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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32622/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione articolando due motivi. Con il primo ha contestato la sussistenza del reato di rapina, sollecitando una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dalla Corte territoriale. Con il secondo ha censurato il diniego dell'attenuante del danno tenue. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non formulati in termini consentiti in sede di legittimità: il primo perché diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e lineare; il secondo perché le valutazioni relative al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento delle circostanze attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione quando la motivazione sia immune da vizi logici e contraddittorietà.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo sulla configurabilità della rapina mirava a una rivalutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e che il motivo sull'attenuante del danno tenue investiva valutazioni discrezionali del giudice di merito adeguatamente motivate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

    La disposizione è richiamata esclusivamente per prescrivere l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • Cassa delle ammende

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità comporta, secondo quanto disposto nel provvedimento, la condanna del ricorrente al pagamento della somma indicata in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di Cassazione è preclusa una nuova valutazione delle risultanze processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova rispetto a quello compiuto dal giudice di merito, quando il ricorso si risolva nella contrapposizione di una diversa lettura del materiale probatorio a una motivazione congrua e lineare.
  • Le valutazioni del giudice di merito relative al trattamento sanzionatorio, compreso il riconoscimento delle circostanze attenuanti, sono insindacabili in Cassazione quando siano espresse con motivazione immune da vizi logici e contraddittorietà.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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