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Sentenza

Sentenza del 08/05/2018 n. 1962 - Comm. Trib. Prov. Milano

Riscossione - Notifica della cartella di pagamento a mezzo Pec - Necessità di redazione della relata di notifica - Esclusa - Necessità di sottoscrizione - Esclusa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento di complessivi euro 62.516,58, relativa a sanzioni dell'anno 2008, sostenendo che la notifica fosse invalida perché la cartella era stata trasmessa via PEC in formato PDF senza firma digitale e senza relata di notifica. La debenza delle somme non era contestata; veniva contestata esclusivamente la validità formale della notificazione e del documento allegato.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Commissione ha ritenuto valida la notifica della cartella tramite PEC, precisando che, in base alla disciplina speciale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, non si applica l'art. 149-bis c.p.c.; di conseguenza non sono necessarie né la relata di notifica né la sottoscrizione digitale della cartella. La certezza della provenienza è garantita dal sistema PEC e dal mittente certificato. Il PDF allegato è stato considerato documento informatico originale e la sua eventuale modificabilità astratta è irrilevante in assenza di una prova concreta di difformità rispetto al ruolo o all'estratto di ruolo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 complessivi.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973

    La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata... Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.

    La norma introduce una disciplina speciale per la notifica delle cartelle tramite PEC ed esclude espressamente l'applicazione dell'art. 149-bis c.p.c., rendendo non necessarie la relata di notifica e la sottoscrizione digitale secondo le formalità del processo civile.

  • Art. 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale

    La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

    La PEC offre garanzie di affidabilità analoghe alla raccomandata con avviso di ricevimento, assicurando la provenienza del messaggio e la consegna degli allegati.

  • D.P.R. n. 68/2005

    Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.

    La validità della trasmissione PEC presuppone l'utilizzo di un gestore qualificato e delle procedure tecniche previste dalla normativa.

  • Art. 149-bis c.p.c.

    Le formalità previste per la notificazione telematica tramite ufficiale giudiziario non si applicano alla notifica PEC della cartella di pagamento, in quanto espressamente escluse dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.

  • Art. 45 del Codice dell'Amministrazione Digitale

    La trasmissione telematica soddisfa il requisito della forma scritta quando il mezzo consente di accertare la fonte di provenienza del documento.

  • Art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; se la documentazione prodotta dalle parti coincide e non sussiste una reale incertezza sul contenuto dell'atto, può venire meno l'interesse a una contestazione meramente formale.

  • Art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il giudice può motivare sinteticamente, concentrandosi sulle questioni decisive e ritenendo assorbite le questioni incompatibili con la soluzione adottata.

  • Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    I principi processuali civilistici sulla motivazione sono applicabili anche al processo tributario, nei limiti della compatibilità.

Massime di principio

  • Per le cartelle di pagamento notificate tramite PEC trova applicazione la disciplina speciale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973; non è quindi normalmente necessaria una relata di notifica redatta secondo l'art. 149-bis c.p.c.
  • La mancata firma digitale del PDF allegato non comporta automaticamente l'invalidità della cartella, se la provenienza del messaggio è certa e riconducibile all'Agente della riscossione tramite il sistema PEC.
  • Una contestazione basata sulla sola astratta possibilità di modificare un PDF non firmato digitalmente è generalmente insufficiente: occorre indicare e dimostrare una concreta difformità tra il documento ricevuto e il ruolo o l'estratto di ruolo.
  • Il contribuente che sostiene di aver ricevuto una cartella incompleta o difforme deve fornire elementi probatori concreti della mancanza o alterazione del contenuto, secondo il principio di vicinanza della prova.
  • La notifica PEC non sana eventuali vizi sostanziali dell'atto: restano contestabili, se provati, l'inesistenza del debito, errori nelle somme, carenza di informazioni essenziali, mancata allegazione necessaria o difformità effettiva dal ruolo.
  • La valutazione può dipendere dalla disciplina vigente al momento della notifica e dall'orientamento applicato dal giudice; pertanto, in casi analoghi vanno verificati data, formato dell'allegato, ricevute PEC, indirizzo utilizzato e corrispondenza con il ruolo.

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