Ordinanza n. 365/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determina dirigenziale della Regione Puglia n. 412 del 13 dicembre 2023, ricevuta via p.e.c. in pari data, recante parere favorevole di compatibilità, ex art. 7 L.R.n.9/2017, in relazione alla richiesta del Comune di Torricella relativa all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro Dialisi con 8 posti in via Per Maruggio n. 25 nell’ambito del Distretto Socio Sanitario n.7 di Manduria della A.S.L. di Taranto presentata dalla controinteressata New Dreams Soc. Coop. Sociale, in esito a valutazione comparativa ai sensi della delibera G.R. n. 2037/2013 delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse tra cui quella della parte ricorrente; nonché tutti gli atti connessi e in particolare (ove occorre) la delibera G.R. Pugliese n. 1469 del 21 ottobre 2022 e la delibera G.R. n. 2037/2013, entrambe limitatamente alle disposizioni lesive per la ricorrente; -delle relazioni del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. di Taranto; il verbale prot. AOO183/19759 del 13 dicembre 2023 in parte qua e ogni altro atto lesivo. per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da New Dreams Società Cooperativa Sociale notificato alla controparte il 9 aprile 2024 e depositato in giudizio il 12 aprile 2024: - per l’annullamento della determina dirigenziale della Regione Puglia n. 00412 del 13 dicembre 2023, ricevuta via p.e.c. in pari data, avente ad oggetto: “Autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Dialisi con n. 8 posti tecnici per emodialisi nell'ambito dell'ASL TA - DSS TA07 - MANDURIA. Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 s.m.i.. Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Torricella (TA), a seguito dell'istanza della società “New Dreams Soc. Coop. Sociale” per un Centro Dialisi con 8 posti tecnici per emodialisi con sede alla Via per Maruggio n. 25” nella parte in cui ha valutato il progetto avanzato da Centro Nefropiatici SS. Medici S.r.l.; -di tutti gli atti presupposti o comunque connessi e, in particolare, del verbale di valutazione dei parametri di valutazione di cui al punto 6) della deliberazione G.R. n. 2037/2013, dell’11 dicembre 2023, prot. Sez. IIIR.G. n. 191/2024 -2-AOO_183/19759.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina regionale recante parere favorevole di compatibilità per la realizzazione di un Centro Dialisi privato con otto posti tecnici, adottata all’esito della valutazione comparativa tra due progetti
Esito
La controversia
La ricorrente ha contestato la valutazione comparativa regionale con cui il progetto della società controinteressata aveva ottenuto 23 punti, contro i 19 attribuiti al proprio progetto, deducendo erronea applicazione dei criteri della D.G.R. n. 2037/2013 e del regolamento regionale in materia di requisiti delle strutture sanitarie, errori di fatto, irragionevolezza e travisamento nella ponderazione dei parametri, nonché l’assenza in capo alla controinteressata del requisito di idoneità professionale, per la mancata previsione dell’attività di dialisi nell’oggetto sociale e per l’inadeguatezza del codice ATECO. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, censurando la valutazione del progetto della ricorrente per violazione dei requisiti strutturali e dei criteri di attribuzione dei punteggi, oltre che per difetto di istruttoria, contraddittorietà e irragionevolezza. Nel corso del giudizio è stata contestata anche la mancata impugnazione dell’autorizzazione comunale alla realizzazione rilasciata alla controinteressata nelle more del processo. La ricorrente aveva rinunciato all’impugnazione della D.G.R. n. 2037/2013 nei limiti indicati nell’atto depositato.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso principale né di quello incidentale. Ha ritenuto non manifestamente improcedibile il ricorso principale nonostante la mancata autonoma impugnazione dell’autorizzazione comunale alla realizzazione rilasciata alla controinteressata. Tale autorizzazione è stata qualificata come atto distinto dal permesso di costruire e dagli altri titoli edilizi e ambientali, meramente conseguenziale e vincolato rispetto al parere regionale favorevole di compatibilità, non idoneo a determinare l’esercizio dell’attività sanitaria, che richiede una successiva autorizzazione regionale. La sua sopravvenienza, pertanto, non rendeva certa e definitiva l’inutilità della decisione sul ricorso. Il Tribunale ha respinto le istanze della controinteressata e dell’ASL dirette alla revoca o modifica dell’ordinanza istruttoria n. 5/2026, ritenendo legittimo rinviare alla decisione finale l’esame delle questioni di rito e procedere intanto all’istruzione per verificazione. Ha confermato il quesito istruttorio, reputandolo sufficientemente delimitato alle censure specifiche relative all’attribuzione dei punteggi, e ha escluso che l’eventuale sconfinamento dell’indagine potesse essere valutato prima dell’espletamento della verificazione. Ha invece revocato l’incarico già conferito al Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Taranto, ritenendo più pertinente affidare l’accertamento al Dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Lecce, da individuarsi a cura del Direttore del Dipartimento. È stata quindi disposta, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione nel contraddittorio delle parti sulla correttezza dell’attribuzione dei punteggi secondo i criteri regionali, con termine di 60 giorni, rinviando ogni ulteriore decisione istruttoria, di rito, di merito, sulle spese e sul compenso del verificatore all’udienza pubblica del 7 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 7 l.r. Puglia n. 9/2017
Il Comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione.
