Cassazione Penale, Sentenza n. 19950/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. I motivi principali: carenza e contraddittorietà della motivazione circa l'assenza di una condotta concorsuale specifica a carico di Fausciana; errore di identificazione dell'interlocutore nelle intercettazioni; errata qualificazione giuridica del fatto come estorsione consumata (anziché tentata o altro) e applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso"; violazione del principio del ne bis in idem per presunte coincidenze con procedimenti precedenti; omessa valutazione di elementi probatori e della possibilità, quantomeno, di misure meno afflittive con presidio elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e ha respinto le censure. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica della adeguatezza e della non manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una rivalutazione dei fatti o della rilevanza delle fonti probatorie. In particolare: il Tribunale aveva adeguatamente motivato la presenza di indizi a carico del ricorrente e la conoscenza della attività estorsiva; l'interpretazione delle intercettazioni e l'identificazione degli interlocutori rientrano nella valutazione di merito; la qualificazione del fatto come consumato e la sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso" erano motivate; le doglianze relative al ne bis in idem e ad omissioni probatorie si risolvevano in censure di merito o non dimostravano coincidenza assoluta dei procedimenti. Conseguenza pratica: è confermata l'ordinanza del Tribunale che aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari a favore di Fausciana Salvatore.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Il giudizio sulla sussistenza dei "gravi indizi" è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è assente o manifestamente illogica; la Corte verifica la congruità e la logica delle ragioni giuridiche esposte dal giudice di merito, non la ricostruzione fattuale.
art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203 (aggravante "metodo mafioso")
Per l'aggravante del "metodo mafioso" non è necessario dimostrare l'esistenza di un'associazione mafiosa: basta che violenza o minaccia assumano la veste di violenza/minaccia mafiosa. Una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante può applicarsi anche ai concorrenti che non hanno materialmente posto in essere tutte le azioni intimidatorie.
art. 616 cod. proc. pen.
Citato con riferimento agli effetti procedurali del rigetto del ricorso (accertamento conclusivo e conseguenze processuali del provvedimento che respinge il ricorso).
art. 636 cod. pen. (menzionato nei fatti)
Richiamato nella ricostruzione fattuale come norma relativa a condotte pregresse (es. introduzione/uso di animali su fondi altrui); nella decisione la valutazione di tali condotte è qualificata come elemento di merito non riesaminabile in Cassazione se logico e motivato.
art. 633 cod. pen. (menzionato nei fatti)
Menzi ono nelle memorie della difesa (es. sentenza di assoluzione per art.633) ma la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate costituiscono censure di merito o non comportano automaticamente la sovrapposizione dei profili di responsabilità rispetto al capo estorsione aggravata.
artt. 110 e 636 cod. pen. (menzionati nei fatti)
Richiamati nella ricostruzione delle posizioni processuali pregresse; la Corte li considera parte del quadro probatorio esaminato dal giudice di merito e non oggetto di riesame in questa sede se la motivazione è congrua.
Massime di principio
- In sede di impugnazione di provvedimenti "de libertate" la Corte di Cassazione verifica la conformità giuridica e la non manifesta illogicità della motivazione, senza rimettere in discussione la valutazione dei fatti e del peso delle prove fatta dal giudice di merito.
- La descrizione dettagliata degli elementi indiziari all'interno degli atti di procedimento (non solo nel capo d'imputazione) può ritenersi sufficiente per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa; la mancanza di una condotta esplicita nel capo di imputazione non equivale automaticamente a vizio insanabile se gli atti processuali contengono gli elementi contestuali.
- L'interpretazione e l'identificazione degli intercettati sono valutazioni di merito: per ottenere accoglimento in Cassazione occorre dimostrare la manifesta illogicità o contraddittorietà della lettura data dal giudice di merito.
- Per qualificare un reato con l'aggravante del "metodo mafioso" non è necessario provare la partecipazione a un'associazione mafiosa formale; è sufficiente dimostrare che la violenza o la minaccia si sono manifestate con la forza intimidatrice propria del metodo mafioso.
- Le doglianze che consistono nella richiesta di una diversa valutazione delle prove o nella mera allegazione di elementi che il giudice di merito non avrebbe considerato ricadono, in Cassazione, nella categoria delle censure di merito e sono inammissibili se non dimostrata la violazione di legge o la manifesta illogicità.
- Per eccepire il ne bis in idem è necessario dimostrare la perfetta coincidenza oggettiva dei fatti e l'esistenza di una pronuncia definitiva che abbia già valutato la stessa condotta; la mera sovrapposizione formale di denunce o procedimenti non è di per sé sufficiente.
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