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Sentenza

Sentenza n. 5626/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Napoli sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di assistenza minore ex art. 31, comma 3, D.Lgs. 286/98; con conseguente condanna dell’amministrazione ad adottare il provvedimento di rilascio del permesso di soggiorno in favore del ricorrente entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione della sentenza e nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Giustizia amministrativa202604010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Napoli sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per assistenza al minore, in esecuzione del decreto del Tribunale per i minorenni di Napoli del 16 aprile 2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio della Questura sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per assistenza del figlio minore, presentata in esecuzione del decreto del Tribunale per i minorenni di Napoli del 16 aprile 2025. Ha chiesto di ordinare alla Questura di rilasciare il titolo entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza e di nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento. La Questura ha riferito di avere concluso l'istruttoria e che il titolo risultava «IN VALIDAZIONE», comunicazione trasmessa al difensore il 17 settembre 2026. In camera di consiglio il TAR ha prospettato d'ufficio l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la controversia al giudice ordinario e, in particolare, al Tribunale per i minorenni. Il TAR ha ritenuto che l'art. 31 d.lgs. 286/1998 attribuisca al richiedente una posizione di diritto soggettivo e che il permesso rilasciato dal Questore, dopo l'autorizzazione del giudice minorile, sia un atto dovuto privo di discrezionalità. Poiché l'azione contro il silenzio non estende la giurisdizione amministrativa e presuppone un obbligo di provvedere connesso all'esercizio di potestà autoritativa, le doglianze sull'inerzia devono essere rivolte al giudice competente sulla pretesa sostanziale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998

    il permesso di soggiorno che il Questore è demandato a rilasciare costituisce atto dovuto (di "adempimento", secondo la testuale dizione del menzionato art. 31), privo quindi di qualsiasi connotato di discrezionalità

    Il permesso conseguente all'autorizzazione del Tribunale per i minorenni è un atto vincolato e dovuto; la pretesa al suo rilascio attiene a una posizione di diritto soggettivo.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    l’azione contro il silenzio-inadempimento ex art. 31 e 117 c.p.a. non è esperibile avverso qualsiasi tipologia di inerzia dell’amministrazione ma solo quando l'obbligo di provvedere implichi l'esercizio di una potestà autoritativa.

    Il rito sul silenzio è utilizzabile soltanto quando l'obbligo di provvedere si inserisce nell'esercizio di una potestà autoritativa e non istituisce, di per sé, una nuova ipotesi di giurisdizione amministrativa esclusiva; il riparto dipende dalla natura della pretesa sostanziale.

Massime di principio

  • La controversia sul mancato o inesatto rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998, una volta intervenuta l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni, riguarda una posizione di diritto soggettivo: il rilascio del titolo da parte del Questore è atto dovuto e privo di discrezionalità, e la tutela spetta al giudice ordinario, in particolare al giudice minorile competente.
  • L'azione avverso il silenzio-inadempimento non è esperibile contro qualsiasi inerzia amministrativa: occorre che l'obbligo di provvedere implichi l'esercizio di una potestà autoritativa. Il rito sul silenzio non crea un'autonoma ipotesi di giurisdizione amministrativa esclusiva; il riparto va individuato in base alla natura della pretesa sostanziale cui l'inerzia si riferisce.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazione

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