Ordinanza n. 5192/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso in Italia Prot. n.1025 del 23 ottobre 2024, emesso dall’Ambasciata di Italia a El Cairo in Egitto, Cancelleria consolare, per mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge, nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso con esso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per lavoro subordinato e connessa revoca del nulla osta all'ingresso in Italia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento consolare del 23 ottobre 2024, con cui era stato negato il rilascio del visto per lavoro subordinato in ragione della revoca del nulla osta adottata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Verbania-Cusio-Ossola. Ha chiesto anche la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di competenza territoriale, poiché l'atto a monte, autonomamente e immediatamente lesivo, era stato adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione situato nel territorio piemontese.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato come giudice competente il TAR Piemonte-Torino. Il Collegio ha ritenuto che la revoca del nulla osta costituisca l'atto principale, la cui impugnazione attrae quella accessoria relativa al diniego consolare del visto, poiché i due provvedimenti si inseriscono in una procedura sostanzialmente unitaria diretta al rilascio del titolo richiesto dallo straniero. L'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. non è stato ritenuto direttamente applicabile, perché riguarda l'impugnazione cumulativa di un atto presupposto non immediatamente lesivo e dell'atto conseguenziale lesivo, mentre nel caso concreto la revoca del nulla osta era autonomamente e immediatamente lesiva. La competenza del TAR Piemonte è stata comunque individuata sulla base della connessione tra causa principale e causa accessoria, del principio del simultaneus processus e della concentrazione delle cause connesse davanti a un unico giudice, in applicazione degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 31 c.p.c. Il giudizio può essere riassunto davanti al TAR Piemonte nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Non è stata esaminata la domanda cautelare e non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese di fase.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
competenza territoriale inderogabile
Il principio di inderogabilità della competenza territoriale non impedisce, secondo il Collegio, l'operatività dei principi generali sulla connessione e sulla concentrazione delle cause connesse.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza
La disposizione si applica all'impugnazione contestuale di un atto presupposto non immediatamente lesivo e dell'atto conseguenziale lesivo; non disciplina tutti i casi di connessione e non si applica quando l'atto a monte sia autonomamente e immediatamente lesivo.
art. 15, comma 4, c.p.a.
termine per la riassunzione del processo davanti al giudice indicato come competente
Il giudizio può essere riassunto davanti al TAR Piemonte-Torino nei termini e nelle forme stabiliti dalla disposizione.
art. 32 c.p.a.
consente il cumulo delle domande giudiziali innanzi allo stesso giudice
La norma costituisce ulteriore conferma del principio generale di concentrazione davanti a un unico giudice delle domande connesse.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali
Consente l'applicazione, in materia di connessione, della disciplina del codice di procedura civile compatibile con il processo amministrativo.
art. 31 c.p.c.
La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo
La domanda relativa al provvedimento accessorio può essere proposta davanti al giudice competente per la domanda principale, favorendo la trattazione unitaria delle cause connesse.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale sorregge la concentrazione delle controversie connesse davanti a un unico giudice.
art. 2, comma 2, c.p.a.
ragionevole durata del processo
La ragionevole durata del processo costituisce ulteriore fondamento del simultaneus processus.
art. 73, comma 3, c.p.a.
avviso alle parti della possibile incompetenza territoriale
Il Collegio ha deciso la questione di competenza dopo averla sottoposta al contraddittorio delle parti.
art. 71, comma 1, c.p.a.
presentazione dell'apposita istanza di fissazione dell'udienza di discussione
La mancata presentazione dell'istanza ha impedito la fissazione della camera di consiglio cautelare, sicché non vi è stata pronuncia sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo a monte è autonomamente e immediatamente lesivo, l'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. non trova applicazione, poiché tale disposizione riguarda il diverso caso dell'impugnazione cumulativa di un atto presupposto non immediatamente lesivo e dell'atto conseguenziale dal quale deriva la lesione.
- Nelle procedure amministrative sostanzialmente unitarie, la competenza territoriale relativa all'impugnazione dell'atto principale può attrarre, per connessione, quella relativa all'atto accessorio adottato da un'autorità diversa, quando i due atti concorrono al medesimo esito procedimentale.
- Il principio del simultaneus processus e della concentrazione delle cause connesse, fondato sull'effettività della tutela e sulla ragionevole durata del processo, consente di individuare un unico giudice competente anche in assenza di una specifica disciplina del mutamento della competenza territoriale per ragioni di connessione.
- La revoca di un nulla osta individuale non costituisce un atto generale per il solo fatto di produrre effetti espansivi nella procedura amministrativa; trattandosi di un provvedimento riferito a un destinatario specifico, può operare quale atto principale ai fini dell'attrazione della competenza sulla domanda relativa all'atto consequenziale.
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