Cassazione Penale, Sentenza n. 39185/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione del 05/07/2017 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Racco Giuseppe contro la sentenza della Corte di Appello di Roma. Successivamente è emerso che il ricorrente era deceduto il 22/05/2017, cioè prima dell'emissione dell'ordinanza di inammissibilità. La questione centrale è quindi l'effetto del decesso dell'imputato intervenuto nel corso del processo e l'obbligo del giudice di accertare lo stato di vita dell'imputato quale condizione di procedibilità.
La decisione
La Corte, rilevato che il decesso dell'imputato è intervenuto anteriormente all'ordinanza di inammissibilità, ha revocato l'ordinanza n. 47171/17 del 05/07/2017 emessa dalla Sezione Settima e, per effetto, ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Roma del 10/03/2016 perché il reato si è estinto per la morte del reo. La Corte ha ritenuto che la mancata conoscenza tempestiva della morte costituisca un errore di fatto che determina l'inesistenza giuridica della decisione e impone la revoca senza rinvio. Decisione resa il 28/06/2023.
Norme richiamate
Sez. 5, Ordinanza n. 5210 del 13/01/2006 (Pezzino)
La tardiva conoscenza dell'evento morte può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, che determina l'inesistenza giuridica della decisione
Sez. 6, Ordinanza n. 31470 del 30/04/2003 (Conti)
La dissoluzione del rapporto processuale per decesso dell'imputato rende inesistente la successiva sentenza, che va revocata senza rinvio
Massime di principio
- La morte dell'imputato durante il processo elimina uno dei presupposti essenziali del giudizio penale; le decisioni intervenute dopo il decesso possono essere dichiarate inesistenti e revocate.
- Il giudice ha l'obbligo di accertare lo stato di vita dell'imputato come condizione di procedibilità, ma la mancata e tardiva conoscenza della morte costituisce errore di fatto che giustifica la revoca della decisione.
- Se risulta che il decesso è intervenuto prima di una decisione (anche interlocutoria) rilevante, la decisione deve essere revocata e le condanne annullate per estinzione del reato per morte del reo.
- La revoca per morte del reo opera senza rinvio quando la relazione processuale si è definitivamente estinta; non si procede alla prosecuzione del giudizio penale.
- In casi analoghi è opportuno che l'ufficio giudiziario proceda tempestivamente alle verifiche anagrafiche e notifiche per evitare decisioni poi dichiarabili inesistenti; la trasmissione degli atti a sezione competente può essere necessaria per correggere errori procedurali post mortem.
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