Cassazione Penale, Sentenza n. 32912/2026 del 04/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato era stato dichiarato colpevole dal tribunale del delitto di bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento di una società a responsabilità limitata; per il delitto di bancarotta semplice per avere aggravato il dissesto era stato invece dichiarato non doversi procedere per prescrizione. Concesse le attenuanti generiche, il tribunale aveva inflitto la pena sospesa di due anni di reclusione, pene accessorie fallimentari della durata della pena principale, nonché il risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, e la rifusione delle spese. L'appello, depositato dal difensore il 14 febbraio 2025 mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dell'ufficio giudiziario, era stato dichiarato inammissibile dalla corte d'appello perché, per le impugnazioni non cautelari presentate in quella data, era obbligatorio il deposito tramite il Portale per il Deposito degli Atti Penali. Il ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, denunciava la violazione degli artt. 99, 111-bis, 582 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., nonché degli artt. 87 e 87-bis del d.lgs. n. 150 del 2022. La difesa sosteneva che la PEC fosse una modalità di trasmissione telematica equipollente, richiamando l'art. 48 del Codice dell'amministrazione digitale, il diritto di difesa, il favor impugnationis, la giurisprudenza della Corte EDU e la possibilità per il difensore di avvalersi delle facoltà riconosciute all'imputato dall'art. 582 c.p.p. Deduceva inoltre che l'indirizzo PEC utilizzato risultava ancora indicato sul sito istituzionale del tribunale. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando che l'appello era stato proposto nel rito ordinario, fuori dalle deroghe transitorie, senza dedurre alcun malfunzionamento dei sistemi informatici e in un momento in cui il deposito doveva avvenire esclusivamente tramite il Portale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, dal 1° gennaio 2025, per le impugnazioni non cautelari nei procedimenti ordinari, il deposito dell'appello da parte del difensore doveva essere effettuato esclusivamente tramite il Portale per il Deposito degli Atti Penali, salvo le deroghe previste dalla disciplina transitoria o il malfunzionamento dei sistemi certificato ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p. L'invio dell'appello tramite PEC, pur tempestivo e pervenuto all'ufficio giudiziario competente, non era equipollente al deposito tramite Portale e comportava l'inammissibilità ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. La Corte ha escluso che il Codice dell'amministrazione digitale potesse derogare alla disciplina speciale del processo penale telematico, che l'art. 99 c.p.p. consentisse al difensore di avvalersi della facoltà di deposito cartaceo personalmente riconosciuta all'imputato e che fossero applicabili il principio del raggiungimento dello scopo o il favor impugnationis. Ha inoltre ritenuto la disciplina prevedibile, proporzionata e compatibile con il diritto di accesso alla giustizia e con il diritto di difesa. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 111-bis c.p.p.
«principio generale dell'obbligatorietà del deposito telematico»
Salvo le eccezioni relative al malfunzionamento dei sistemi e gli specifici casi previsti dalla legge, il deposito degli atti processuali deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche.
art. 175-bis c.p.p.
«malfunzionamento dei sistemi informatici»
Il malfunzionamento dei sistemi informatici costituisce una deroga all'obbligo di deposito telematico, purché sia certificato dagli organi competenti secondo le modalità previste.
art. 582 c.p.p.
«l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità di cui all'art. 111-bis»
L'impugnazione deve essere depositata secondo le modalità telematiche previste dall'art. 111-bis c.p.p.; il comma 1-bis conserva il deposito non telematico per l'impugnazione proposta personalmente dalla parte privata.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
«in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di modalità di presentazione»
Il mancato rispetto della modalità obbligatoria di deposito dell'impugnazione determina l'inammissibilità dell'atto.
art. 99 c.p.p.
«Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo»
La disposizione non consente al difensore di avvalersi della facoltà di deposito non telematico prevista per la parte privata quando la disciplina delle impugnazioni detta regole specifiche per il difensore.
art. 571 c.p.p.
«Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato»
La norma disciplina specificamente il potere di impugnazione dell'imputato e del suo difensore, senza modificare le modalità tecniche obbligatorie di deposito.
art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022
«per gli atti di impugnazione»
La disciplina transitoria ha consentito il deposito tramite PEC nei limiti e nei periodi previsti, ma non prevale sulle successive disposizioni che hanno reso obbligatorio, per il caso concreto, il deposito tramite Portale.
art. 3, commi 1, 4 e 9, d.m. n. 217/2023, come modificato dal d.m. n. 206/2024
«a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito delle impugnazioni esclusivamente tramite il Portale»
Dal 1° gennaio 2025, per le impugnazioni non cautelari nei procedimenti ordinari, il deposito tramite Portale è obbligatorio; la PEC resta utilizzabile solo nei casi in cui sia consentito anche il deposito non telematico.
art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82/2005
«in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico»
Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale hanno natura sussidiaria e non possono derogare alle regole speciali del processo penale telematico.
art. 20, comma 1-quater, d.lgs. n. 82/2005
«restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa [...] in materia di processo telematico»
La disciplina speciale del deposito processuale telematico prevale sulle regole generali del Codice dell'amministrazione digitale.
art. 616 c.p.p.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 541 c.p.p.
L'imputato soccombente è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Quando la legge processuale e la disciplina transitoria stabiliscono che l'impugnazione del difensore debba essere depositata esclusivamente tramite il Portale per il Deposito degli Atti Penali, l'invio dell'atto mediante PEC determina l'inammissibilità ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., anche se l'atto è tempestivo e perviene all'ufficio giudiziario competente.
- La PEC e il Portale per il Deposito degli Atti Penali sono modalità telematiche distinte, ciascuna soggetta ai propri presupposti e limiti; la qualificazione della PEC come trasmissione telematica ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale non la rende equivalente al deposito tramite Portale quando la disciplina speciale del processo penale impone quest'ultimo.
- La possibilità, prevista per la parte privata che agisce personalmente, di depositare l'impugnazione con modalità non telematiche non si estende al difensore quando la legge disciplina autonomamente le modalità di deposito dell'impugnazione da parte dei soggetti abilitati.
- Il principio del raggiungimento dello scopo non può sanare l'inosservanza della modalità legislativamente prescritta per il deposito dell'impugnazione quando la legge collega espressamente a tale inosservanza la sanzione dell'inammissibilità.
- La previsione dell'inammissibilità dell'impugnazione depositata con modalità diversa da quella obbligatoria non viola il diritto di difesa o il diritto di accesso alla giustizia quando la restrizione è prevista da norme pubbliche e accessibili, persegue finalità di semplificazione e razionalizzazione del processo ed è proporzionata, restando inoltre possibile alla parte privata proporre personalmente l'impugnazione nei casi consentiti.
- Ai fini dell'individuazione della disciplina transitoria applicabile alle modalità di deposito dell'impugnazione rileva la data di presentazione dell'atto, non la data di emissione del provvedimento impugnato.
- L'assenza di un malfunzionamento dei sistemi informatici certificato secondo l'art. 175-bis c.p.p. impedisce di derogare all'obbligo di deposito telematico esclusivo.
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