Cassazione Civile, Ordinanza n. 36397/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società affidataria del servizio di gestione rifiuti aveva condotto in locazione un fondo per installarvi e gestirvi un impianto funzionale al servizio. La locatrice aveva ottenuto in primo grado la condanna della conduttrice al risarcimento dei danni per il rilascio tardivo dell'immobile, rimasto occupato da rifiuti e con impianti inservibili. La conduttrice aveva poi chiesto, in via subordinata, di essere manlevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - struttura commissariale per l'emergenza rifiuti - assumendo che il ritardo nell'adempimento verso la locatrice e i costi sopportati per la prosecuzione transitoria del servizio erano imputabili alla pubblica amministrazione, tenuta a rimborsare gli oneri sostenuti dall'ex affidataria in forza della normativa emergenziale. Con il ricorso per cassazione denunciava violazione dell'art. 2043 c.c. e della disciplina emergenziale richiamata, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso il diritto al rimborso/manleva e aveva impropriamente richiamato la giurisprudenza sulla persistente autonomia negoziale delle imprese affidatarie nei rapporti con i terzi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse costruito in modo oscuro e non autosufficiente, con violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., perché non indicava in modo specifico gli atti e i documenti su cui si fondava la censura e non confrontava adeguatamente la motivazione impugnata nella sua interezza. Ha inoltre osservato che, anche a voler superare il profilo processuale, la Corte d'appello aveva correttamente applicato i principi già affermati in materia: durante l'emergenza rifiuti le imprese affidatarie conservavano la propria autonomia negoziale e restavano centri di imputazione dei rapporti privatistici, sicché i contratti stipulati con i terzi, come la locazione del fondo, non si imputavano direttamente alla struttura commissariale. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore delle controparti costituite.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stata invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione
art. 366 n. 6 c.p.c.
la Corte lo richiama come violato, poiché il ricorso non indicava specificamente gli atti e i documenti rilevanti e non era autosufficiente
art. 2043 c.c.
è stato evocato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione e il conseguente obbligo di rimborso
art. 1590 c.c.
richiamato quale norma che impone al conduttore di restituire il bene locato nello stato dovuto, salvo il normale deterioramento da uso conforme al contratto
art. 1 D.L. 245/2005
ha disposto la risoluzione ex lege dei contratti di affidamento e, nel regime transitorio, la prosecuzione del servizio da parte delle ex affidatarie con oneri a carico della struttura di governo
L. 21/2006
ha convertito con modificazioni il D.L. 245/2005, richiamato quale base della disciplina emergenziale
O.P.C.M. n. 3479/2005
attuativa della disciplina emergenziale, prevede pagamenti previa fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie
art. 6-bis D.L. n. 90 del 23.5.2008
richiamato dalla ricorrente tra le norme che disciplinano il subentro e i rimborsi nel sistema emergenziale
art. 12 D.L. n. 90 del 23.5.2008
viene letto come modello alternativo di estinzione delle obbligazioni contratte dalle ex affidatarie, senza escludere che esse restino obbligate verso i propri fornitori
L. 123/2008
norma di conversione richiamata insieme al D.L. n. 90/2008
art. 12, comma 1, D.L. 98/2008
citato in motivazione come conferma del sistema in cui le imprese ex affidatarie restano obbligate verso i terzi, pur potendo la P.A. soddisfare direttamente i creditori in via discrezionale
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico, autosufficiente e intelligibile: la censura non è ammissibile se non indica con precisione gli atti e i documenti rilevanti e se non si confronta con la reale motivazione della sentenza impugnata.
- La previsione normativa che, in un contesto emergenziale, impone alle imprese già affidatarie di assicurare la continuità del servizio non le trasforma automaticamente in meri organi della pubblica amministrazione, né trasferisce alla struttura commissariale la titolarità dei rapporti privatistici conclusi dalle imprese stesse.
- Gli oneri economici del regime transitorio possono gravare sulla pubblica amministrazione secondo la disciplina speciale, ma ciò non esclude che le obbligazioni verso i terzi fornitori o locatori restino imputate all'impresa affidataria che abbia contratto in nome proprio.
- Quando la controversia riguarda la responsabilità del conduttore verso il locatore per la mancata restituzione del bene nello stato dovuto, la domanda di manleva verso la P.A. richiede di dimostrare un concreto titolo normativo di rivalsa e un effettivo collegamento tra quel costo e il perimetro degli oneri riconducibili al servizio pubblico gestito.
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