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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23987/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla legittimità di autorizzare, per un detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., il colloquio mensile previsto dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b) tramite videochiamata su piattaforme certificate con i familiari presso l'istituto penitenziario piu' vicino alla loro residenza. Il Tribunale di Sorveglianza aveva consentito la videochiamata per effetto delle limitazioni agli spostamenti dovute alla pandemia COVID-19, ritenendole situazione attuale ed eccezionale di impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza. Il Ministero ha impugnato sostenendo che la facoltà va limitata ai casi di effettivo divieto operativo di spostamento e che le successive disposizioni (d.l. n. 52/2021 e legge n. 61/2021) avevano reso possibili gli spostamenti, escludendo quindi l'impossibilità obbiettiva richiamata dall'ordinanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto infondato il motivo esaminato e confermato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la possibilità di sostituire il colloquio visivo in presenza con la videochiamata per i detenuti in regime 41-bis è ammissibile solo in situazioni di impossibilità o di gravissima difficoltà a effettuare il colloquio in presenza (es. familiari detenuti in altro istituto in regime analogo o restrizioni agli spostamenti per emergenza sanitaria). Nel caso concreto l'autorizzazione era stata adottata in data 2 dicembre 2020, quando le limitazioni agli spostamenti erano effettive e rigorose; pertanto il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente valutato la sussistenza della situazione eccezionale che giustificava la videochiamata. La Corte ha altresì osservato che le successive modifiche normative non retroagiscono per annullare la fondatezza di una decisione adottata in un contesto fattuale anteriore meno permissivo.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Stabilisce il regime carcerario differenziato con regole particolari; la Corte ricorda che la legge disciplina in modo differenziato i colloqui per i detenuti 41-bis, perciò l'equiparazione automatica alla videochiamata non è possibile senza una giustificazione di impossibilità o gravissima difficoltà.

  • art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen.

    Norma richiamata dal Ministero nella censura: va interpretata nel quadro delle limitazioni e delle prerogative previste per il regime detentivo; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione in concreto.

  • art. 1 ord. pen.

    Rinvio generale ai principi dell'ordinamento penitenziario; la Corte evidenzia che i principi del trattamento penitenziario richiedono bilanciamento tra esigenze di trattamento e di sicurezza.

  • art. 35-bis ord. pen.

    Norma pertinente al trattamento e ai colloqui, citata nel ricorso; la Corte richiede che eventuali limitazioni siano strettamente connesse alle esigenze di ordine e sicurezza.

  • Circolare DAP 31246U del 30/1/2019

    Aveva operato una sostanziale equiparazione per i detenuti in regime ordinario all'uso di videochiamate; la Corte sottolinea che tale circolare non si estende automaticamente ai detenuti 41-bis.

  • Decreto-legge n. 52 del 22/4/2021 e legge n. 61 del 2021

    Norme che hanno successivamente ridotto le limitazioni agli spostamenti consentendo specifiche disposizioni per i colloqui; la Corte osserva che tali sopravvenienze normative non cancellano la legittimità di provvedimenti adottati anteriormente, quando sussistevano ancora severe restrizioni.

  • Giurisprudenza: Cass. sez. 1 n. 23819/2020, n. 19826/2021, n. 39784/2021

    La Corte richiama e applica l'insegnamento costante: i colloqui a distanza per i detenuti 41-bis sono ammessi solo in presenza di impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere il colloquio in presenza; decisioni che autorizzano videochiamate devono motivare la sussistenza di tali condizioni, valutate nel contesto temporale fattuale.

Massime di principio

  • La possibilità di svolgere colloqui mediante videochiamata per detenuti sottoposti al regime 41-bis è eccezionale: va autorizzata solo quando esiste un'effettiva impossibilità o una gravissima difficoltà a svolgere il colloquio in presenza.
  • La valutazione sulla legittimità della videochiamata deve riferirsi alla situazione fattuale e normativa esistente alla data in cui è stato autorizzato il colloquio; successivi allentamenti normativi non rendono automaticamente illegittima una precedente autorizzazione motivata.
  • Le esigenze di ordine e sicurezza devono rimanere il criterio guida: le deroghe al colloquio in presenza devono essere proporzionate e strettamente connesse a tali esigenze.
  • La circolare o gli indirizzi amministrativi che consentono videochiamate per il regime ordinario non si estendono automaticamente ai detenuti in 41-bis: occorre una motivazione specifica per il regime differenziato.
  • In caso di emergenze generalizzate (es. pandemia) le restrizioni agli spostamenti possono giustificare la modalità a distanza, purché la misura sia temporanea e commisurata all'effettiva impossibilità di recarsi in istituto.

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