porto fiammingo integrato nel sistema. Il canone è dovuto solo una volta al giorno se la nave entra più volte nella zona tariffaria, ma non è dovuto per la navigazione tra i porti fiamminghi. Le società P&O, attive nel collegamento tra Zeebrugge e il Regno Unito, contestano fatture emesse dal 1996, sostenendo che il prelievo osti all’articolo 56 TFUE e al regolamento n. 4055/86, oltre a invocare l’ASCC con il Regno Unito per il periodo successivo al recesso.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4055/86, che applica la libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, nonché l’articolo 8 del medesimo regolamento. Sul piano primario, rileva l’articolo 56 TFUE. Per il profilo Brexit, vengono in rilievo gli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso, che disciplinano il periodo di transizione, e gli articoli 4, 5 e 191 dell’ASCC, in particolare il divieto di invocazione diretta nell’ordinamento interno.

Prima e seconda questione: restrizione alla libera prestazione dei servizi

La Corte ricorda che l’articolo 56 TFUE non vieta soltanto le discriminazioni dirette, ma anche qualsiasi restrizione idonea a ostacolare o rendere meno attraente la prestazione di servizi da parte di operatori stabiliti in un altro Stato membro. Nel caso di specie, la tariffa VBS si applica ai collegamenti internazionali verso porti fiamminghi ma non al traffico tra porti fiamminghi, determinando un trattamento meno favorevole per i servizi transfrontalieri rispetto a quelli interni.

La Regione fiamminga invocava la sicurezza e la fluidità della navigazione come ragione imperativa di interesse generale. La Corte riconosce che la sicurezza nelle acque portuali può giustificare restrizioni, e che un sistema di assistenza come il VBS è in linea di principio idoneo a perseguire tale obiettivo. Tuttavia, la misura deve rispettare il principio di proporzionalità: il canone può essere fondato sulla lunghezza della nave quale criterio di assoggettamento, ma l’importo deve presentare un’effettiva correlazione con il costo del servizio prestato.

La Corte osserva che il giudice del rinvio evidenziava differenze significative tra i porti, in particolare tra Zeebrugge e Anversa, quanto alla complessità della navigazione e all’intensità dell’utilizzo del VBS. In tale contesto, una tariffazione uniforme, non modulata sulle difficoltà oggettive della rotta e del porto, eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo di sicurezza. La risposta è quindi di incompatibilità, salvo che esista un nesso effettivo tra costo del servizio e importo del canone.

Terza questione: effetti della Brexit e invocabilità del diritto UE

Quanto alla terza questione, la Corte chiarisce che durante il periodo di transizione il diritto dell’Unione continuava a applicarsi al Regno Unito ai sensi degli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso. Dopo il 31 dicembre 2020, però, i rapporti tra Unione e Regno Unito sono disciplinati dall’ASCC.

L’articolo 191 ASCC sancisce il principio dell’accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su base commerciale e non discriminatoria, ma l’articolo 5, letto insieme all’articolo 4, esclude che l’accordo conferisca diritti direttamente invocabili nei giudizi interni. La Corte conclude quindi che, per fatti o situazioni giuridiche successivi alla fine del periodo di transizione, gli operatori britannici non possono più invocare davanti ai giudici nazionali degli Stati membri il diritto dell’Unione, incluso il regolamento n. 4055/86 e l’articolo 56 TFUE.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 1 del regolamento n. 4055/86, in combinato disposto con l’articolo 56 TFUE, osta alla normativa fiamminga sul canone VBS nelle condizioni descritte, salvo l’esistenza di una correlazione effettiva tra costo del servizio e importo del canone. Dichiara inoltre che l’articolo 191 ASCC, letto con gli articoli 5 dell’ASCC e 127 dell’accordo di recesso, impedisce ai fornitori di servizi di trasporto marittimo stabiliti nel Regno Unito di invocare il diritto dell’Unione per fatti successivi al 31 dicembre 2020.

Come è indicizzato

Materietrasporto marittimolibera prestazione dei servizibrexit e accordi con il regno unitotariffe e canoni pubbliciporti e sicurezza marittima

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