Sentenza n. 15772/2026 - Roma, Sezione 1
per l’accesso ai documenti amministrativi richiesti con istanza inviata a mezzo pec il 13 maggio 2026; nonché per la condanna a consentire di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti presupposti a due cartelle esattoriali
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, con istanza trasmessa via PEC il 13 maggio 2026, di accedere ai documenti amministrativi presupposti a due cartelle esattoriali che gli erano state notificate, chiedendone la visione e l’estrazione di copia. Non avendo ricevuto riscontro nei termini, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Il Consiglio di Stato si è costituito in giudizio.
La decisione
Prima della trattazione, il Consiglio di Stato ha depositato tutti i documenti richiesti. Il Collegio ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Ha posto le spese a carico dell’amministrazione in base alla soccombenza virtuale, poiché l’accesso è stato consentito solo dopo la notifica del ricorso; il ritardo era stato ricondotto dalla stessa difesa erariale a un disguido interno di carattere organizzativo. Le spese sono state liquidate in € 500,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
non avendo ricevuto riscontro nei termini, ha intrapreso l’azione giurisdizionale ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
La disposizione individua l’azione giurisdizionale esperibile contro il mancato riscontro all’istanza di accesso; nel caso concreto, la controversia è stata definita dopo l’ostensione integrale dei documenti in corso di giudizio.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione ostende integralmente i documenti richiesti dopo la proposizione del ricorso in materia di accesso, viene meno l’interesse alla decisione e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- Se l’accesso è accordato soltanto dopo la notifica del ricorso, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, tenendo conto che il ritardo imputabile a un disguido organizzativo dell’amministrazione non esclude la condanna alle spese.
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