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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25611/2020 del 12/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione all'avviso di pagamento n. 9322/2008 per recupero accise su oli minerali. La questione centrale riguardava la prescrizione del credito d'imposta: la ricorrente contestava l'applicabilità dell'interruzione prevista dall'art. 15 TUA alla sua posizione, sostenendo che l'interruzione risultante dal procedimento penale (concluso con sentenza irrevocabile nei confronti del marito, Cosimo Vernengo) non potesse estendersi a coobbligati non imputati nel processo penale e che l'interruzione dovesse richiedere la costituzione in parte civile dell'Amministrazione finanziaria. La ricorrente richiamava inoltre norme civilistiche sulle obbligazioni solidali e sul giudicato per sostenere la non estensibilità dell'interruzione alla sua posizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini del recupero dell'accisa, l'evento interruttivo previsto dall'art. 15 TUA opera in relazione al momento oggettivo del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale, e che la decorrenza del termine di prescrizione riparte da quel momento indipendentemente dall'esito del processo, dalla persona cui sia stato imputato il reato e dalla partecipazione o meno di tutti i debitori/coobbligati al processo penale. La Corte ha inoltre stabilito che non è necessaria la costituzione in parte civile dell'Amministrazione finanziaria perché operi l'interruzione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali (euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • art. 15 TUA (d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    "la prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale"

    La Corte interpreta la norma in senso oggettivo: l'interruzione opera in relazione al passaggio in giudicato della sentenza penale e si applica a prescindere dal soggetto imputato, dall'esito del procedimento e dalla costituzione in parte civile dell'Amministrazione finanziaria.

  • art. 14 TUA

    Richiamato come norma rilevante per l'emissione dell'avviso di pagamento da parte dell'Agenzia dopo la conclusione del procedimento penale.

  • artt. 651, 651 bis, 652, 654 c.p.p.

    Citati per distinguere gli effetti estensivi della pronuncia penale nel giudizio civile; la Corte rileva che per l'interruzione della prescrizione rileva invece il momento conclusivo del procedimento penale e non l'eventuale efficacia probatoria estensiva della sentenza.

  • art. 1306 c.c.

    Norma sul rapporto di solidarietà invocata dalla ricorrente: la Corte ritiene ininfluente la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali rispetto alla specifica disciplina dell'art. 15 TUA.

  • art. 1310 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di obbligazioni solidali; la Corte non ritiene che modifichi l'operatività dell'interruzione prevista dall'art. 15 TUA.

  • art. 2909 c.c.

    Riferimento al giudicato civile invocato dalla ricorrente; la Corte ritiene non pertinente il richiamo al giudicato civile rispetto all'effetto interruttivo previsto da art. 15 TUA.

  • art. 2943 c.c.

    Norma generale sull'interruzione della prescrizione (civilistica) richiamata dalla ricorrente: la Corte afferma l'inapplicabilità delle argomentazioni civilistiche alla disciplina speciale dell'art. 15 TUA.

  • modifiche normative (d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48; d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. L. 1 dicembre 2016, n. 225)

    Menzi nate come precisazione che le successive sostituzioni non hanno inciso sulla formulazione rilevante dell'art. 15 TUA in tema di interruzione del termine di prescrizione.

Massime di principio

  • L'interruzione della prescrizione del credito d'imposta prevista dall'art. 15 TUA opera in relazione al fatto oggettivo del passaggio in giudicato della sentenza penale e non dipende da chi sia stato imputato nel processo penale: si estende quindi anche a coobbligati non imputati.
  • Non è necessaria la costituzione in parte civile dell'Amministrazione finanziaria nel processo penale perché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 15 TUA.
  • La valutazione dell'interruzione della prescrizione per fatti costituenti reato è basata sulla ratio di impedire che l'occultamento del presupposto dell'imposta pregiudichi l'azione dell'Amministrazione: il termine ricomincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale, indipendentemente dall'esito della stessa.
  • Gli istituti civilistici (obbligazioni solidali, effetti del giudicato civile, norme generali sull'interruzione) non prevalgono sulla disciplina speciale prevista dall'art. 15 TUA; in situazioni analoghe va applicata la regola speciale.
  • Prassi operativa per i contribuenti: quando sussistono procedimenti penali relativi a fatti fiscali o doganali, il rischio di recupero anche oltre i termini ordinari di prescrizione persiste fino al passaggio in giudicato della sentenza penale; è opportuno valutare tempestivamente eventuali rimedi processuali o soluzioni concordate.

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