Cassazione Penale, Sentenza n. 27644/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione del divieto di reformatio in peius per il combinato disposto degli artt. 597, comma 3, c.p.p. e 133 e 62-bis c.p.; e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, confermato la pena inflitta in primo grado pur avendo dichiarato non doversi procedere per il capo 1 (mancanza di querela) e per non aver applicato le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, sebbene avesse riconosciuto le stesse.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato con esclusione della pena pecuniaria, che è stata annullata perché illegale: la Corte ha ritenuto che la pena per il reato di evasione (capo 2) va da 1 a 3 anni e quindi la pena di primo grado non poteva essere ridotta oltre i limiti determinati; ha determinato la pena-base al minimo e applicato le circostanze attenuanti non nella massima estensione per motivi congrui (pregresse condanne e violazione della misura cautelare per commettere il furto insieme a complici). È stata però eliminata la multa perché non prevista per il reato del capo 2. Il dispositivo ha quindi annullato la sentenza impugnata soltanto in relazione alla pena pecuniaria e ha respinto il resto del ricorso.
Norme richiamate
art. 62 n.2 c.p. e art. 385 c.p.
Norme indicate come riferimenti dei reati contestati in capo 2 (reato di evasione e relative qualificazioni) oggetto della decisione d'appello
art. 110, art. 56, art. 624 e art. 625 nn.2 e 5 c.p.
Norme indicate come riferimenti dei reati contestati nel capo 1 (furto e circostanze), per i quali è stata dichiarata la non procedibilità per mancanza di querela
art. 597, comma 3, c.p.p.
Richiamato nel motivo del ricorso in relazione al divieto di reformatio in peius (limiti all'aggravamento in appello quando l'imputato è il solo appellante)
art. 133 c.p.
Norma richiamata nell'ambito dei motivi sul calcolo della pena e limiti di aggravamento/reformatio in peius
art. 62-bis c.p.
Norma che disciplina la riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche; applicata dalla Corte d'appello nella determinazione della pena ridotta
art. 442, comma 2, c.p.p.
Norma applicata per la riduzione ulteriore (1/3) della pena nel calcolo operato dalla Corte d'appello
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce all'appello di rideterminare la pena per il reato residuo quando l'imputato sia il solo appellante e sia stato assolto o prosciolto da altri reati, purché la nuova determinazione non superi la pena-base né la pena complessiva già fissata dal giudice di primo grado.
- Se la pena prevista dalla legge per il reato è superiore al trattamento sanzionatorio concreto inflitto in primo grado, l'appello non è tenuto a ridurre ulteriormente la pena al di sotto del minimo legale: la Corte può ricalcolare la pena-base e le riduzioni nei limiti di legge.
- Le circostanze attenuanti generiche devono essere motivatamente valutate: il giudice d'appello può non riconoscerle nella massima misura se emergono elementi (es. precedenti, gravità del fatto, violazione di misure cautelari) che giustificano una modulazione restrittiva.
- La pena pecuniaria è illegale se per il reato contestato la legge non la prevede; in tal caso deve essere eliminata d'ufficio o su impugnazione.
- L'assenza di impugnazione da parte del Pubblico ministero non impedisce al giudice di appello di riformulare la motivazione e la quantificazione della pena, purché si rispettino i limiti sostanziali e procedurali posti dalle norme sul divieto di reformatio in peius.
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