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Sentenza

Sentenza n. 857/2026 - Catania, Sezione 5

per dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 206/2024 relativo al giudizio iscritto al n. 508/2024 r.g. emesso dal Tribunale di Ragusa.

Giustizia amministrativa202501937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Ragusa relativo a crediti per forniture di energia elettrica

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 206/2024, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e notificato al Comune, deducendo il perdurante mancato pagamento di crediti relativi a fatture successive al 31 dicembre 2022. Ha chiesto il pagamento del capitale di Euro 62.240,95, degli interessi moratori e anatocistici indicati nel titolo, dell’importo risarcitorio previsto dall’art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002, nonché delle spese notarili, giudiziali e di registrazione del decreto. Il Comune, dichiarato in dissesto finanziario, non si è costituito e non ha fornito i chiarimenti e la documentazione richiesti dal Tribunale con due ordinanze istruttorie. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché il decreto ingiuntivo non opposto era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.; ha inoltre ritenuto rispettati il termine decennale per l’azione di ottemperanza, il termine processuale di deposito e l’obbligo di previa notificazione del titolo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Le forniture cui si riferiscono le fatture azionate erano successive al 31 dicembre 2022 e, trattandosi di rapporto sorto ex lege nel regime di salvaguardia dell’energia elettrica, i relativi crediti non rientravano nella competenza della commissione straordinaria di liquidazione del Comune dissestato. La mancata collaborazione istruttoria del Comune ha consentito al Collegio di desumere argomenti di prova a favore della ricorrente ai sensi dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Il Comune è stato ordinato di pagare il capitale di Euro 62.240,95 e gli interessi moratori e anatocistici nei limiti risultanti dal titolo e riferibili alle sole fatture azionate in ottemperanza. L’importo risarcitorio ex art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 è stato riconosciuto soltanto nella misura di Euro 40 per ciascuna fattura effettivamente azionata nel giudizio di ottemperanza. Sono state invece escluse le spese notarili, le spese della procedura monitoria e le spese di registrazione, poiché riferite unitariamente al titolo esecutivo complessivo e non frazionabili; tali voci sono state ritenute rientranti nella competenza della commissione straordinaria di liquidazione. Il termine assegnato al Comune è di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il segretario generale del Comune di Grammichele, con ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione sostitutiva. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in Euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.

  • art. 647 c.p.c.

    Per l’ottemperanza a un decreto ingiuntivo non opposto è necessario che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi di tale disposizione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    L’azione di ottemperanza deve essere proposta entro il termine decennale, termine ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    La disposizione sul termine di deposito del ricorso è stata ritenuta rispettata in relazione al giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    L’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione presuppone la notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto risultava documentata la notificazione al Comune.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il giudice amministrativo può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale della parte che non adempie agli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 2697 c.c.

    La mancata collaborazione istruttoria ingiustificata dell’amministrazione rileva ai fini dell’onere della prova e può rafforzare la ricostruzione adeguatamente documentata dalla parte ricorrente.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva del giudicato.

  • art. 5 d.lgs. 231/2002

    Gli interessi moratori sulle fatture sono dovuti nella misura prevista dalla disposizione, secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo e limitatamente alle fatture oggetto dell’ottemperanza.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002

    L’importo risarcitorio è riconoscibile soltanto in relazione alle fatture effettivamente azionate nel giudizio di ottemperanza, nella misura di Euro 40 per ciascuna fattura.

  • art. 1283 c.c.

    Gli interessi anatocistici sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi sono dovuti nei limiti e secondo le modalità risultanti dal titolo esecutivo.

  • art. 256 d.lgs. 267/2000

    La mancata approvazione del rendiconto di gestione è stata valorizzata per ritenere persistente lo stato di dissesto del Comune.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    La parcella del commissario ad acta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto soltanto quando il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., oltre che notificato secondo le prescrizioni applicabili all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di dissesto finanziario di un ente locale, la procedura liquidatoria riguarda le obbligazioni derivanti da fatti o atti di gestione anteriori al 31 dicembre 2022; i crediti relativi a prestazioni eseguite successivamente a tale data restano estranei alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
  • Il rapporto di somministrazione dell’energia elettrica nel regime di salvaguardia sorge ex lege e non mediante stipulazione di un contratto tra fornitore e cliente finale; ai fini della collocazione del credito nel dissesto rileva quindi il momento di esecuzione delle forniture fatturate.
  • La pubblica amministrazione destinataria di un ordine istruttorio del giudice amministrativo ha il dovere giuridico di collaborare all’accertamento dei fatti, anche se non si costituisce in giudizio; l’ingiustificata omissione consente al giudice di desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza l’esecuzione può essere ordinata soltanto nei limiti oggettivi del titolo azionato e delle poste riferibili alle fatture effettivamente comprese nel ricorso; le voci accessorie riferite unitariamente all’intero titolo e non frazionabili non possono essere riconosciute per la sola parte del credito azionata.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al mancato adempimento dell’amministrazione entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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