L’autorizzazione comunale alla realizzazione costituisce atto conseguenziale e vincolato rispetto al parere regionale favorevole di compatibilità; il parere ha validità biennale secondo la scansione temporale prevista dalla legge regionale e l’autorizzazione alla realizzazione non coincide con l’autorizzazione all’esercizio.
art. 8-quater, comma 2, d.lgs. n. 502/1992
È richiamato in relazione alla possibilità per il titolare della struttura autorizzata di presentare successivamente istanza di accreditamento istituzionale.
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre la verificazione quando occorre un accertamento tecnico sui fatti rilevanti per la decisione; l’incarico deve essere delimitato ai quesiti pertinenti alle censure dedotte e svolto nel contraddittorio.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
È richiamato a sostegno della possibilità di rinviare l’esame delle questioni preliminari alla decisione finale, tenendo conto della ragione più liquida, in funzione di sinteticità ed economia dei mezzi giuridici.
art. 39 c.p.a.
Richiamato quale norma di rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di revoca o modifica dei provvedimenti istruttori.
art. 177 c.p.c.
Richiamato dalle parti quale fondamento dell’istanza di revoca o modifica dell’ordinanza istruttoria.
art. 84 c.p.a.
Il TAR richiama la distinzione tra rinuncia a singoli motivi o a una specifica impugnazione, esercitabile dal difensore nell’ambito dello ius postulandi, e rinuncia all’intero ricorso, soggetta alle formalità della disposizione.
art. 47, comma 2, c.p.a.
Le eccezioni di incompetenza territoriale, originariamente proposte in relazione all’impugnazione della delibera regionale, sono state ritenute prive di efficacia dopo la rinuncia all’impugnazione di tale atto.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un atto comunale meramente conseguenziale e vincolato rispetto al provvedimento regionale impugnato non determina, di per sé, l’improcedibilità del ricorso, quando l’atto non attribuisce ancora il bene finale controverso e permane un’utilità concreta, anche strumentale, della decisione giudiziale.
- Ai fini della sopravvenuta carenza di interesse, la sopravvenienza deve rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, facendo venir meno ogni residua utilità per il ricorrente; la relativa verifica deve essere condotta con particolare rigore.
- Il giudice amministrativo può disporre la verificazione anche rinviando alla decisione definitiva l’esame delle questioni di rito, quando l’accertamento istruttorio sia necessario per rendere la causa matura e l’ordine delle questioni possa essere definito secondo la ragione più liquida e l’economia processuale.
- Il quesito di verificazione è sufficientemente determinato quando delimita l’indagine alle specifiche censure dedotte dalle parti e ai criteri normativi applicabili alla valutazione amministrativa contestata.
- L’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria, distinta dai titoli edilizi e ambientali e dall’autorizzazione all’esercizio, non abilita direttamente allo svolgimento dell’attività sanitaria, che richiede il successivo titolo regionale previsto dalla disciplina di settore.
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