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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27816/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro indicata in sentenza. Non emerge una riforma della decisione di merito, che resta quindi ferma quanto all'affermazione di responsabilità per usura e diffamazione e al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di usura e diffamazione. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, contestando l'affermazione di responsabilità e il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione rileva che le censure erano in realtà meramente riproduttive di contestazioni di merito già esaminate e disattese dai giudici territoriali con motivazione logica e conforme ai consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Corte d'appello aveva valorizzato le risultanze probatorie per ritenere pienamente integrati gli estremi delle fattispecie contestate e aveva escluso la particolare tenuità della condotta diffamatoria per la gravità della lesione al bene giuridico e per l'intensità del dolo, desunta dalla reiterata volontà di non rimuovere le espressioni offensive pubblicate in rete.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta ha causato una lesione grave al bene giuridico tutelato e presenta un'intensità del dolo incompatibile con la non punibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di appello, senza individuare reali violazioni di legge o vizi logici rilevanti.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta, per modalità concrete, ha inciso in modo apprezzabile sul bene giuridico protetto e il dolo emerge come particolarmente intenso.
  • Nelle contestazioni per diffamazione on line, la persistente mancata rimozione delle espressioni offensive può costituire indice sintomatico dell'intensità dell'elemento soggettivo e concorrere a escludere la particolare tenuità.
  • La Corte di cassazione non rivaluta il compendio probatorio se le valutazioni di merito risultano sorrette da motivazione coerente e conforme ai principi consolidati.

Come è indicizzato

MaterieUsuraDiffamazioneCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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