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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03035/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (donante)

La controversia

Un soggetto aveva donato all'ex coniuge il 50% dei diritti di proprietà di un immobile. Il Tribunale aveva accolto la domanda di revocazione della donazione per ingratitudine. La Corte d'appello, su impugnazione della donataria, aveva invece riformato la decisione ritenendo che i fatti addotti a fondamento della revoca fossero avvenuti tra il 2013 e il 2 marzo 2014, mentre la domanda era stata introdotta solo il 14 maggio 2015, quindi oltre il termine annuale previsto dall'art. 802 c.c. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato il termine di decadenza, avendo rilevato d'ufficio una decadenza non eccepita tempestivamente dalla controparte, la quale si era costituita solo all'udienza di prima comparizione, oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. Con il secondo motivo ha censurato alcune considerazioni della sentenza d'appello sul contesto familiare dei fatti, ritenendole logicamente incoerenti e incidentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il termine annuale per la revocazione della donazione per ingratitudine è un termine di decadenza soggetto all'art. 2969 c.c., quindi non rilevabile d'ufficio se la materia è disponibile; l'eccezione doveva essere proposta tempestivamente dal convenuto nella comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c., e ciò non era avvenuto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro argomentazioni svolte ad abundantiam dalla Corte d'appello e dunque estranee alla ratio decidendi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, per l'esame nel merito dell'impugnazione originaria e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 802 c.c.

    Il termine di un anno per proporre la revocazione della donazione per ingratitudine è qualificato come termine di decadenza, non di prescrizione.

  • art. 803 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma erroneamente applicata dalla Corte territoriale; dal testo emerge la censura relativa alla disciplina della revocazione per ingratitudine.

  • art. 167 c.p.c.

    L'eccezione di decadenza deve essere proposta dal convenuto nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza.

  • art. 2696 c.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma che la Corte territoriale avrebbe errato ad applicare; dal contesto emerge un collegamento con la disciplina della decadenza eccepita tardivamente.

  • art. 2969 c.c.

    La decadenza non può essere rilevata d'ufficio quando la materia non è sottratta alla disponibilità delle parti; occorre l'eccezione di parte.

Massime di principio

  • Il termine annuale per proporre la revocazione della donazione per ingratitudine è un termine di decadenza, non di prescrizione.
  • Quando la decadenza riguarda diritti disponibili, il giudice non può rilevarla d'ufficio: essa deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata.
  • L'eccezione di decadenza deve essere sollevata nel primo atto difensivo utile, secondo le preclusioni processuali previste dall'art. 167 c.p.c.; se proposta tardivamente, non può essere utilmente esaminata.
  • Le affermazioni svolte in sentenza in via incidentale o ad abundantiam, se non sorreggono la decisione, non incidono sulla ratio decidendi e non giustificano l'annullamento della pronuncia impugnata.

Come è indicizzato

MaterieDonazioniImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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