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Sentenza

Sentenza n. 798/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento - della nota ARPAM – Servizio Territoriale Prov. di Pesaro Urbino rif. 30.10.70/2021/STPU/100, avente ad oggetto “D.Lgs 152/06 Titolo V art. 244 - Presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in pozzi ubicati all'interno dell'azienda Alluflon S.p.A, località Pianaccio, Mondavio (PU). Risposta ARPAM alla “Proposta di integrazione alle indagini puntuali per la ricerca dei PFAS ed osservazioni alla nota Arpam prot. n. 0003232/03.02.2020 ARPAM/PU” presentata dalla ditta ALLUFLON SPA.”, trasmessa alla ditta Alluflon in data 13/05/2022 da parte del Comune di Mondavio; - di ogni atto presupposto, conseguente, collegato e/o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, ivi compresi: - la nota ARPAM – Servizio Territoriale Prov. di Pesaro Urbino rif. 430.10.70/2021/STPU/100, avente ad oggetto “D.Lgs 152/06 Titolo V art. 244 - Presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in pozzi ubicati all'interno dell'azienda Alluflon S.p.A, località Pianaccio, Mondavio (PU). Richiesta convocazione Conferenza dei Servizi.”, trasmessa a mezzo pec alla ditta Alluflon in data 09/02/2022; - il parere ARPAM di cui alla nota prot. n. 0003232/03.02.2020ARPAM/PU del 10/03/2022 avente ad oggetto “Procedimento di bonifica ditta Alluflon SPA – Convocazione CdS del 10.03.2022 - Trasmissione osservazioni in merito a documentazione trasmessa dalla Ditta.”.

Giustizia amministrativa202200501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note e pareri ARPAM relativi alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei pozzi ubicati all'interno dell'azienda e al procedimento di bonifica ai sensi del d.lgs. 152/2006

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità ambientale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la nota ARPAM del 13 maggio 2022, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui la richiesta di convocazione della conferenza di servizi e il parere ARPAM trasmesso in relazione al procedimento di bonifica concernente la presenza di PFAS nei pozzi aziendali. Dal testo della sentenza non risultano esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione della rimodulazione delle decisioni assunte in successive conferenze di servizi, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a. Il giudice ha rilevato che la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla pronuncia. Il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse a ricorrere né procedere d'ufficio a una diversa valutazione. Poiché la società ha dichiarato il venir meno dell'interesse a seguito di decisioni amministrative sopravvenute, il ricorso non poteva più essere esaminato nel merito. Le spese sono state compensate, considerato che la sopravvenuta carenza di interesse è derivata da successive decisioni amministrative e che ARPAM aveva svolto una difesa meramente formale; il contributo unificato resta a carico della parte che lo aveva anticipato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La permanenza dell'interesse ad agire costituisce una condizione necessaria per la prosecuzione del giudizio; il venir meno di tale interesse impedisce la decisione sul merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • d.lgs. 152/2006, Titolo V, art. 244

    La disposizione è richiamata nell'oggetto degli atti ARPAM relativi alla presenza di PFAS e al procedimento ambientale, ma il testo non espone un'interpretazione specifica della norma da parte del TAR.

Massime di principio

  • La parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino a quando la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla pronuncia in ragione di sopravvenienze amministrative.
  • Quando il ricorrente dichiara, in modo non equivoco, il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., senza esaminare il merito delle censure.
  • Il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la sopravvenuta carenza di interesse dipende da successive decisioni amministrative e la parte resistente ha svolto una difesa meramente formale.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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