Sentenza del 25/07/2017 n. 1827 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Detrazioni d'imposta - Sostenimento di oneri per interventi di riqualificazione energetica - Distinzione, ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta, tra immobili cosiddetti "merce" e immobili strumentali - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la spettanza della detrazione IRPEF prevista per le spese di riqualificazione energetica sostenute nel 2007. L'Amministrazione riteneva che l'agevolazione non spettasse per l'immobile di proprietà della società, utilizzato per attività commerciale e concesso in locazione a terzi, in quanto assimilabile a un immobile strumentale o a un immobile merce. Il contribuente sosteneva invece che la legge non introducesse alcuna distinzione né in relazione al soggetto beneficiario né in relazione alla categoria o alla destinazione dell'immobile.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato riconosciuto che l'articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006 prevede la detrazione per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti senza distinguere tra immobili merce, immobili strumentali o altre categorie di immobili e senza limitare soggettivamente i beneficiari. Il socio poteva quindi detrarre, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione nella società di persone, la spesa sostenuta dalla società per l'intervento sull'immobile commerciale locato a terzi.
Norme richiamate
Articolo 1, comma 344, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Per le spese documentate, sostenute dal contribuente, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% delle spese sostenute nell'anno 2007.
La norma riconosce la detrazione senza distinguere tra categorie di immobili, inclusi immobili strumentali, immobili merce e immobili commerciali locati, né tra diverse categorie di soggetti beneficiari, purché siano rispettate le condizioni previste.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 31 maggio 2007
La circolare è richiamata come conferma dell'assenza di una distinzione generale tra le categorie di immobili ai fini dell'accesso alla detrazione per la riqualificazione energetica.
Massime di principio
- Quando una norma agevolativa riconosce una detrazione per interventi di riqualificazione energetica senza limitare espressamente la categoria dell'immobile, non è possibile introdurre per via interpretativa un'esclusione degli immobili strumentali, commerciali, merce o locati.
- Per le società di persone, le spese agevolabili sostenute dalla società possono rilevare fiscalmente in capo ai soci secondo il principio di imputazione proporzionale, nei limiti della rispettiva quota di partecipazione e delle altre condizioni richieste.
- La destinazione commerciale dell'immobile o la sua concessione in locazione, da sole, non escludono il beneficio se la disposizione applicabile non prevede tale esclusione.
- L'accesso alla detrazione richiede comunque la prova dell'effettivo sostenimento della spesa, la corretta documentazione dell'intervento e il rispetto degli adempimenti tecnici e fiscali previsti dalla normativa applicabile al periodo d'imposta.
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