Cassazione Penale, Sentenza n. 3422/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la convalida del sequestro preventivo di disponibilità finanziarie (somme in contanti e depositi fino a euro 25.000,00) e di un'autovettura (targa GkP604XZ), nonché l'alternativa confisca per equivalente, ritenuti provento o corrispettivo di beni alienati in violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 80 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (normativa antimafia). Denunciava: (1) errata interpretazione dell'esclusione per i "beni destinati al soddisfacimento dei bisogni personali/quotidiani" (lettura troppo restrittiva), (2) duplicazione irragionevole dell'inosservanza delle comunicazioni con riferimento a tre operazioni (acquisto prima auto, vendita, acquisto seconda auto) che avrebbero prodotto variazioni inferiori alla soglia, (3) mancata considerazione dell'ignoranza inevitabile della norma e della carenza di colpevolezza, con richiamo agli artt. 5 e 49 c.p. e ai principi costituzionali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del Tribunale: l'esclusione dall'obbligo di comunicazione per i "beni destinati al soddisfacimento dei bisogni personali" si applica a movimenti di consumo quotidiano e non ai beni durevoli (come autovetture o immobili), la cui destinazione ai bisogni personali è frutto di una scelta soggettiva e non muta la natura oggettiva del bene. Ha confermato che l'obbligo si applica sia alle singole variazioni patrimoniali superiori a euro 10.329,14 (da comunicare entro 30 giorni) sia alla somma delle variazioni dell'anno che raggiungano complessivamente tale soglia (comunicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo). Quanto alle tre operazioni relative alle autovetture, la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che hanno considerato autonome le variazioni (anche per il reinvestimento del ricavato della vendita), escludendo l'eccezione invocata dalla ricorrente. Le deduzioni sulla presunta ignoranza inevitabile della normativa e sulla carenza di offensività sono state ritenute mere affermazioni non fondate sui fatti e quindi inammissibili in cassazione; il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) - art. 80
comma 1: obbligo di comunicazione per variazioni patrimoniali singole superiori a euro 10.329,14 entro 30 giorni e per la somma delle variazioni nell'anno quando complessivamente non inferiori a euro 10.329,14 con comunicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo; esclusione per "beni destinati al soddisfacimento dei bisogni personali"
La Corte interpreta l'esclusione come riferita a movimenti di consumo quotidiano (beni non durevoli). Beni durevoli come autovetture non rientrano nell'esclusione anche quando giustificati come soddisfacimento di bisogni personali
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) - art. 76, comma 7
Norma richiamata come base per la confisca diretta o per equivalente dei beni acquistati in violazione degli obblighi di comunicazione; la sussistenza del fumus commissi delicti consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca
legge n. 646 del 1982 - art. 30
Richiamata dalla ricorrente in via interpretativa ma la Corte non ha ritenuto che la giurisprudenza invocata potesse mutare la corretta applicazione dell'art. 80 d.lgs. 159/2011 al caso concreto
codice penale - artt. 5 e 49
Richiamati dalla ricorrente in tema di colpevolezza ed offensività; la Corte ha ritenuto le deduzioni generiche e prive di aggancio fattuale, perciò non idonee in sede di cassazione
Massime di principio
- L'esclusione dall'obbligo di comunicazione per i "beni destinati al soddisfacimento dei bisogni personali" va intesa in senso oggettivo e riguarda consumi quotidiani e beni non durevoli: beni durevoli (es. autovetture, immobili) non rientrano automaticamente nell'esclusione anche se usati per bisogni personali
- L'obbligo di comunicazione si applica sia alle singole variazioni patrimoniali che superano la soglia di euro 10.329,14 (termine di 30 giorni) sia all'insieme delle variazioni nell'anno che raggiungono la medesima soglia (comunicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo)
- Operazioni successive (acquisto, vendita, reinvestimento in nuovo acquisto) possono essere considerate variazioni autonome e quindi singolarmente rilevanti ai fini dell'obbligo di comunicazione, in particolare se il reinvestimento proviene dal ricavato della vendita
- La deduzione di "ignoranza inevitabile" dell'obbligo legge difficilmente ottiene successo senza prove concrete e circostanze oggettive che giustifichino l'impossibilità di conoscere il precetto; in sede di cassazione tali questioni devono essere fondate su errori di diritto o insufficiente motivazione dei giudici di merito
- In casi simili è consigliabile documentare con precisione le origini dei fondi, i movimenti contabili e le ragioni economiche degli acquisti/cessioni e, se necessario, proporre la comunicazione tempestiva o misure riparatorie per ridurre il rischio di sequestro e confisca
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