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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31744/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato di energia elettrica deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., carenza o manifesta illogicità della motivazione: (1) violazione del diritto di difesa perché il difensore non avrebbe ricevuto la comunicazione del rinvio dell'udienza (dal 28/11/2019 al 25/06/2020) a causa di un problema con la casella PEC, e la Corte territoriale avrebbe motivato la questione con una formula di stile non valutando il decreto di rinvio che invece era stato depositato; (2) eccessività della pena irrogata, superiore al minimo edittale, senza esplicito esame dei criteri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la notifica del decreto di rinvio fosse perfezionata mediante PEC nonostante la successiva restituzione con motivo "casella piena", in quanto la mancata ricezione è imputabile al difensore. Ha inoltre osservato che il decreto presidenziale confermava una data già nota all'avvocato e che, al verbale del 25/06/2020, risultava la sostituzione del difensore per delega. Quanto alla pena, la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena in conformità agli artt. 132 e 133 c.p., escludendo un vizio di illogicità o arbitrio. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fondamento della censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché gli atti del fascicolo consolidano la regolare comunicazione e la motivazione della Corte territoriale non è manifestamente illogica

  • d.l. 29 dicembre 2009 n. 193 (conv. con modificazioni)

    La Corte ha interpretato la disciplina sulla PEC nel senso che la restituzione per "casella piena" costituisce evento imputabile al destinatario e la relativa attestazione equivale alla ricevuta di avvenuta consegna

  • art. 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato che la valutazione dei criteri (personali e di gravità) è rimessa al giudice del merito e non è riesaminabile in Cassazione salvo vizio di illogicità o arbitrio

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 133 come quadro normativo che guida la discrezionalità del giudice nella quantificazione della pena

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento e per la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità evidente del ricorso

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamato nel senso che l'eventuale improcedibilità per mancanza di querela, introdotta da tale decreto per taluni reati, non incide sulla valutazione di inammissibilità del ricorso pendente in Cassazione

Massime di principio

  • La notifica via PEC si considera valida anche se la casella del destinatario restituisce l'atto con l'indicazione "casella piena": l'evento è imputabile al destinatario e la ricevuta dell'operatore equivale alla consegna
  • Il difensore è obbligato a mantenere idonea la gestione della propria PEC; eventuali disfunzioni della casella non esonerano dalla conseguente perdita di notifiche
  • La discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena (applicazione e graduazione delle circostanze, indice di offensività e personalità dell'imputato) non è sindacabile in sede di legittimità se non quando emergano arbitrio o manifesta illogicità nella motivazione
  • In Cassazione i vizi di natura processuale possono essere esaminati d'ufficio mediante lettura degli atti, ma il ricorrente deve indicare concretamente il vizio; motivazioni generiche o formule di stile non sono sufficienti
  • L'inammissibilità del ricorso comporta in genere la condanna alle spese e, se l'inammissibilità è evidente, anche a sanzioni a favore della Cassa delle ammende

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